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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 269/2026

ECLI:EU:C:2026:17
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 801/24 P

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (NSD)

contro Consiglio dell’Unione europea « Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA]” – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Proporzionalità »

I. Introduzione

1. Le presenti conclusioni concernono un’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (NSD) ( 2 ) diretta all’annullamento della sentenza dell’11 settembre 2024, NSD/Consiglio

(T‑494/22, EU:T:2024:607) (

3 ).

Con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, sulla base dell’articolo 263 TFUE, avverso: – la decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 92) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 15) ( 4 ); – la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023 L 75I, pag. 134) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75I, pag. 1) ( 5 ); e – la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3) ( 6 ), nella parte in cui detti atti hanno iscritto il nome della ricorrente negli elenchi ad essi allegati.

Mediante tali atti, il Consiglio dell’Unione europea ha congelato tutti i fondi e le risorse economiche della ricorrente nei territori degli Stati membri.

2. La presente causa si inserisce in una serie di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia e concernenti le misure restrittive adottate dal Consiglio nel 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della [OSCURATO:PERSONA] russa ( 7 ).

Essa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sull’interpretazione del criterio di inserimento nell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145/PESC ( 8 ), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 ( 9 ) e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 ( 10 ), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 ( 11 ).

Tale criterio, comunemente denominato «criterio f)», prevede, in particolare, l’inserimento nell’elenco delle persone giuridiche e delle entità che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa.

Inoltre, la Corte avrà l’opportunità di chiarire se una società che presta servizi finanziari possa invocare la violazione del principio generale di proporzionalità in ragione degli effetti prodotti da una misura restrittiva dell’Unione sui suoi clienti.

II. Fatti e procedimento A. Fatti all’origine della controversia

3. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata.

Ai fini delle presenti conclusioni, tale contesto può essere riassunto facendo riferimento ai fatti esposti nel prosieguo, non contestati.

4. La ricorrente, una società di diritto russo, è un depositario autorizzato che fornisce servizi di archiviazione e custodia di titoli in qualità di depositario centrale e che fornisce anche servizi finanziari, segnatamente in quanto istituto di credito non bancario titolare di una licenza per la prestazione di servizi di regolamento bancario.

5. Il 17 marzo 2014 il Consiglio aveva adottato la decisione 2014/145, sulla base dell’articolo 29 TUE.

In pari data, il Consiglio aveva adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento n. 269/2014.

Entrambi gli atti riguardavano misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

6. Il 25 febbraio 2022, considerata la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione 2022/329, che modifica la decisione 2014/145, e, dall’altro, il regolamento 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014, in particolare al fine di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere sottoposti alle misure restrittive di cui trattasi.

7. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2022/329 ( 12 ), così dispone: «1.

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…)

f) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; (...).

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

8. Le modalità per il congelamento di tali fondi sono definite nei paragrafi successivi dell’articolo 2 della decisione 2014/145, come modificata.

9. Il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 ( 13 ), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità dettagliate di tale congelamento in termini che, in sostanza, sono identici a quelli di cui alla decisione 2014/145, come modificata.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento riproduce, in sostanza, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale decisione.

10. Il 3 giugno 2022, in considerazione del proseguimento della guerra di aggressione della [OSCURATO:PERSONA] contro l’Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali.

Il nome della ricorrente è stato aggiunto all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata, e all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato ( 14 ), con la seguente motivazione: «[La ricorrente] è un ente finanziario russo non bancario e depositario centrale di titoli della Russia.

È il più grande depositario di titoli in Russia in base al valore di mercato dei titoli azionari e di debito detenuti in custodia e l’unico ad avere accesso al sistema finanziario internazionale. [La ricorrente è] riconosciut[a] dal governo e dalla Banca centrale russa come un ente finanziario russo di importanza sistemica.

Svolge un ruolo fondamentale in ciò che attiene al funzionamento del sistema finanziario russo e al collegamento di quest’ultimo con il sistema finanziario internazionale e consente pertanto direttamente e indirettamente al governo russo di realizzare le sue attività, attuare le sue politiche e mobilitare le sue risorse. [La ricorrente è] quasi interamente di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di Mosca, che ha la missione di fornire un accesso esaustivo ai mercati finanziari russi. [OSCURATO:PERSONA] di Mosca è a sua volta, per il suo ruolo e i suoi azionisti, sotto un elevato grado di controllo da parte del governo russo. [La ricorrente] è pertanto un’entità o un organismo che fornisce un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

11. Le misure adottate nei confronti della ricorrente negli atti iniziali, applicabili fino al 15 marzo 2023, sono state dapprima prorogate fino al 15 settembre 2023 dagli atti di mantenimento del marzo 2023 e, in seguito, fino al 15 marzo 2024 dagli atti di mantenimento del settembre 2023, senza modificare i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione.

B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2022, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi.

13. A sostegno del suo ricorso di annullamento, la ricorrente ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore manifesto di valutazione, il terzo, su una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali della ricorrente e, il quarto, sull’insufficienza delle prove.

14. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente e l’ha condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

15. In primo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ha dichiarato che sia gli atti iniziali, sia gli atti di mantenimento del marzo 2023 e del settembre 2023 precisavano il contesto nel quale erano stati adottati e i relativi fondamenti giuridici.

Inoltre, l’esposizione delle circostanze di fatto da parte del Consiglio alla ricorrente costituiva una motivazione sufficientemente chiara e precisa da consentire a quest’ultima di comprendere le ragioni per le quali il suo nome era stato inserito, e in seguito mantenuto, negli elenchi in questione, e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non aveva esposto le ragioni per le quali le misure restrittive in questione comportavano un congelamento dei beni dei suoi clienti, il Tribunale ha statuito che l’obbligo di motivazione non comporta l’obbligo di esporre tutte le conseguenze dell’adozione degli atti impugnati su altre persone, né obbliga il Consiglio a identificare tutte le persone che possono essere interessate indirettamente dalle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

16. In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi vertenti su un errore manifesto di valutazione e sull’insufficienza delle prove, che il Tribunale ha esaminato congiuntamente, tale giudice ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel constatare che essa era un istituto finanziario di rilevanza sistemica che svolge un ruolo essenziale nel funzionamento del sistema finanziario russo.

Inoltre, il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel constatare che la ricorrente consentiva al governo russo di condurre le sue attività e politiche e di mobilitare le sue risorse.

Tenuto conto della rilevanza dei servizi finanziari forniti dalla ricorrente, tanto a detto governo quanto alla Banca centrale della [OSCURATO:PERSONA] russa, e del suo contributo più generale al buon funzionamento del sistema finanziario russo, il Consiglio poteva validamente ritenere che la ricorrente fornisse un sostegno materiale o finanziario importante, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, che consentiva a quest’ultimo di mobilitare le sue risorse finanziarie allo scopo di proseguire le azioni di destabilizzazione dell’Ucraina.

In risposta alle argomentazioni specifiche presentate dalla ricorrente, il Tribunale ha inoltre osservato che il criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non richiede di dimostrare l’esercizio di un controllo da parte del governo della [OSCURATO:PERSONA] russa sulla persona, l’entità o l’organismo che gli fornisce sostegno.

Tale disposizione non esige neppure di dimostrare l’esistenza di un nesso supplementare che vada oltre il sostegno materiale o finanziario previsto dal criterio di inserimento nell’elenco, segnatamente un nesso tra la ricorrente e il governo russo.

17. In terzo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente su una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali, il Tribunale ha esaminato, anzitutto, l’argomento con cui la ricorrente ha sostenuto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti avevano comportato il congelamento di capitali o di risorse economiche appartenenti ai suoi clienti, sicché dette misure violavano il diritto di proprietà di questi ultimi.

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non poteva invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, un diritto di proprietà di cui essa non è titolare, dal momento che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la violazione di un diritto soggettivo, in linea di principio, può essere invocata solo dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, e non da terzi.

I clienti della ricorrente disponevano di mezzi di ricorso presso i giudici nazionali, dinanzi ai quali essi potevano, segnatamente, far valere una violazione del loro diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 15 ).

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la deroga prevista nella decisione 2014/145, come modificata, e dal regolamento n. 269/2014, come modificato, non avrebbe consentito ai suoi clienti di ottenere lo svincolo dei loro capitali o delle loro risorse economiche a causa dell’inerzia delle autorità nazionali o delle condizioni troppo restrittive imposte da dette autorità, il Tribunale ha rilevato che, con tale argomento, la ricorrente contestava, in realtà, la legittimità delle misure adottate dalle autorità nazionali nell’ambito dell’attuazione di tale deroga, il cui controllo spetta esclusivamente ai giudici nazionali.

Per i clienti della ricorrente che non erano interessati da alcuna misura restrittiva e i cui capitali o risorse economiche erano stati congelati a causa delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente, spettava alle autorità nazionali assicurarsi che l’ingerenza nel loro diritto di proprietà rispettasse le condizioni previste dalla Carta.

18. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le misure restrittive adottate nei suoi confronti costituivano un’ingerenza nei suoi diritti fondamentali, segnatamente nella sua libertà d’impresa e nel suo diritto di proprietà, il Tribunale ha respinto tali censure dopo aver proceduto a una valutazione delle condizioni previste all’articolo 52 della Carta.

In particolare, il Tribunale ha concluso che l’ingerenza degli atti controversi nei diritti della ricorrente non poteva essere considerata sproporzionata.

Inoltre, in risposta ad altri argomenti specifici della ricorrente, il Tribunale ha osservato che, al momento dell’adozione degli atti controversi, le deroghe previste nella decisione 2014/145, come modificata, e nel regolamento n. 269/2014, come modificato, consentivano alle autorità nazionali di autorizzare lo svincolo dei fondi o delle risorse economiche della ricorrente, al fine di consentirle di effettuare pagamenti sotto forma di restituzione ai clienti dei titoli da essa detenuti nei suoi conti congelati presso depositari di titoli stabiliti nell’Unione.

III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

19. Con il suo ricorso di impugnazione, depositato presso la Corte di giustizia il 20 novembre 2024, la ricorrente chiede alla Corte di: – annullare la sentenza impugnata; – annullare gli atti controversi; – condannare il Consiglio alle spese.

20. Nella sua comparsa di risposta, depositata il 3 febbraio 2025, il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

IV. Valutazione

21. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti su tre errori di diritto concernenti, in primo luogo, l’obbligo di motivazione del Consiglio, in secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata e, in terzo luogo, la valutazione del principio di proporzionalità.

22. La Corte ha chiesto che siano esaminati gli argomenti specifici relativi all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, che riguardano, in sostanza, il secondo motivo di impugnazione.

Inoltre, la Corte ha richiesto una valutazione degli argomenti della ricorrente concernenti il principio di proporzionalità, quali dedotti nell’ambito del terzo motivo.

La mia valutazione si concentrerà quindi su tali questioni principali.

A. Secondo motivo di impugnazione

23. Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata.

24. Tale motivo è suddiviso in due parti, vertenti, la prima, sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’espressione «sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA]», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, e la seconda sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato un livello probatorio inadeguato.

1. Prima parte del secondo motivo di impugnazione

25. Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, in modo ampio, vago ed erroneo.

A tal riguardo, essa deduce due argomenti principali.

26. In primo luogo, la ricorrente sostiene che il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, esige un’interpretazione restrittiva, che contempla unicamente le forme di sostegno consistenti nella consegna diretta di beni o nel trasferimento diretto di fondi al governo russo mediante le risorse finanziarie della persona o dell’entità interessata.

A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la nozione di sostegno materiale o finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dovrebbe essere interpretata in modo coerente rispetto alla nozione di «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 833/2014( 16 ), che, ai sensi di tale regolamento, è definita come qualsiasi azione con cui la persona o l’entità interessata eroga o si impegna a erogare fondi propri o risorse economiche proprie.

27. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, in quanto depositario centrale di titoli, essa si limita a fornire i mezzi tecnici necessari all’organizzazione delle emissioni di titoli di Stato.

Il suo compito non può, in ogni caso, essere considerato rientrante nell’ambito della nozione di sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata.

La ricorrente sottolinea che la sentenza impugnata non suggerisce affatto che essa fornisca un sostegno finanziario diretto al governo russo, segnatamente mediante il trasferimento di entrate allo Stato.

28. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano tali argomenti.

29. Come risulta dal paragrafo 7 delle presenti conclusioni, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da «persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio».

30. Inoltre, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che il criterio del sostegno materiale o finanziario al governo russo, contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non richiede che le persone o entità interessate forniscano un sostegno direttamente o indirettamente collegato all’annessione della Crimea o alla destabilizzazione dell’Ucraina.

Facendo riferimento alla sentenza della Corte del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] of Iran/Consiglio

(C‑266/15 P, EU:C:2016:208) (

17 ), il Tribunale ha inoltre dichiarato che, per sostegno materiale o finanziario ai sensi del criterio in questione, si deve intendere qualsiasi sostegno che, in virtù della sua rilevanza quantitativa o qualitativa, possa fornire al suddetto governo risorse o strutture di natura materiale o finanziaria che gli consentano di proseguire le sue azioni di destabilizzazione dell’Ucraina.

31. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto normativo e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Ciò vale, in particolare, quando i termini della disposizione del diritto dell’Unione considerata non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo significato e della sua portata, il che avviene nel caso di specie per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata ( 18 ).

32. Per quanto concerne l’interpretazione letterale, osservo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non contiene alcuna definizione del termine «sostegno» [«supporting», nella versione in lingua inglese].

Pertanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il significato e la portata di tale termine devono essere determinati con riferimento al contesto generale nel quale è utilizzato e al suo significato abituale nel linguaggio corrente ( 19 ).

33. A tale riguardo, il termine «supporting» [di cui alla versione in lingua inglese; «sostegno» nella versione in lingua italiana], quale figura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, corrisponde al participio presente del verbo «support» (sostenere).

Tale verbo possiede varie definizioni.

In primo luogo, esso può significare «rafforzare la posizione di [qualcosa] grazie all’assistenza di qualcuno».

In secondo luogo, esso può significare «fornire risorse al fine di mantenere [qualcosa]» ( 20 ).

Si rinvengono significati analoghi del verbo «sostenere» nelle altre versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata ( 21 ).

Inoltre, poiché il verbo «support» [sostantivo «sostegno» nella versione in lingua italiana] è caratterizzato dall’espressione «materially or financially» (materialmente o finanziariamente), esso può essere interpretato nel senso che si riferisce al rafforzamento di una posizione mediante un’assistenza materiale o finanziaria o, in alternativa, mediante la fornitura di risorse materiali o finanziarie.

34. È importante osservare che il primo significato attribuito al verbo «support» sembra corroborare l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, proposta dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], che è conforme a quella accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata.

In sostanza, le due istituzioni sostengono che l’espressione «sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa» riguarda le persone o le entità che agevolano, da un punto di vista qualitativo o quantitativo, le azioni militari del governo russo contro l’Ucraina, senza esigere la prova di un trasferimento diretto di risorse a tale governo.

Di converso, la seconda accezione attribuita al verbo «support» sembra allinearsi maggiormente all’interpretazione suggerita dalla ricorrente, secondo la quale il criterio d’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dovrebbe essere circoscritto alle persone o entità che forniscono un sostegno finanziario diretto o risorse materiali al governo russo, in vista delle sue azioni contro l’Ucraina.

35. Ne consegue che, dal punto di vista dell’interpretazione letterale, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non è di per sé decisiva al fine di stabilire se debba prevalere l’interpretazione proposta dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, quella proposta dalla ricorrente.

La risposta a tale domanda deve pertanto essere ricercata nel contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, e tenendo conto dei suoi obiettivi principali.

36. Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, rilevo, come nelle mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio

(C‑35/24 P, EU:C:2025:412) (

22 ), che il criterio di inserimento nell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, è stato introdotto per la prima volta dalla decisione 2022/329 ( 23 ).

Quest’ultima decisione è stata adottata il 25 febbraio 2022, ossia il giorno successivo a quello in cui il presidente della [OSCURATO:PERSONA] russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti di tale paese ( 24 ).

Come correttamente osservato dal Consiglio, tale decisione ha esteso l’ambito di applicazione delle misure restrittive individuali adottate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] russa, ampliando la platea delle persone e delle entità interessate, in particolare mediante l’introduzione di nuovi criteri di inserimento nell’elenco ( 25 ).

37. Inoltre, occorre osservare che, prima di essere modificato dalla decisione 2022/329, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 conteneva già un criterio di inserimento nell’elenco che consentiva di includere persone giuridiche in grado di fornire un sostegno materiale o finanziario diretto alle azioni del governo russo relative all’annessione della Crimea o alla destabilizzazione dell’Ucraina.

Trattasi, più precisamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/145, che riguardava «persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina».

Tale criterio è stato mantenuto nella decisione 2014/145, come modificata, circostanza che mi induce a ritenere che interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale decisione nel senso che esige la prova di un sostegno sotto forma di finanziamento diretto o consegna di forniture al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, come sostiene, in sostanza, la ricorrente, sarebbe semplicemente ridondante e non coerente da un punto di vista contestuale, in quanto priverebbe di ogni conseguenza le modifiche introdotte dalla decisione 2022/329 nella decisione 2014/145.

38. Tuttavia, la ricorrente sostiene che, per ragioni di coerenza contestuale, la nozione di «sostegno materiale o finanziario», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dovrebbe essere definita allo stesso modo della nozione di «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014.

Secondo la definizione data a tali termini dall’articolo 1, lettera o), dello stesso regolamento, l’assistenza finanziaria richiede l’erogazione o l’impegno a erogare fondi o risorse economiche da parte della persona o dell’entità interessata.

39. Tuttavia, come sottolineato, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014, da un lato, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dall’altro, sono caratterizzati da un ambito di applicazione materiale totalmente distinto.

In particolare, la prima di tali disposizioni riguarda specificamente le tecnologie elencate nell’allegato II del regolamento n. 833/2014, in relazione alle quali la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a persone, entità o organismi in Russia, pur non essendo espressamente vietata ( 26 ), necessita di un’autorizzazione previa da parte dell’autorità competente designata.

Di converso, come già spiegato, la seconda di tali disposizioni enuncia uno dei criteri di inserimento nell’elenco che comporta il congelamento dei fondi o delle risorse economiche della persona o entità interessata.

Poiché non esiste, evidentemente, alcun nesso sostanziale tra l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014 e i criteri di inserimento risultanti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non ritengo che possa essere individuato un elemento comune alle due disposizioni che sia pertinente a fini interpretativi.

Per questa stessa ragione, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte all’espressione «assistenza finanziaria» nella sua sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), è inconferente.

40. Ne consegue che la valutazione contestuale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, sembra corroborare l’interpretazione suggerita dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], quale descritta al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, che coincide, in sostanza, con quella accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata.

41. Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, nelle mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio ho già sottolineato che i criteri contenuti nell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, si inseriscono in un quadro giuridico che ha introdotto una serie di misure restrittive senza precedenti, volte, come il Tribunale ha correttamente ricordato al punto 56 della sentenza impugnata, ad esercitare la massima pressione sulle autorità russe e sull’economia della [OSCURATO:PERSONA] russa.

L’obiettivo ultimo di tale quadro giuridico è indebolire la capacità finanziaria del governo russo e, quindi, porre fine all’aggressione militare perpetrata da tale governo nei confronti dell’Ucraina ( 27 ).

La questione a cui si deve rispondere è se tale obiettivo di primaria importanza si possa considerare realizzato in modo più efficace aderendo all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, proposta dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, o a quella proposta dalla ricorrente, dall’altro.

A tal fine, dev’essere tenuto conto del fatto che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, occorre privilegiare l’interpretazione idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione interessata ( 28 ).

42. A mio avviso, è evidente che, qualora l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, sia interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto a un sostegno sotto forma di finanziamento o fornitura diretti di risorse materiali al governo russo, come sostiene la ricorrente, ciò, oltre a essere incoerente da un punto di vista contestuale, come già spiegato ( 29 ), circoscriverebbe notevolmente l’efficacia del criterio contenuto in tale disposizione, poiché non permetterebbe di massimizzare la pressione esercitabile sulle autorità russe al fine di porre fine alle loro azioni e politiche in Ucraina.

