CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 41344/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO dì BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato, che insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) Si deduce in sostanza la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con particolare riferimento alla circostanza per la quale l'imputato avrebbe rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico con riferimento alla guida di un veicolo su strada privata, quella conducente alla propria abitazione, e non aperta al pubblico. 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, nonché dalla difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni, peraltro di natura probatoria, a quelle del giudice di merito. 1.1. Il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata laddove, con il motivo unico ch doglianza, deduce la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato nonostante si sarebbe trattato, a dire della difesa, di guida su strada privata non aperta al pubblico. La Corte territoriale, difatti, peraltro in termini c.d. «doppia conforme», differentemente da quanto prospettato, ha fornito sul punto specifica motivazione supportata da un apparato argomentativo immune da censure (pag. 4 della sentenza). Nella specie, è stata accertata la guida del veicolo sulla pubblica via da parte dell'imputato che, nel contesto spazio-temporale dell'accertamento alcolinnetrico eseguito con riferimento ad altro (precedente) conducente del medesimo veicolo, [OSCURATO:PERSONA], si è posto alla guida della vettura nonostante l'esortazione della Polizia giudiziaria ,sai. attendere il sopraggiungere di un terzo soggetto, la moglie di [OSCURATO:PERSONA] telefonicamente, che, in quanto non in stato di ebbrezza, avrebbe potuto condurre la vettura. [OSCURATO:PERSONA], poi, giunto tramite la pubblica via e alla guida della detta vettura nei pressi della propria abitazione che, a detta del ricorrente insisterebbe su strada privata e non aperta al pubblico, nonostante la specifica richiesta rivoltagli dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici volti ad accertare l'intervenuta guida, sulla pubblica via, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche. 1.2. Manifestamente infondato è poi il profilo di doglianza che si appunta sulla dedotta non contestualità dell'accertamento rispetto alla guida (sulla pubblica via), argomentata dalla natura istantanea del reato, ben potendo l'accertamento essere eseguito non nella contestualità della guida, come peraltro avviene nelle ipotesi di prelievi ematici eseguiti presso strutture sanitarie a richiesta della polizia giudiziaria (sul punto dell'assenza di necessità della contestualità si veda Sez. 4, n. 32457 del 06/07/2022, Ceban, in motivazione, con riferimento a fattispecie caratterizzata dalla richiesta di sottoposizione ad accertamenti rivolta alla conducente della vettura ragg unta dalla polizia giudiziarie all'interno della propria abitazione). 2. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del