CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21907/2022 R.G., proposto da:Comune di Predappio (FC), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLuca Pellicelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 794/2022 depositata il 28/6/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnòl’avviso bonario di pagamento TARI, anno di imposta 2016, percomplessivi euro 2.968,00 in relazione ad una superficie, pari a mq 1.511,adibita ad autorimessa/deposito attrezzature ed uffici.Numero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026L’impugnazione della contribuente era fondata, principalmente, sullacircostanza che il Comune aveva sottoposto a tassazione la superficie paria mq 1.511, mentre quella imponibile era pari a mq 96,39 adibita adufficio.Il giudice di primo grado accolse il ricorso.Il Comune di Predappio (FC) impugnò la decisione, ma l’appello furespinto.Per quel che rileva in questa sede, la C.T.R. evidenziò che l’attivitàesercitata dalla società contribuente era la demolizione di edifici e lasistemazione del terreno, attività che comportava la produzione di unagrande quantità di rifiuti (macerie e rottami edilizi) che rivestivanocaratteristiche particolari determinanti una distinta necessità di interventidi smaltimento. Si concluse che la produzione di rifiuti, per la suaquantità, non potesse che rientrare nella esclusione dalla soggezione allaTARI. Si osservò che la società avesse allegato al ricorso di primo grado ilformulario di identificazione dei rifiuti (c.d. FIR), insieme al MUD (modellounico di dichiarazione ambientale) e al registro di carico e scarico rifiuti,che garantivano il controllo e la tracciabilità del flusso dei rifiuti specialinelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito didestinazione. Contro la predetta decisione ricorre il Comune di Predappio(FC) con due motivi, la società resiste con controricorso. In prossimitàdell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione dei commi 641 e 649 dell’art. 1 della legge n.147/2013, che prevede che qualsiasi locali o area scoperta suscettibile diprodurre rifiuto urbano è soggetta a TARI e che può essere esclusa dalcomputo solo la specifica parte nella quale sono prodotti i rifiuti specialinon assimilabili in misura prevalente.Numero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026La C.T.R. avrebbe potuto accogliere il ricorso solo se avesse verificatoche nel locale oggetto dell’avviso era originata tale tipologia di rifiuto, matale accertamento - secondo il ricorrente - non sarebbe stato effettuato.Il motivo è fondato.Occorre muovere dall’art. 1, commi 641, 642 e 649, della legge n.147/2013, il quale dispone che: «Il presupposto della TARI è il possesso ola detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi usoadibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI learee scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, ele aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile chenon siano detenute o occupate in via esclusiva» (c. 641); «La TARI èdovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o areescoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...»(c. 642); - «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARInon si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelladeterminazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamentoriduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità dirifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato alriciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimoregolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti specialinon assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmenteed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, aiquali si estende il divieto di assimilazione [...]» (c. 649); al regolamento,adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni edesenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuenteNumero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione- art. 1, cc. 684 e ss.).Questa Corte ha già avuto modo di esaminare (vedi Cass., Sez. T, n.21490/2022; Cass., Sez. T, nn. 8753/2023 e 8754/2023; Cass., Sez. T, n.9032/2023) il suindicato quadro normativo, reputandolo sostanzialmenteomogeneo a quello che connotava la disciplina della TARSU ed ha, inparticolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARIrimane, pur sempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di localied aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così come, pur valendo ilprincipio secondo cui è l'amministrazione comunale a dover fornire laprova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuentedimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzionedella superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezionerispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbaninelle zone del territorio comunale (vedi Cass. Sez. T, n. 12979/2019;Cass. Sez. T, n. 22130/2017), giacché la disponibilità dell'area produttricedi rifiuti determina una presunzione, iuris tantum, di produttività deglistessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentoredell'area (cfr. Cass. Sez. T, n. 6551/2020; Cass. Sez. T, n. 14037/2019;Cass. Sez. T, n. 18054/2016; Cass. Sez. T, n. 19173/2004; Cass. Sez. T,n. 19459/2003, tutte citate da Cass., Sez. T, n. 21490/2022).Premesso quanto innanzi, è principio consolidato quello secondo cui intema di TARSU (e poi di TARI), grava sul contribuente l'onere didimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzionipreviste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993 [poi, dall’art. 1,commi 642 e 649, della legge n. 147/2013], per quelle aree detenute odoccupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o didestinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltitidallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cuispetta all'amministrazione comunale provare la fonte dell'obbligazioneNumero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delleesenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale delladebenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono,immobili nel territorio comunale (tra le tante: Cass., Sez. T, n.17622/2016; Cass., Sez. T, n. 16993/2020; Cass., Sez. T, nn.22964/2021 e 22965/2021; Cass., Sez. T n. 31218/2021; Cass., Sez. T,nn. 8205 e 8222/2022; Cass., Sez. T, n. 32490/2022; Cass., Sez. T, n.33863/2022). Si è, altresì, affermato che la TARSU non è dovuta, a normadell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 [poi, dell’art. 1, comma 642, della leggen. 