Infatti, nella migliore delle ipotesi, tale interpretazione, anziché pregiudicare la capacità finanziaria del governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, lascerebbe inalterata la capacità finanziaria di cui disponeva tale governo prima dell’adozione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata.

43. Di converso, qualora l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, sia interpretato nel senso che concerne qualsiasi sostegno idoneo, per la sua importanza quantitativa o qualitativa, a fornire al governo russo risorse o agevolazioni che gli consentono di proseguire le sue azioni di destabilizzazione dell’Ucraina, indipendentemente dal nesso diretto o indiretto di tale sostegno con le azioni in questione, tale interpretazione sarebbe chiaramente conforme alle finalità del contesto normativo nel quale si inserisce la decisione 2014/145, come modificata e, pertanto, tali obiettivi potrebbero ragionevolmente essere conseguiti in modo più efficace.

44. La ricorrente contesta la conclusione che precede, sostenendo che tale interpretazione, che risulta, in sostanza, dalla sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] of Iran, è stata adottata dalla Corte in relazione a un regime di misure restrittive individuali diverso e, più precisamente, per quanto concerne un criterio di inserimento redatto in modo diverso rispetto a quello di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata.

Tuttavia, nonostante le differenze tra la formulazione del criterio esaminato nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] of Iran ( 30 ) e di quello oggetto della presente causa, entrambi i criteri dovrebbero essere analizzati dallo stesso punto di vista interpretativo.

Del resto, come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa Timchenko/Consiglio

(C‑702/23 P, EU:C:2025:273) (

31 ), la ratio decidendi alla base della giurisprudenza della Corte ( 32 ) è aumentare le possibilità di porre fine alle attività oggetto di tali misure, in particolare mediante la riduzione delle risorse materiali e finanziarie disponibili a tal fine, indipendentemente dal nesso diretto o indiretto con tali attività dell’entità giuridica interessata.

45. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che né l’interpretazione contestuale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, né l’interpretazione teleologica di tale disposizione esigono, come sostiene la ricorrente, la constatazione dell’esistenza di un sostegno materiale e finanziario consistente nella fornitura diretta di beni o nel trasferimento di fondi da parte della persona o entità interessata a favore del governo della [OSCURATO:PERSONA] russa.

Di converso, tale disposizione richiede soltanto che la persona o entità sia in grado di agevolare le azioni condotte dal governo russo in Ucraina da un punto di vista quantitativo o qualitativo.

46. Ne consegue che, per quanto concerne la parte in cui, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua valutazione della legittimità degli atti controversi su tale interpretazione, non si può affermare che esso sia incorso in un errore di diritto.

47. Per quanto riguarda l’applicazione nei confronti della ricorrente dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, occorre sottolineare che i depositari centrali di titoli svolgono un ruolo centrale nel mercato dei capitali e nel sistema finanziario di ogni paese, poiché gestiscono l’infrastruttura che permette il regolamento di titoli – quali azioni o obbligazioni – sui mercati finanziari ( 33 ).

Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, al punto 88 della sentenza impugnata, che i depositari centrali di titoli, quali la ricorrente, sono enti di rilevanza sistemica che sono essenziali, in particolare, per l’attuazione efficace della politica monetaria, la credibilità di un programma di gestione del debito pubblico, la gestione delle garanzie nonché la sicurezza e l’efficienza dei mercati dei titoli.

Inoltre, è probabile che, incidendo sull’attività di tali depositari centrali di titoli, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, riduca i mezzi finanziari che il governo della [OSCURATO:PERSONA] russa ottiene dall’emissione di titoli di Stato, aumentando così il costo delle sue azioni militari e limitando la sua capacità di compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 34 ).

48. Pertanto, a mio avviso, il Tribunale era legittimato a concludere, al punto 106 della sentenza impugnata, senza incorrere in un errore di diritto, che, tenuto conto della rilevanza dei servizi finanziari forniti dalla ricorrente, tanto al governo russo quanto alla Banca centrale della [OSCURATO:PERSONA] russa, e del suo contributo più generale al buon funzionamento del sistema finanziario russo, la ricorrente forniva un notevole sostegno materiale o finanziario, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, ai sensi dell’articolo2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata.

A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è possibile giungere a tale conclusione senza esaminare se il governo russo fosse titolare di una partecipazione diretta o indiretta nella ricorrente, semplicemente in quanto, secondo l’interpretazione proposta dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145 modificata, non si tratta di un elemento che deve essere soddisfatto ai fini dell’applicazione del criterio contenuto in tale disposizione.

49. Alla luce di quanto precede, e poiché, conformemente a quanto ho indicato ai paragrafi 46 e 48 delle presenti conclusioni, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145 e avendo ritenuto che la ricorrente potesse rientrare nella nozione di «sostegno materiale o finanziario» emergente da tale disposizione, la prima parte del secondo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinta.

2. Seconda parte del secondo motivo di impugnazione

50. Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta il livello probatorio applicato dal Tribunale per valutare la fondatezza della motivazione contenuta negli atti controversi.

La ricorrente sostiene che, in assenza di una disposizione normativa espressa – non presente nel caso di specie – non si può ritenere che il Consiglio sia tenuto a fornire soltanto un «complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti».

51. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale parte del secondo motivo di impugnazione sia irricevibile, tenuto conto della mancanza di chiarezza quanto all’errore di diritto commesso dal Tribunale, quale dedotto dalla ricorrente.

Nel merito, sia il Consiglio che la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza costante della Corte relativa al livello probatorio applicabile nel settore delle misure restrittive.

52. Anzitutto, per quanto riguarda la ricevibilità, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un motivo o una parte di esso, per essere ricevibile nel merito, deve soddisfare due condizioni ( 35 ).

In primo luogo, è necessario che gli elementi contestati della sentenza di cui il ricorrente chiede l’annullamento siano indicati in modo preciso.

In secondo luogo, è imprescindibile che gli argomenti di diritto dedotti specificamente a sostegno di un motivo di impugnazione o di una parte di esso siano indicati in modo sufficientemente chiaro e preciso.

Se l’una o l’altra di tali condizioni non è soddisfatta, la Corte non sarebbe in grado di esercitare il suo controllo della legittimità e, di conseguenza, il motivo di impugnazione in questione – o la parte di esso interessata – dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile ( 36 ).

53. Nella presente causa, tuttavia, dalle memorie della ricorrente risulta che, con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, quest’ultima contesta il punto 50 della sentenza impugnata.

L’impugnazione è quindi conforme alla condizione di ricevibilità che impone l’indicazione precisa dell’elemento contestato della sentenza di cui si chiede l’annullamento.

Per quanto riguarda l’indicazione degli argomenti giuridici dedotti a sostegno del suo motivo di impugnazione, la ricorrente precisa altresì, nelle sue memorie, che essa non concorda con il livello probatorio applicato dal Tribunale nel caso di specie.

L’argomento della ricorrente è che tale livello dovrebbe trovare applicazione soltanto se espressamente previsto dalla normativa.

Nonostante la loro formulazione concisa, gli argomenti della ricorrente sono sufficientemente chiari e precisi da consentire di comprenderne la portata e il contenuto.

54. Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione soddisfa le due condizioni enunciate nella giurisprudenza costante della Corte, consentendo così a tale giudice di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

Di conseguenza, dovrebbe essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui detta parte dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

55. Per quanto concerne il merito, al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito il livello probatorio che il Consiglio era tenuto a soddisfare per dimostrare che le misure restrittive adottate, e successivamente mantenute, nei confronti della ricorrente si fondavano su una base di fatto sufficientemente solida ( 37 ).

Secondo il Tribunale, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona o l’entità sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il criterio di inserimento applicato a tale entità.

56. La nozione di livello probatorio si riferisce all’entità e al tipo di elementi di prova necessari per dimostrare un fatto.

Nel settore delle misure restrittive, l’inserimento di un soggetto in un elenco può essere suffragato mediante prove dirette – ossia elementi di prova idonei a comprovare, di per sé, un’affermazione di fatto formulata dal Consiglio nella motivazione ( 38 )– oppure, come spesso accade, mediante elementi di prova indiretti, quali presunzioni o il cosiddetto complesso di indizi ( 39 ).

In quest’ultimo caso, l’analisi del Tribunale non si basa su una valutazione autonoma dei singoli elementi di prova prodotti dal Consiglio.

Di converso, tale valutazione si basa su un esame degli elementi di prova nel loro complesso, riconoscendosi che, sebbene singoli elementi possano non avere un peso sufficiente per stabilire una base fattuale sufficientemente solida a sostegno della motivazione, l’effetto cumulativo di tutti gli indizi nel loro complesso può soddisfare il livello probatorio richiesto.

57. Nella presente causa, il livello probatorio enunciato dal Tribunale nella sentenza impugnata si basa, come risulta anche dai riferimenti di cui al punto 50 di detta sentenza, su una giurisprudenza costante di tale giudice.

Il Tribunale ha costantemente applicato tale livello probatorio ( 40 ) sin dal momento in cui la Corte l’ha formulato, per la prima volta, nella sua sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio

(C‑605/13 P, EU:C:2015:248) (

41 ).

In tale causa, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che l’inserimento negli elenchi di una persona sottoposta a misure restrittive può essere considerato fondato qualora si basi su un complesso di indizi riguardanti, ad esempio, la situazione, le funzioni e le relazioni di tale persona nel contesto del regime al quale appartiene ( 42 ).

La Corte ha successivamente applicato lo stesso livello probatorio nella sua giurisprudenza ( 43 ), anche recente, in materia di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina ( 44 ).

58. Di conseguenza, non si può ritenere che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, poiché esso era legittimato a fondarsi su un livello probatorio basato su un complesso di indizi al fine di valutare se la motivazione fornita dal Consiglio in riferimento alla ricorrente si fondasse su una base di fatto sufficientemente solida.

Nonostante l’assenza di una disposizione normativa espressa del diritto dell’Unione, è sufficiente indicare che il livello probatorio in parola si fonda sulla giurisprudenza costante della Corte.

