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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07591/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso che il fatto di reato potesse rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 131 bis cod. pen., rilevando come a ciò ostasse l'intensità del dolo dimostrata dalla circostanza che il predetto è stato sorpreso nella pubblica via di un centro urbano con potenzialità estesa di contatti e piena libertà di movimento; motivazione adeguata rispetto al principio, affermato da questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione, però, che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01); il che, nella specie, è stato, con motivazione non sindacabile in questa sede, escluso; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha escluso che il fatto di reato potesse rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 131 bis cod. pen., rilevando come a ciò ostasse l'intensità del dolo dimostrata dalla circostanza che il predetto è stato sorpreso nella pubblica via di un centro urbano con potenzialità estesa di contatti e piena libertà di movimento; motivazione adeguata rispetto al principio, affermato da questa Corte, in base al quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione, però, che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 - 01); il che, nella specie, è stato, con motivazione non sindacabile in questa sede, escluso; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 07591/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris