CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1980
Cassazione n. 04375/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (01IK64N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 25/03/1980 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine alla confisca dei telefoni cellulari e di una somma di danaro. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Pertanto, è precluso il motivo relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto alle doglianze concernenti la confisca, si evidenzia che il motivo non è oggetto di appello, che concerneva esclusivamente la responsabilità, l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, la recidiva e il trattamento sanzionatorio, e non è pertanto deducibile. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensor Il