Da parte sua, la ricorrente, nelle sue memorie, non offre una spiegazione esaustiva quanto alla regola specifica o al principio generale di diritto asseritamente violati da tale circostanza.

59. Si dovrebbe respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza.

B. Terzo motivo di impugnazione

60. Con il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in sede di valutazione del principio di proporzionalità.

61. Tale motivo è suddiviso in due parti.

La prima parte verte sull’omessa valutazione del motivo concernente la violazione dei diritti fondamentali della ricorrente sotto il profilo del diritto di proprietà dei suoi clienti; la seconda parte mette in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui gli atti controversi erano conformi al principio di proporzionalità.

1. Prima parte del terzo motivo di impugnazione

62. Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo statuito che la valutazione concernente la violazione dei diritti fondamentali dedotta dalla ricorrente non esigeva di tener conto delle conseguenze degli atti controversi sul diritto fondamentale di proprietà dei clienti di quest’ultima.

A suo avviso, il rispetto del principio di proporzionalità non avrebbe dovuto essere analizzato dal Tribunale nella prospettiva dell’esercizio di un diritto soggettivo ordinario, bensì come verifica del rispetto di un principio fondamentale che implica l’esame delle conseguenze di una misura nel suo complesso.

La ricorrente sottolinea che il suo compito principale nei mercati dell’Unione europea consiste nell’esercitare il ruolo di depositario centrale di titoli e, in quanto tale, quello di detentrice designata di titoli appartenenti a entità e a persone russe.

Sanzionare la ricorrente equivale, pertanto, a sanzionare i suoi utenti, ossia l’intermediario e i clienti finali di istituti finanziari russi.

63. Il Consiglio contesta la ricevibilità di tale parte del terzo motivo di impugnazione.

Esso sostiene che, con detta parte, la ricorrente contesta il rispetto del principio generale di proporzionalità da parte degli atti controversi, e non la valutazione effettuata dal Tribunale di tale principio nell’ambito dell’esame concernente la violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.

Si tratterebbe di un motivo nuovo, che non è stato formulato in primo grado.

Nel merito, sia il Consiglio che la [OSCURATO:PERSONA] esprimono il loro disaccordo rispetto agli argomenti presentati dalla ricorrente.

64. In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del terzo motivo di impugnazione, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado ( 45 ).

Ciò non esclude tuttavia la possibilità, per un ricorrente, di far valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a criticarne, in diritto, la fondatezza ( 46 ).

65. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta ( 47 ) che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva dedotto un motivo vertente su una violazione sproporzionata di diritti fondamentali.

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente aveva addotto argomenti con i quali ha sostenuto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti avevano comportato il congelamento di capitali o risorse economiche appartenenti ai suoi clienti, sicché tali misure violavano anche il diritto di proprietà di detti clienti.

Da parte sua, il Tribunale ha esaminato tale argomento e ha concluso, al punto 129 della sentenza impugnata, che la ricorrente non poteva invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, un diritto di proprietà di cui non era titolare.

Secondo la giurisprudenza, la violazione di un diritto soggettivo, in linea di principio, può essere invocata solo dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, e non da terzi.

Il Tribunale ha altresì precisato che i clienti della ricorrente disponevano di mezzi di ricorso presso i giudici nazionali, dinanzi ai quali essi potevano, segnatamente, far valere una violazione del loro diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta.

66. Ne consegue che gli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito della prima parte del terzo motivo di impugnazione si ricollegano alla valutazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, in particolare nel contesto del motivo dedotto in primo grado vertente sulla violazione di diritti fondamentali.

Di conseguenza, fatta salva la risposta che la Corte è chiamata a fornire nella presente causa, la prima parte di tale motivo non costituisce un nuovo insieme di argomenti che modificherebbe l’oggetto della controversia di cui essa è investita.

Suggerisco pertanto di dichiararlo ricevibile, nonostante l’obiezione sollevata dal Consiglio.

67. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, la ricorrente contesta la pertinenza della giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, ai sensi della quale, come menzionato in precedenza, un ricorrente non può invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, la violazione di un diritto soggettivo di un terzo.

A suo avviso, tale giurisprudenza non è stata elaborata nel contesto di misure restrittive né in quello del rispetto del principio di proporzionalità.

68. Osservo che, al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale cita, a sostegno del suo ragionamento, due sentenze da esso pronunciate nei settori, da un lato, della politica economica e monetaria e, dall’altro, dell’antidumping ( 48 ).

Sebbene nessuna di tali sentenze rientri nel settore delle misure restrittive, esse sono conformi alla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale, in sostanza, l’esercizio effettivo di un diritto soggettivo spetta al soggetto titolare di tale diritto ( 49 ), indipendentemente dalla natura del procedimento al quale è sottoposto ( 50 ).

Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore nello statuire che la violazione di un diritto soggettivo può essere invocata soltanto dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, e non da terzi ( 51 ).

69. Peraltro, è importante osservare che, come spiegato dal Tribunale al punto 152 della sentenza impugnata, al momento dell’adozione degli atti iniziali, la decisione 2014/145 e il regolamento n. 269/2014 prevedevano una procedura di deroga che consentiva ai clienti della ricorrente di chiedere alle autorità nazionali competenti lo svincolo dei fondi congelati a motivo dell’inserimento nell’elenco della ricorrente ( 52 ).

Come risulta anche dai punti 156 e 159 della sentenza impugnata, ulteriori modifiche di tale procedura di deroga sono state successivamente introdotte nella decisione 2014/145, come modificata, e nel regolamento n. 269/2014, come modificato, al fine di agevolare la restituzione ai clienti della ricorrente dei titoli da essa detenuti sui suoi conti congelati presso depositari stabiliti nell’Unione ( 53 ).

70. Ne consegue che la decisione 2014/145, come modificata, e il regolamento n. 269/2014, come modificato, hanno introdotto un quadro che distingueva, da un lato, la situazione giuridica della ricorrente in quanto depositario centrale di titoli e, dall’altro, quella dei suoi clienti.

Per quanto concerne i clienti non soggetti ad alcuna misura restrittiva e i cui fondi o risorse economiche sono stati congelati a causa delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente, spettava alle autorità nazionali adottare la decisione di svincolare tali fondi o risorse.

Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato che, poiché tale procedura implicava l’attuazione del diritto dell’Unione, dette autorità erano tenute a rispettare la Carta in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima.

Tale giudice ha inoltre correttamente sottolineato che, in un’eventuale controversia sorta nel contesto dell’attuazione di tali deroghe, i clienti della ricorrente disponevano di mezzi di ricorso presso i giudici nazionali, dinanzi ai quali essi potevano, in particolare, invocare una violazione del loro diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta ( 54 ).

Non si può escludere che, nell’ambito di tali procedimenti, possa essere sottoposta alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente la compatibilità delle deroghe previste dal regolamento n. 269/2014 con il diritto dell’Unione( 55 ).

71. Di conseguenza, il Tribunale non può essere censurato per aver ritenuto che la valutazione della violazione di diritti fondamentali dedotta dalla ricorrente non imponesse di tener conto delle conseguenze degli atti controversi sul diritto fondamentale di proprietà dei clienti di quest’ultima.

72. La prima parte del terzo motivo di impugnazione deve, a mio avviso, essere respinta.

2. Seconda parte del terzo motivo di impugnazione

73. Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione effettuata dal Tribunale delle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta in relazione alla sua libertà d’impresa e al suo diritto di proprietà.

74. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano tali argomenti.

75. Come sottolineato al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, ai punti da 134 a 146 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente secondo cui le misure restrittive adottate nei suoi confronti costituivano un’ingerenza sproporzionata nei suoi diritti fondamentali, segnatamente nella sua libertà d’impresa e nel suo diritto di proprietà.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’ingerenza delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente non potesse essere considerata sproporzionata, poiché: – esse erano adeguate, alla luce di obiettivi di interesse generale così fondamentali per la comunità internazionale come il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; – la ricorrente aveva omesso di indicare possibili misure alternative meno restrittive e di dimostrare che il Consiglio poteva prevedere l’adozione di misure meno restrittive altrettanto appropriate di quelle previste dagli atti impugnati; – il bilanciamento degli interessi in gioco dimostrava che gli inconvenienti delle misure restrittive per la ricorrente non erano sproporzionati, data la rilevanza fondamentale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; – gli effetti delle misure restrittive si limitavano al territorio dell’Unione, cosicché esse riguardavano tutt’al più solo una parte dei fondi propri o delle risorse economiche appartenenti alla ricorrente; – le misure restrittive in questione non hanno privato la ricorrente del diritto di ricevere, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), della decisione 2014/145 e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 269/2014, interessi o altri proventi sui suoi conti congelati in cui sono depositati tali fondi e risorse, a condizione che anche tutti questi interessi e altri proventi siano congelati; e – tali misure prevedevano la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei fondi o delle risorse economiche congelati per soddisfare le esigenze essenziali delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi inclusi negli elenchi controversi.

76. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui le misure restrittive di cui trattasi non sono provvisorie, bensì permanenti, poiché sono in vigore da oltre due anni, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2014/145 come modificata, gli atti controversi erano applicabili alla ricorrente per un periodo di tempo limitato.

Inoltre, tali misure sono state sottoposte a revisione costante.

In aggiunta a ciò, sebbene la ricorrente contesti al Tribunale di aver effettuato la sua valutazione sulla base di «considerazioni teoriche, e non dell’efficacia concreta», siffatto argomento non è suffragato, come sottolinea il Consiglio, da ragioni specifiche.

77. In secondo luogo, allorché la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, nella sua valutazione della proporzionalità degli atti controversi, degli effetti sui suoi clienti, ho già rilevato che il Tribunale ha fatto riferimento alle deroghe previste dalla decisione 2014/145, come modificata, che consentivano alle autorità nazionali, sin dall’adozione degli atti iniziali che imponevano misure restrittive nei suoi confronti, di autorizzare lo sblocco dei fondi o delle risorse economiche della ricorrente al fine di consentirle di effettuare pagamenti sotto forma di restituzione ai suoi clienti delle azioni/obbligazioni da essa detenute nei suoi conti congelati presso depositari di titoli stabiliti nell’Unione europea.

