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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 20157/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 4 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Diego Della Corte.

La revoca è stata disposta sulla base di una nota della Agenzia delle entrate dalla quale emergeva che, nell'anno 2018, Della Corte aveva percepito un reddito pari ad C 8.544,40 e sua madre, [OSCURATO:PERSONA], un reddito pari ad C 22.834,15, sicché erano stati superati i limiti ai quali l'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 subordina l'ammissione al beneficio.

2. Per mezzo del proprio difensore, Della Corte ha proposto ricorso contro il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002.

Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 76 e 112 comma 1 lett. d) d.P.R n. 115/02 esponendo: - che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è datata 22 giugno 2020, sicché la dichiarazione relativa ai redditi percepiti era riferita all'anno 2019 e non all'anno 2018; - che nel 2019 Della Corte era detenuto (lo è dal 2015),, - che il reddito percepito nel 2018 (e risultante dalla nota dell'Agenzia delle entrate) si riferisce a lavoro svolto in pendenza di affidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, misura che, nel 2019, è stata revocata; - che Della Corte non è convivente con la madre; dal 2015 è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 40 presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], ed è l'unico componente del proprio nucleo familiare.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. Risulta dagli atti che Diego Della Corte è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in data 26 giugno 2020 avendo autocertificato, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, di non aver percepito nell'anno 2019 redditi da lavoro autonomo o dipendente, di essere stato detenuto dal 2015, di essere saltuariamente aiutato, per il sostentamento in carcere, dalla madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è stata disposta ai sensi dell'art. 112 lett. d) d.P.R. n. 115/2002 perché l'Agenzia delle entrate ha segnalato che nel 2018 i redditi del nucleo familiare erano superiori ai limiti di legge.

A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, il riferimento ai redditi del 2018 appare corretto.

Per giurisprudenza costante, il reddito cui si deve fare riferimento ai fini della ammissione ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, è quello che risulta dalla dichiarazione per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239).

Orbene, la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019 era fissata al 30 giugno 2020, sicché il 22 giugno 2020, quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fu presentata, quel termine non era ancora scaduto.

4. Tanto premesso, si deve rilevare che il decreto di revoca non spiega per quali ragioni la madre dell'istante, residente a Roma, è stata considerata componente del nucleo familiare di Diego Della Corte, il quale, dal 2015, è residente presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato che la possibilità, prevista dall'art. 76 comma 2 d.P.R. n. 115/2002, di cumulare ai redditi dell'istante quelli conseguiti dai familiari è strettamente collegata alla situazione di convivenza.

Si è osservato, in proposito, che, se si tenesse conto del reddito complessivo del nucleo familiare non ostante il venir meno della convivenza, non si potrebbe garantire che alla percezione del reddito da parte del familiare convivente sia corrisposto l'effettivo godimento di quel reddito anche da parte di colui che ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, Benedetto, Rv. 276673, pag. 4 della motivazione).

Si è pertanto concluso che, quando la convivenza si sia protratta per un periodo limitato di tempo, nel valutare i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, non può essere preso in considerazione l'intero reddito prodotto nell'anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, Benedetto, Rv. 276673; Sez. 4; n. 43527 del 4.5.2017„ Palumbo, non rnassimata).

Il decreto impugnato avrebbe allora dovuto chiarire per quale motivo, ancorché Della Corte risulti risiedere presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], la madre di lui, residente altrove, sia stata considerata componente del medesimo nucleo familiare attribuendo rilievo al reddito da lei percepito.„

5. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano.

P.Q.

M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Così deciso il 5 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] al9; Salva D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 4 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Diego Della Corte. La revoca è stata disposta sulla base di una nota della Agenzia delle entrate dalla quale emergeva che, nell'anno 2018, Della Corte aveva percepito un reddito pari ad C 8.544,40 e sua madre, [OSCURATO:PERSONA], un reddito pari ad C 22.834,15, sicché erano stati superati i limiti ai quali l'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 subordina l'ammissione al beneficio. 2. Per mezzo del proprio difensore, Della Corte ha proposto ricorso contro il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 76 e 112 comma 1 lett. d) d.P.R n. 115/02 esponendo: - che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è datata 22 giugno 2020, sicché la dichiarazione relativa ai redditi percepiti era riferita all'anno 2019 e non all'anno 2018; - che nel 2019 Della Corte era detenuto (lo è dal 2015),, - che il reddito percepito nel 2018 (e risultante dalla nota dell'Agenzia delle entrate) si riferisce a lavoro svolto in pendenza di affidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, misura che, nel 2019, è stata revocata; - che Della Corte non è convivente con la madre; dal 2015 è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 40 presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], ed è l'unico componente del proprio nucleo familiare. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Risulta dagli atti che Diego Della Corte è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in data 26 giugno 2020 avendo autocertificato, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002, di non aver percepito nell'anno 2019 redditi da lavoro autonomo o dipendente, di essere stato detenuto dal 2015, di essere saltuariamente aiutato, per il sostentamento in carcere, dalla madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è stata disposta ai sensi dell'art. 112 lett. d) d.P.R. n. 115/2002 perché l'Agenzia delle entrate ha segnalato che nel 2018 i redditi del nucleo familiare erano superiori ai limiti di legge. A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, il riferimento ai redditi del 2018 appare corretto. Per giurisprudenza costante, il reddito cui si deve fare riferimento ai fini della ammissione ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, è quello che risulta dalla dichiarazione per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239). Orbene, la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019 era fissata al 30 giugno 2020, sicché il 22 giugno 2020, quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fu presentata, quel termine non era ancora scaduto. 4. Tanto premesso, si deve rilevare che il decreto di revoca non spiega per quali ragioni la madre dell'istante, residente a Roma, è stata considerata componente del nucleo familiare di Diego Della Corte, il quale, dal 2015, è residente presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato che la possibilità, prevista dall'art. 76 comma 2 d.P.R. n. 115/2002, di cumulare ai redditi dell'istante quelli conseguiti dai familiari è strettamente collegata alla situazione di convivenza. Si è osservato, in proposito, che, se si tenesse conto del reddito complessivo del nucleo familiare non ostante il venir meno della convivenza, non si potrebbe garantire che alla percezione del reddito da parte del familiare convivente sia corrisposto l'effettivo godimento di quel reddito anche da parte di colui che ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, Benedetto, Rv. 276673, pag. 4 della motivazione). Si è pertanto concluso che, quando la convivenza si sia protratta per un periodo limitato di tempo, nel valutare i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, non può essere preso in considerazione l'intero reddito prodotto nell'anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, Benedetto, Rv. 276673; Sez. 4; n. 43527 del 4.5.2017„ Palumbo, non rnassimata). Il decreto impugnato avrebbe allora dovuto chiarire per quale motivo, ancorché Della Corte risulti risiedere presso la Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], la madre di lui, residente altrove, sia stata considerata componente del medesimo nucleo familiare attribuendo rilievo al reddito da lei percepito.„ 5. Per le ragioni esposte, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano. P.Q. M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Così deciso il 5 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] al9; Salva D
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