147/2013], per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte(a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali oaccessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o ilparticolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: taliesclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma unapresunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla provacontraria dell’occupante o del detentore dell'area, dispone altresì che lecircostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nelladenuncia originaria» o in quella «di variazione», e siano debitamenteriscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idoneadocumentazione (Cass., Sez. T, n. 31460/2019; Cass., Sez. T,n.1212/2022).Va aggiunto (Cass., Sez. T, n. 12902/2025) che l’art.1, comma 649,della legge n. 147/2013, ha una struttura tripartita in quanto contempla:a) superfici che vengono detassate perché ivi «si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali» (sempreché oggetto di«trattamento in conformità alla normativa vigente» da parte del relativoproduttore»); b) superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agliurbani, che usufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributoin proporzione «alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoreNumero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati»; c) (ancora una volta) superfici oggetto di detassazioneperché costituite da «magazzini di materie prime e di mercifunzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di (…) attivitàproduttive» di rifiuti speciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «siestende il divieto di assimilazione»).Mentre, allora, la formazione «continuativa e prevalente» di rifiutispeciali (non riconducibili al potere di assimilazione il cui legittimoesercizio ascriverebbe la superficie di produzione dei relativi rifiutiassimilati alla categoria della riduzione tariffaria) dà senz’altro titolo alladetassazione, il collegamento di magazzini di materie prime e di merci allearee di produzione di rifiuti speciali non assimilabili deve risultarestrettamente funzionale, ed esclusivo, di modo che non possa concepirsiuna loro utilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle areedi produzione dei rifiuti speciali; e con la conseguenza che l’autonoma (edulteriore) produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività neimagazzini così considerati, ne ascriverebbe il regime a quello previstonelle precedenti disposizioni (di detassazione o di riduzione tariffaria),secondo la rispettiva connotazione qualitativa (di assimilabilità o meno) equantitativa (in termini di continuità prevalente o meno) dei rifiuti (così)ulteriormente prodotti.In proposito, non può sottacersi che la risoluzione emanata dalMinistero dell’Economia e delle Finanze il 9/12/2014, n. 2/F, sia pure conspecifico riguardo alla sfera industriale, ha chiarito che i magazziniintermedi di produzione ed i magazzini adibiti allo stoccaggio di prodottifiniti devono essere considerati esenti da TARI, a prescinderedall’intervento regolamentare del Comune, e che le aree scoperteasservite al ciclo produttivo che danno luogo alla generazione in viacontinuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili.Numero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026Per cui, anche con riferimento alle aree adibite a parcheggio, varichiamata la giurisprudenza di questa Corte, che, nell'escluderedall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrrerifiuti - fra l'altro - «per il particolare uso cui sono stabilmente destinati»,esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dellocale o dell'area ad un determinato uso (nella specie, il parcheggio diautomezzi), ma anche la circostanza che tale uso non comportaproduzione di rifiuti (Cass., Sez. T, n. 5047/2015; Cass., Sez. T, n.8908/2018; Cass., Sez. T, n. 25630/2022; Cass., Sez. T n. 17564/2023;Cass., Sez. T, n. 16265/2024; Cass., Sez. T., n. 14816/2025).Nella specie, il giudice di merito non ha accertato che nell’area oggettodi tassazione fosse effettivamente svolta attività comportante laproduzione di rifiuti speciali, ed in particolare non è stato verificato che ilcontribuente avesse assolto all’onere probatorio gravante spettantegli.Pertanto, occorre rinnovare l’accertamento in fatto sulla destinazionedell’area scoperta pertinenziale all’opificio in relazione all’attivitàproduttiva di rifiuti speciali.2. Con il secondo motivo si denuncia, la violazione dell’art. 132 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per essere la sentenzanulla per motivazione apparente o inesistente.Con la terza censura si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 1, commi 641, 659, 682 e 684 della legge n.147/2013.Le censure sono unitariamente assorbite dall’accoglimento del primomotivo di ricorso.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, conassorbimento delle restanti censure, la decisione, per l’effetto, deveessere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, che quantificherà anche le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 21907/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 7639/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, indiversa composizione, che quantificherà anche le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 27/2/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]