Inoltre, sebbene la ricorrente sostenga che i suoi clienti «non [avevano] nulla a che vedere con il conflitto in Ucraina», è sufficiente ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, le misure restrittive possono, per definizione, causare danni a soggetti che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all’adozione delle sanzioni ( 56 )

78. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui, con la sua iscrizione negli atti controversi, il Consiglio intendeva, di fatto, congelare i beni di tutti gli investitori russi, senza provvedere alla loro iscrizione individuale e con il livello di identificazione richiesto, osservo che si tratta di un argomento specifico dedotto per la prima volta in sede di impugnazione.

Secondo una giurisprudenza costante, già citata al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, tale argomento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.

79. Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto in sede di valutazione della conformità degli atti impugnati con il principio di proporzionalità.

80. La seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta e, di conseguenza, anche il terzo motivo di impugnazione nel suo complesso.

V. Conclusione

81. In esito all’analisi esposta nelle presenti conclusioni, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione per quanto concerne il secondo e il terzo motivo.

82. Non mi pronuncio sul resto dei motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, né sulla condanna alle spese ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 In prosieguo: la «ricorrente». 3 In prosieguo: la «sentenza impugnata». 4 In prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali». 5 In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del marzo 2023». 6 In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del settembre 2023» e, considerati unitamente agli atti iniziali e agli atti di mantenimento del marzo 2023, gli «atti controversi». 7

V. anche sentenze del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180); del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:605) e Timchenko/Consiglio (C‑703/23 P, EU:C:2025:608); e del 16 ottobre 2025, Timchenko/Consiglio

(C‑805/24 P, EU:C:2025:792).

8 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 9 Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1). 10 Regolamento del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). 11 Regolamento del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1). 12 In prosieguo: la «decisione 2014/145, come modificata». 13 In prosieguo: il «regolamento n. 269/2014, come modificato». 14 In prosieguo: gli «elenchi in questione». 15 In prosieguo: la «Carta». 16 Regolamento del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014 L 229, pag. 1) 17 In prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA] of Iran».

V., in particolare, i punti 44 e 45 di tale sentenza. 18 Sentenza del 1º agosto 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑76/24, EU:C:2025:593, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 19 V., in particolare, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 20 V., in particolare, la definizione fornita dall’

[OSCURATO:PERSONA]

; disponibile all’indirizzo: https://www.oed.com/dictionary/support_v?tl=true [traduzione libera]. 21 V., ad esempio, la definizione del verbo francese «soutenir», contenuta nel dizionario

[OSCURATO:PERSONA]

, disponibile all’indirizzo: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/soutenir ; del verbo tedesco «unterstützen», contenuta nel dizionario Duden , disponibile all’indirizzo: https://www.duden.de/rechtschreibung/unterstuetzen_unterstuetzt ; del verbo italiano «supportare», fornita dal dizionario Treccani , disponibile all’indirizzo: https://www.treccani.it/vocabolario/supportare/ ; e del verbo spagnolo «apoyar», contenuta nel dizionario

[OSCURATO:PERSONA]

, disponibile all’indirizzo https://dle.rae.es/apoyar . 22 In prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio», in particolare paragrafi da 42 a 44. La causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte. 23

V. anche le mie conclusioni nella causa Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, paragrafi da 39 a 41); nella causa Khudaverdyan/Consiglio (C‑704/23 P, EU:C:2025:410, paragrafi da 43 a 45); nella causa Rashnikov/Consiglio (C‑711/23 P, EU:C:2025:411, paragrafi da 45 a 47); e nella causa Khan/Consiglio (C‑111/24 P, EU:C:2025:413, paragrafi da 41 a 43).

Tali cause sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte. 24

V. considerando 9 della decisione 2022/329. 25

V. considerando 11 della decisione 2022/329. 26

V. articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 833/2014, che vieta, in particolare, la fornitura di determinati beni, tecnologie e servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 27 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 123) e del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio , C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 59). 28 Sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 29

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 30

V. decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (GU 2012, L 282, pag. 58), che prevedeva un criterio di inserimento applicabile a «altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate».

V. anche articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1). 31 V., in particolare, paragrafo 52 di tali conclusioni. 32

V. anche sentenza del 1º marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 79 a 83). 33 V., per quanto concerne l’importanza sistemica dei depositari centrali di titoli sotto il profilo del diritto dell’Unione, i considerando 2, 4, 6, 35, 48 e 69, nonché gli articoli 19 e 22 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU 2014, L 257, pag. 1).

V. anche [OSCURATO:PERSONA] europea, «[OSCURATO:PERSONA] securities depositories (CSDs)» (Depositari centrali di titoli), disponibile all’indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/financial-markets/post-trade-services/central-securities-depositories-csds_en 34 V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio, paragrafo

47. 35

V. articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte. 36 V., in particolare, sentenze del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 33 e giurisprudenza ivi citata) e del 26 giugno 2025, EVH e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P e C‑470/23 P, EU:C:2025:478, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 37

V. sentenza impugnata, punto 49.

V. anche, a tal riguardo, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119). 38 V., a tal riguardo, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 124). 39

V. Filpo, F., «Evidence standards in the judicial review of restrictive measures», ERA Forum , Nº 20, 2020, pagg. 620 e

621. 40 V., ad esempio, per la sua giurisprudenza più recente, sentenze del 15 maggio 2024, Anbouba/Consiglio (T‑471/22, EU:T:2024:315, punto 54); del 12 giugno 2024, Shammout/Consiglio (T‑649/22, EU:T:2024:376, punto 64); del 18 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑489/23, EU:T:2024:912, punto 139); e del 18 dicembre 2024, Tauber/Consiglio (T‑493/23, EU:T:2024:913, punto 133). 41 In prosieguo: la «sentenza Anbouba». 42 V., in particolare, sentenza Anbouba, punti 52 e 54.

V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P e C‑630/13 P, EU:C:2015:2, paragrafo 208). 43

V. sentenze del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑330/15 P, EU:C:2016:601, punto 82) e del 21 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑139/15 P, EU:C:2016:707, punti 60 e 61). 44 Sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39). 45 V., in particolare, sentenza del 17 ottobre 2024, PT [OSCURATO:PERSONA] e PT [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑112/23 P, EU:C:2024:899, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 46 V., in particolare, sentenza del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA] & Distribution e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). 47

V. paragrafi 13 e 17 delle presenti conclusioni. 48 V., rispettivamente, sentenze del 19 settembre 2019,

[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]

(T‑228/17, EU:T:2019:619) e del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T‑797/19, EU:T:2022:389, punto 285). 49 V., in particolare, sentenze del 10 settembre 2015, Fliesen-[OSCURATO:PERSONA] (C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 73) e del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 223 e giurisprudenza ivi citata). 50 Sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑546/18, EU:C:2021:711, punto 59).

È vero che quest’ultima giurisprudenza è stata sviluppata in relazione ai diritti della difesa, e non ad altri diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa o il diritto di proprietà, in discussione nella presente causa.

Ciò nonostante, la giurisprudenza della Corte si riferisce espressamente, in modo ampio, ai diritti di «carattere soggettivo», il che implica, a mio avviso, la piena applicabilità di tale giurisprudenza a una causa vertente, come nel caso di specie, sull’asserita violazione di un diritto fondamentale. 51 Come correttamente rilevato dal Consiglio, l’approccio adottato dalla Corte e dal Tribunale nella loro giurisprudenza è corroborato anche, per analogia, da quello della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente l’articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in particolare per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli azionisti da parte di una società.

Secondo tale giudice, gli azionisti di una società non possono, in linea di principio, essere considerati «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, di atti e di misure che pregiudicano le loro società. 52 V., in particolare, articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/145 e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. 53 V., in particolare, articolo 2, paragrafi 19 e 25, della decisione 2014/145, come modificata, e articolo 6 ter , paragrafi 5 e 5 bis , del regolamento n. 269/2014, come modificato. 54 V., in particolare, punti da 131 e 133, 155 e 158 della sentenza impugnata. 55 V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23). 56 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 149) e del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 81).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 801/24 P [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (NSD) contro Consiglio dell’Unione europea « Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA]” – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Proporzionalità » I. Introduzione 1. Le presenti conclusioni concernono un’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (NSD) ( 2 ) diretta all’annullamento della sentenza dell’11 settembre 2024, NSD/Consiglio (T‑494/22, EU:T:2024:607) ( 3 ). Con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, sulla base dell’articolo 263 TFUE, avverso: –        la decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 92) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 15) ( 4 ); –        la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023 L 75I, pag. 134) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75I, pag. 1) ( 5 ); e –        la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104) e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3) ( 6 ), nella parte in cui detti atti hanno iscritto il nome della ricorrente negli elenchi ad essi allegati. Mediante tali atti, il Consiglio dell’Unione europea ha congelato tutti i fondi e le risorse economiche della ricorrente nei territori degli Stati membri. 2. La presente causa si inserisce in una serie di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia e concernenti le misure restrittive adottate dal Consiglio nel 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della [OSCURATO:PERSONA] russa ( 7 ). Essa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sull’interpretazione del criterio di inserimento nell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145/PESC ( 8 ), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 ( 9 ) e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 ( 10 ), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 ( 11 ). Tale criterio, comunemente denominato «criterio f)», prevede, in particolare, l’inserimento nell’elenco delle persone giuridiche e delle entità che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa. Inoltre, la Corte avrà l’opportunità di chiarire se una società che presta servizi finanziari possa invocare la violazione del principio generale di proporzionalità in ragione degli effetti prodotti da una misura restrittiva dell’Unione sui suoi clienti. II. Fatti e procedimento A. Fatti all’origine della controversia 3. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, tale contesto può essere riassunto facendo riferimento ai fatti esposti nel prosieguo, non contestati. 4. La ricorrente, una società di diritto russo, è un depositario autorizzato che fornisce servizi di archiviazione e custodia di titoli in qualità di depositario centrale e che fornisce anche servizi finanziari, segnatamente in quanto istituto di credito non bancario titolare di una licenza per la prestazione di servizi di regolamento bancario. 5. Il 17 marzo 2014 il Consiglio aveva adottato la decisione 2014/145, sulla base dell’articolo 29 TUE. In pari data, il Consiglio aveva adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento n. 269/2014. Entrambi gli atti riguardavano misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 6. Il 25 febbraio 2022, considerata la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione 2022/329, che modifica la decisione 2014/145, e, dall’altro, il regolamento 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014, in particolare al fine di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi potevano essere sottoposti alle misure restrittive di cui trattasi. 7. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2022/329 ( 12 ), così dispone: «1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da: (…) f)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; (...). 2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato». 8. Le modalità per il congelamento di tali fondi sono definite nei paragrafi successivi dell’articolo 2 della decisione 2014/145, come modificata. 9. Il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330 ( 13 ), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità dettagliate di tale congelamento in termini che, in sostanza, sono identici a quelli di cui alla decisione 2014/145, come modificata. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento riproduce, in sostanza, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale decisione. 10. Il 3 giugno 2022, in considerazione del proseguimento della guerra di aggressione della [OSCURATO:PERSONA] contro l’Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali. Il nome della ricorrente è stato aggiunto all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata, e all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato ( 14 ), con la seguente motivazione: «[La ricorrente] è un ente finanziario russo non bancario e depositario centrale di titoli della Russia. È il più grande depositario di titoli in Russia in base al valore di mercato dei titoli azionari e di debito detenuti in custodia e l’unico ad avere accesso al sistema finanziario internazionale. [La ricorrente è] riconosciut[a] dal governo e dalla Banca centrale russa come un ente finanziario russo di importanza sistemica. Svolge un ruolo fondamentale in ciò che attiene al funzionamento del sistema finanziario russo e al collegamento di quest’ultimo con il sistema finanziario internazionale e consente pertanto direttamente e indirettamente al governo russo di realizzare le sue attività, attuare le sue politiche e mobilitare le sue risorse. [La ricorrente è] quasi interamente di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di Mosca, che ha la missione di fornire un accesso esaustivo ai mercati finanziari russi. [OSCURATO:PERSONA] di Mosca è a sua volta, per il suo ruolo e i suoi azionisti, sotto un elevato grado di controllo da parte del governo russo. [La ricorrente] è pertanto un’entità o un organismo che fornisce un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina». 11. Le misure adottate nei confronti della ricorrente negli atti iniziali, applicabili fino al 15 marzo 2023, sono state dapprima prorogate fino al 15 settembre 2023 dagli atti di mantenimento del marzo 2023 e, in seguito, fino al 15 marzo 2024 dagli atti di mantenimento del settembre 2023, senza modificare i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2022, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi. 13. A sostegno del suo ricorso di annullamento, la ricorrente ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, su un errore manifesto di valutazione, il terzo, su una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali della ricorrente e, il quarto, sull’insufficienza delle prove. 14. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente e l’ha condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio. 15. In primo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ha dichiarato che sia gli atti iniziali, sia gli atti di mantenimento del marzo 2023 e del settembre 2023 precisavano il contesto nel quale erano stati adottati e i relativi fondamenti giuridici. Inoltre, l’esposizione delle circostanze di fatto da parte del Consiglio alla ricorrente costituiva una motivazione sufficientemente chiara e precisa da consentire a quest’ultima di comprendere le ragioni per le quali il suo nome era stato inserito, e in seguito mantenuto, negli elenchi in questione, e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non aveva esposto le ragioni per le quali le misure restrittive in questione comportavano un congelamento dei beni dei suoi clienti, il Tribunale ha statuito che l’obbligo di motivazione non comporta l’obbligo di esporre tutte le conseguenze dell’adozione degli atti impugnati su altre persone, né obbliga il Consiglio a identificare tutte le persone che possono essere interessate indirettamente dalle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente. 16. In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi vertenti su un errore manifesto di valutazione e sull’insufficienza delle prove, che il Tribunale ha esaminato congiuntamente, tale giudice ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel constatare che essa era un istituto finanziario di rilevanza sistemica che svolge un ruolo essenziale nel funzionamento del sistema finanziario russo. Inoltre, il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione nel constatare che la ricorrente consentiva al governo russo di condurre le sue attività e politiche e di mobilitare le sue risorse. Tenuto conto della rilevanza dei servizi finanziari forniti dalla ricorrente, tanto a detto governo quanto alla Banca centrale della [OSCURATO:PERSONA] russa, e del suo contributo più generale al buon funzionamento del sistema finanziario russo, il Consiglio poteva validamente ritenere che la ricorrente fornisse un sostegno materiale o finanziario importante, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, che consentiva a quest’ultimo di mobilitare le sue risorse finanziarie allo scopo di proseguire le azioni di destabilizzazione dell’Ucraina. In risposta alle argomentazioni specifiche presentate dalla ricorrente, il Tribunale ha inoltre osservato che il criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non richiede di dimostrare l’esercizio di un controllo da parte del governo della [OSCURATO:PERSONA] russa sulla persona, l’entità o l’organismo che gli fornisce sostegno. Tale disposizione non esige neppure di dimostrare l’esistenza di un nesso supplementare che vada oltre il sostegno materiale o finanziario previsto dal criterio di inserimento nell’elenco, segnatamente un nesso tra la ricorrente e il governo russo. 17. In terzo luogo, per quanto riguarda il motivo vertente su una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali, il Tribunale ha esaminato, anzitutto, l’argomento con cui la ricorrente ha sostenuto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti avevano comportato il congelamento di capitali o di risorse economiche appartenenti ai suoi clienti, sicché dette misure violavano il diritto di proprietà di questi ultimi. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non poteva invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, un diritto di proprietà di cui essa non è titolare, dal momento che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la violazione di un diritto soggettivo, in linea di principio, può essere invocata solo dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, e non da terzi. I clienti della ricorrente disponevano di mezzi di ricorso presso i giudici nazionali, dinanzi ai quali essi potevano, segnatamente, far valere una violazione del loro diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 15 ). Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la deroga prevista nella decisione 2014/145, come modificata, e dal regolamento n. 269/2014, come modificato, non avrebbe consentito ai suoi clienti di ottenere lo svincolo dei loro capitali o delle loro risorse economiche a causa dell’inerzia delle autorità nazionali o delle condizioni troppo restrittive imposte da dette autorità, il Tribunale ha rilevato che, con tale argomento, la ricorrente contestava, in realtà, la legittimità delle misure adottate dalle autorità nazionali nell’ambito dell’attuazione di tale deroga, il cui controllo spetta esclusivamente ai giudici nazionali. Per i clienti della ricorrente che non erano interessati da alcuna misura restrittiva e i cui capitali o risorse economiche erano stati congelati a causa delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente, spettava alle autorità nazionali assicurarsi che l’ingerenza nel loro diritto di proprietà rispettasse le condizioni previste dalla Carta. 18. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le misure restrittive adottate nei suoi confronti costituivano un’ingerenza nei suoi diritti fondamentali, segnatamente nella sua libertà d’impresa e nel suo diritto di proprietà, il Tribunale ha respinto tali censure dopo aver proceduto a una valutazione delle condizioni previste all’articolo 52 della Carta. In particolare, il Tribunale ha concluso che l’ingerenza degli atti controversi nei diritti della ricorrente non poteva essere considerata sproporzionata. Inoltre, in risposta ad altri argomenti specifici della ricorrente, il Tribunale ha osservato che, al momento dell’adozione degli atti controversi, le deroghe previste nella decisione 2014/145, come modificata, e nel regolamento n. 269/2014, come modificato, consentivano alle autorità nazionali di autorizzare lo svincolo dei fondi o delle risorse economiche della ricorrente, al fine di consentirle di effettuare pagamenti sotto forma di restituzione ai clienti dei titoli da essa detenuti nei suoi conti congelati presso depositari di titoli stabiliti nell’Unione. III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 19. Con il suo ricorso di impugnazione, depositato presso la Corte di giustizia il 20 novembre 2024, la ricorrente chiede alla Corte di: –        annullare la sentenza impugnata; –        annullare gli atti controversi; –        condannare il Consiglio alle spese. 20. Nella sua comparsa di risposta, depositata il 3 febbraio 2025, il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese. IV. Valutazione 21. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti su tre errori di diritto concernenti, in primo luogo, l’obbligo di motivazione del Consiglio, in secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata e, in terzo luogo, la valutazione del principio di proporzionalità. 22. La Corte ha chiesto che siano esaminati gli argomenti specifici relativi all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, che riguardano, in sostanza, il secondo motivo di impugnazione. Inoltre, la Corte ha richiesto una valutazione degli argomenti della ricorrente concernenti il principio di proporzionalità, quali dedotti nell’ambito del terzo motivo. La mia valutazione si concentrerà quindi su tali questioni principali. A. Secondo motivo di impugnazione 23. Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata. 24. Tale motivo è suddiviso in due parti, vertenti, la prima, sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’espressione «sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA]», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, e la seconda sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato un livello probatorio inadeguato. 1. Prima parte del secondo motivo di impugnazione 25. Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, in modo ampio, vago ed erroneo. A tal riguardo, essa deduce due argomenti principali. 26. In primo luogo, la ricorrente sostiene che il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, esige un’interpretazione restrittiva, che contempla unicamente le forme di sostegno consistenti nella consegna diretta di beni o nel trasferimento diretto di fondi al governo russo mediante le risorse finanziarie della persona o dell’entità interessata. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la nozione di sostegno materiale o finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dovrebbe essere interpretata in modo coerente rispetto alla nozione di «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 833/2014( 16 ), che, ai sensi di tale regolamento, è definita come qualsiasi azione con cui la persona o l’entità interessata eroga o si impegna a erogare fondi propri o risorse economiche proprie. 27. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, in quanto depositario centrale di titoli, essa si limita a fornire i mezzi tecnici necessari all’organizzazione delle emissioni di titoli di Stato. Il suo compito non può, in ogni caso, essere considerato rientrante nell’ambito della nozione di sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata. La ricorrente sottolinea che la sentenza impugnata non suggerisce affatto che essa fornisca un sostegno finanziario diretto al governo russo, segnatamente mediante il trasferimento di entrate allo Stato. 28. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano tali argomenti. 29. Come risulta dal paragrafo 7 delle presenti conclusioni, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da «persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio». 30. Inoltre, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che il criterio del sostegno materiale o finanziario al governo russo, contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non richiede che le persone o entità interessate forniscano un sostegno direttamente o indirettamente collegato all’annessione della Crimea o alla destabilizzazione dell’Ucraina. Facendo riferimento alla sentenza della Corte del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] of Iran/Consiglio (C‑266/15 P, EU:C:2016:208) ( 17 ), il Tribunale ha inoltre dichiarato che, per sostegno materiale o finanziario ai sensi del criterio in questione, si deve intendere qualsiasi sostegno che, in virtù della sua rilevanza quantitativa o qualitativa, possa fornire al suddetto governo risorse o strutture di natura materiale o finanziaria che gli consentano di proseguire le sue azioni di destabilizzazione dell’Ucraina. 31. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto normativo e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Ciò vale, in particolare, quando i termini della disposizione del diritto dell’Unione considerata non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo significato e della sua portata, il che avviene nel caso di specie per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata ( 18 ). 32. Per quanto concerne l’interpretazione letterale, osservo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non contiene alcuna definizione del termine «sostegno» [«supporting», nella versione in lingua inglese]. Pertanto, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il significato e la portata di tale termine devono essere determinati con riferimento al contesto generale nel quale è utilizzato e al suo significato abituale nel linguaggio corrente ( 19 ). 33. A tale riguardo, il termine «supporting» [di cui alla versione in lingua inglese; «sostegno» nella versione in lingua italiana], quale figura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, corrisponde al participio presente del verbo «support» (sostenere). Tale verbo possiede varie definizioni. In primo luogo, esso può significare «rafforzare la posizione di [qualcosa] grazie all’assistenza di qualcuno». In secondo luogo, esso può significare «fornire risorse al fine di mantenere [qualcosa]» ( 20 ). Si rinvengono significati analoghi del verbo «sostenere» nelle altre versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata ( 21 ). Inoltre, poiché il verbo «support» [sostantivo «sostegno» nella versione in lingua italiana] è caratterizzato dall’espressione «materially or financially» (materialmente o finanziariamente), esso può essere interpretato nel senso che si riferisce al rafforzamento di una posizione mediante un’assistenza materiale o finanziaria o, in alternativa, mediante la fornitura di risorse materiali o finanziarie. 34. È importante osservare che il primo significato attribuito al verbo «support» sembra corroborare l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, proposta dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], che è conforme a quella accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata. In sostanza, le due istituzioni sostengono che l’espressione «sostegno materiale o finanziario al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa» riguarda le persone o le entità che agevolano, da un punto di vista qualitativo o quantitativo, le azioni militari del governo russo contro l’Ucraina, senza esigere la prova di un trasferimento diretto di risorse a tale governo. Di converso, la seconda accezione attribuita al verbo «support» sembra allinearsi maggiormente all’interpretazione suggerita dalla ricorrente, secondo la quale il criterio d’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dovrebbe essere circoscritto alle persone o entità che forniscono un sostegno finanziario diretto o risorse materiali al governo russo, in vista delle sue azioni contro l’Ucraina. 35. Ne consegue che, dal punto di vista dell’interpretazione letterale, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non è di per sé decisiva al fine di stabilire se debba prevalere l’interpretazione proposta dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, quella proposta dalla ricorrente. La risposta a tale domanda deve pertanto essere ricercata nel contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, e tenendo conto dei suoi obiettivi principali. 36. Per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, rilevo, come nelle mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio (C‑35/24 P, EU:C:2025:412) ( 22 ), che il criterio di inserimento nell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, è stato introdotto per la prima volta dalla decisione 2022/329 ( 23 ). Quest’ultima decisione è stata adottata il 25 febbraio 2022, ossia il giorno successivo a quello in cui il presidente della [OSCURATO:PERSONA] russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti di tale paese ( 24 ). Come correttamente osservato dal Consiglio, tale decisione ha esteso l’ambito di applicazione delle misure restrittive individuali adottate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] russa, ampliando la platea delle persone e delle entità interessate, in particolare mediante l’introduzione di nuovi criteri di inserimento nell’elenco ( 25 ). 37. Inoltre, occorre osservare che, prima di essere modificato dalla decisione 2022/329, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 conteneva già un criterio di inserimento nell’elenco che consentiva di includere persone giuridiche in grado di fornire un sostegno materiale o finanziario diretto alle azioni del governo russo relative all’annessione della Crimea o alla destabilizzazione dell’Ucraina. Trattasi, più precisamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/145, che riguardava «persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina». Tale criterio è stato mantenuto nella decisione 2014/145, come modificata, circostanza che mi induce a ritenere che interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale decisione nel senso che esige la prova di un sostegno sotto forma di finanziamento diretto o consegna di forniture al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, come sostiene, in sostanza, la ricorrente, sarebbe semplicemente ridondante e non coerente da un punto di vista contestuale, in quanto priverebbe di ogni conseguenza le modifiche introdotte dalla decisione 2022/329 nella decisione 2014/145. 38. Tuttavia, la ricorrente sostiene che, per ragioni di coerenza contestuale, la nozione di «sostegno materiale o finanziario», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dovrebbe essere definita allo stesso modo della nozione di «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014. Secondo la definizione data a tali termini dall’articolo 1, lettera o), dello stesso regolamento, l’assistenza finanziaria richiede l’erogazione o l’impegno a erogare fondi o risorse economiche da parte della persona o dell’entità interessata. 39. Tuttavia, come sottolineato, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014, da un lato, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, dall’altro, sono caratterizzati da un ambito di applicazione materiale totalmente distinto. In particolare, la prima di tali disposizioni riguarda specificamente le tecnologie elencate nell’allegato II del regolamento n. 833/2014, in relazione alle quali la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a persone, entità o organismi in Russia, pur non essendo espressamente vietata ( 26 ), necessita di un’autorizzazione previa da parte dell’autorità competente designata. Di converso, come già spiegato, la seconda di tali disposizioni enuncia uno dei criteri di inserimento nell’elenco che comporta il congelamento dei fondi o delle risorse economiche della persona o entità interessata. Poiché non esiste, evidentemente, alcun nesso sostanziale tra l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014 e i criteri di inserimento risultanti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, non ritengo che possa essere individuato un elemento comune alle due disposizioni che sia pertinente a fini interpretativi. Per questa stessa ragione, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte all’espressione «assistenza finanziaria» nella sua sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), è inconferente. 40. Ne consegue che la valutazione contestuale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, sembra corroborare l’interpretazione suggerita dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], quale descritta al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, che coincide, in sostanza, con quella accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata. 41. Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, nelle mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio ho già sottolineato che i criteri contenuti nell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, si inseriscono in un quadro giuridico che ha introdotto una serie di misure restrittive senza precedenti, volte, come il Tribunale ha correttamente ricordato al punto 56 della sentenza impugnata, ad esercitare la massima pressione sulle autorità russe e sull’economia della [OSCURATO:PERSONA] russa. L’obiettivo ultimo di tale quadro giuridico è indebolire la capacità finanziaria del governo russo e, quindi, porre fine all’aggressione militare perpetrata da tale governo nei confronti dell’Ucraina ( 27 ). La questione a cui si deve rispondere è se tale obiettivo di primaria importanza si possa considerare realizzato in modo più efficace aderendo all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, proposta dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, o a quella proposta dalla ricorrente, dall’altro. A tal fine, dev’essere tenuto conto del fatto che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, occorre privilegiare l’interpretazione idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione interessata ( 28 ). 42. A mio avviso, è evidente che, qualora l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, sia interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto a un sostegno sotto forma di finanziamento o fornitura diretti di risorse materiali al governo russo, come sostiene la ricorrente, ciò, oltre a essere incoerente da un punto di vista contestuale, come già spiegato ( 29 ), circoscriverebbe notevolmente l’efficacia del criterio contenuto in tale disposizione, poiché non permetterebbe di massimizzare la pressione esercitabile sulle autorità russe al fine di porre fine alle loro azioni e politiche in Ucraina. Infatti, nella migliore delle ipotesi, tale interpretazione, anziché pregiudicare la capacità finanziaria del governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, lascerebbe inalterata la capacità finanziaria di cui disponeva tale governo prima dell’adozione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata. 43. Di converso, qualora l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, sia interpretato nel senso che concerne qualsiasi sostegno idoneo, per la sua importanza quantitativa o qualitativa, a fornire al governo russo risorse o agevolazioni che gli consentono di proseguire le sue azioni di destabilizzazione dell’Ucraina, indipendentemente dal nesso diretto o indiretto di tale sostegno con le azioni in questione, tale interpretazione sarebbe chiaramente conforme alle finalità del contesto normativo nel quale si inserisce la decisione 2014/145, come modificata e, pertanto, tali obiettivi potrebbero ragionevolmente essere conseguiti in modo più efficace. 44. La ricorrente contesta la conclusione che precede, sostenendo che tale interpretazione, che risulta, in sostanza, dalla sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] of Iran, è stata adottata dalla Corte in relazione a un regime di misure restrittive individuali diverso e, più precisamente, per quanto concerne un criterio di inserimento redatto in modo diverso rispetto a quello di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata. Tuttavia, nonostante le differenze tra la formulazione del criterio esaminato nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] of Iran ( 30 ) e di quello oggetto della presente causa, entrambi i criteri dovrebbero essere analizzati dallo stesso punto di vista interpretativo. Del resto, come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:273) ( 31 ), la ratio decidendi alla base della giurisprudenza della Corte ( 32 ) è aumentare le possibilità di porre fine alle attività oggetto di tali misure, in particolare mediante la riduzione delle risorse materiali e finanziarie disponibili a tal fine, indipendentemente dal nesso diretto o indiretto con tali attività dell’entità giuridica interessata. 45. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che né l’interpretazione contestuale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, né l’interpretazione teleologica di tale disposizione esigono, come sostiene la ricorrente, la constatazione dell’esistenza di un sostegno materiale e finanziario consistente nella fornitura diretta di beni o nel trasferimento di fondi da parte della persona o entità interessata a favore del governo della [OSCURATO:PERSONA] russa. Di converso, tale disposizione richiede soltanto che la persona o entità sia in grado di agevolare le azioni condotte dal governo russo in Ucraina da un punto di vista quantitativo o qualitativo. 46. Ne consegue che, per quanto concerne la parte in cui, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua valutazione della legittimità degli atti controversi su tale interpretazione, non si può affermare che esso sia incorso in un errore di diritto. 47. Per quanto riguarda l’applicazione nei confronti della ricorrente dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, occorre sottolineare che i depositari centrali di titoli svolgono un ruolo centrale nel mercato dei capitali e nel sistema finanziario di ogni paese, poiché gestiscono l’infrastruttura che permette il regolamento di titoli – quali azioni o obbligazioni – sui mercati finanziari ( 33 ). Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, al punto 88 della sentenza impugnata, che i depositari centrali di titoli, quali la ricorrente, sono enti di rilevanza sistemica che sono essenziali, in particolare, per l’attuazione efficace della politica monetaria, la credibilità di un programma di gestione del debito pubblico, la gestione delle garanzie nonché la sicurezza e l’efficienza dei mercati dei titoli. Inoltre, è probabile che, incidendo sull’attività di tali depositari centrali di titoli, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata, riduca i mezzi finanziari che il governo della [OSCURATO:PERSONA] russa ottiene dall’emissione di titoli di Stato, aumentando così il costo delle sue azioni militari e limitando la sua capacità di compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 34 ). 48. Pertanto, a mio avviso, il Tribunale era legittimato a concludere, al punto 106 della sentenza impugnata, senza incorrere in un errore di diritto, che, tenuto conto della rilevanza dei servizi finanziari forniti dalla ricorrente, tanto al governo russo quanto alla Banca centrale della [OSCURATO:PERSONA] russa, e del suo contributo più generale al buon funzionamento del sistema finanziario russo, la ricorrente forniva un notevole sostegno materiale o finanziario, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, al governo della [OSCURATO:PERSONA] russa, ai sensi dell’articolo2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145, come modificata. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è possibile giungere a tale conclusione senza esaminare se il governo russo fosse titolare di una partecipazione diretta o indiretta nella ricorrente, semplicemente in quanto, secondo l’interpretazione proposta dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145 modificata, non si tratta di un elemento che deve essere soddisfatto ai fini dell’applicazione del criterio contenuto in tale disposizione. 49. Alla luce di quanto precede, e poiché, conformemente a quanto ho indicato ai paragrafi 46 e 48 delle presenti conclusioni, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2014/145 e avendo ritenuto che la ricorrente potesse rientrare nella nozione di «sostegno materiale o finanziario» emergente da tale disposizione, la prima parte del secondo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinta. 2. Seconda parte del secondo motivo di impugnazione 50. Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta il livello probatorio applicato dal Tribunale per valutare la fondatezza della motivazione contenuta negli atti controversi. La ricorrente sostiene che, in assenza di una disposizione normativa espressa – non presente nel caso di specie – non si può ritenere che il Consiglio sia tenuto a fornire soltanto un «complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti». 51. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale parte del secondo motivo di impugnazione sia irricevibile, tenuto conto della mancanza di chiarezza quanto all’errore di diritto commesso dal Tribunale, quale dedotto dalla ricorrente. Nel merito, sia il Consiglio che la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza costante della Corte relativa al livello probatorio applicabile nel settore delle misure restrittive. 52. Anzitutto, per quanto riguarda la ricevibilità, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, un motivo o una parte di esso, per essere ricevibile nel merito, deve soddisfare due condizioni ( 35 ). In primo luogo, è necessario che gli elementi contestati della sentenza di cui il ricorrente chiede l’annullamento siano indicati in modo preciso. In secondo luogo, è imprescindibile che gli argomenti di diritto dedotti specificamente a sostegno di un motivo di impugnazione o di una parte di esso siano indicati in modo sufficientemente chiaro e preciso. Se l’una o l’altra di tali condizioni non è soddisfatta, la Corte non sarebbe in grado di esercitare il suo controllo della legittimità e, di conseguenza, il motivo di impugnazione in questione – o la parte di esso interessata – dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile ( 36 ). 53. Nella presente causa, tuttavia, dalle memorie della ricorrente risulta che, con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, quest’ultima contesta il punto 50 della sentenza impugnata. L’impugnazione è quindi conforme alla condizione di ricevibilità che impone l’indicazione precisa dell’elemento contestato della sentenza di cui si chiede l’annullamento. Per quanto riguarda l’indicazione degli argomenti giuridici dedotti a sostegno del suo motivo di impugnazione, la ricorrente precisa altresì, nelle sue memorie, che essa non concorda con il livello probatorio applicato dal Tribunale nel caso di specie. L’argomento della ricorrente è che tale livello dovrebbe trovare applicazione soltanto se espressamente previsto dalla normativa. Nonostante la loro formulazione concisa, gli argomenti della ricorrente sono sufficientemente chiari e precisi da consentire di comprenderne la portata e il contenuto. 54. Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione soddisfa le due condizioni enunciate nella giurisprudenza costante della Corte, consentendo così a tale giudice di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Di conseguenza, dovrebbe essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui detta parte dovrebbe essere dichiarata irricevibile. 55. Per quanto concerne il merito, al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito il livello probatorio che il Consiglio era tenuto a soddisfare per dimostrare che le misure restrittive adottate, e successivamente mantenute, nei confronti della ricorrente si fondavano su una base di fatto sufficientemente solida ( 37 ). Secondo il Tribunale, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona o l’entità sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il criterio di inserimento applicato a tale entità. 56. La nozione di livello probatorio si riferisce all’entità e al tipo di elementi di prova necessari per dimostrare un fatto. Nel settore delle misure restrittive, l’inserimento di un soggetto in un elenco può essere suffragato mediante prove dirette – ossia elementi di prova idonei a comprovare, di per sé, un’affermazione di fatto formulata dal Consiglio nella motivazione ( 38 )– oppure, come spesso accade, mediante elementi di prova indiretti, quali presunzioni o il cosiddetto complesso di indizi ( 39 ). In quest’ultimo caso, l’analisi del Tribunale non si basa su una valutazione autonoma dei singoli elementi di prova prodotti dal Consiglio. Di converso, tale valutazione si basa su un esame degli elementi di prova nel loro complesso, riconoscendosi che, sebbene singoli elementi possano non avere un peso sufficiente per stabilire una base fattuale sufficientemente solida a sostegno della motivazione, l’effetto cumulativo di tutti gli indizi nel loro complesso può soddisfare il livello probatorio richiesto. 57. Nella presente causa, il livello probatorio enunciato dal Tribunale nella sentenza impugnata si basa, come risulta anche dai riferimenti di cui al punto 50 di detta sentenza, su una giurisprudenza costante di tale giudice. Il Tribunale ha costantemente applicato tale livello probatorio ( 40 ) sin dal momento in cui la Corte l’ha formulato, per la prima volta, nella sua sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P, EU:C:2015:248) ( 41 ). In tale causa, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che l’inserimento negli elenchi di una persona sottoposta a misure restrittive può essere considerato fondato qualora si basi su un complesso di indizi riguardanti, ad esempio, la situazione, le funzioni e le relazioni di tale persona nel contesto del regime al quale appartiene ( 42 ). La Corte ha successivamente applicato lo stesso livello probatorio nella sua giurisprudenza ( 43 ), anche recente, in materia di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina ( 44 ). 58. Di conseguenza, non si può ritenere che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, poiché esso era legittimato a fondarsi su un livello probatorio basato su un complesso di indizi al fine di valutare se la motivazione fornita dal Consiglio in riferimento alla ricorrente si fondasse su una base di fatto sufficientemente solida. Nonostante l’assenza di una disposizione normativa espressa del diritto dell’Unione, è sufficiente indicare che il livello probatorio in parola si fonda sulla giurisprudenza costante della Corte. Da parte sua, la ricorrente, nelle sue memorie, non offre una spiegazione esaustiva quanto alla regola specifica o al principio generale di diritto asseritamente violati da tale circostanza. 59. Si dovrebbe respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza. B. Terzo motivo di impugnazione 60. Con il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in sede di valutazione del principio di proporzionalità. 61. Tale motivo è suddiviso in due parti. La prima parte verte sull’omessa valutazione del motivo concernente la violazione dei diritti fondamentali della ricorrente sotto il profilo del diritto di proprietà dei suoi clienti; la seconda parte mette in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui gli atti controversi erano conformi al principio di proporzionalità. 1. Prima parte del terzo motivo di impugnazione 62. Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo statuito che la valutazione concernente la violazione dei diritti fondamentali dedotta dalla ricorrente non esigeva di tener conto delle conseguenze degli atti controversi sul diritto fondamentale di proprietà dei clienti di quest’ultima. A suo avviso, il rispetto del principio di proporzionalità non avrebbe dovuto essere analizzato dal Tribunale nella prospettiva dell’esercizio di un diritto soggettivo ordinario, bensì come verifica del rispetto di un principio fondamentale che implica l’esame delle conseguenze di una misura nel suo complesso. La ricorrente sottolinea che il suo compito principale nei mercati dell’Unione europea consiste nell’esercitare il ruolo di depositario centrale di titoli e, in quanto tale, quello di detentrice designata di titoli appartenenti a entità e a persone russe. Sanzionare la ricorrente equivale, pertanto, a sanzionare i suoi utenti, ossia l’intermediario e i clienti finali di istituti finanziari russi. 63. Il Consiglio contesta la ricevibilità di tale parte del terzo motivo di impugnazione. Esso sostiene che, con detta parte, la ricorrente contesta il rispetto del principio generale di proporzionalità da parte degli atti controversi, e non la valutazione effettuata dal Tribunale di tale principio nell’ambito dell’esame concernente la violazione dei diritti fondamentali della ricorrente. Si tratterebbe di un motivo nuovo, che non è stato formulato in primo grado. Nel merito, sia il Consiglio che la [OSCURATO:PERSONA] esprimono il loro disaccordo rispetto agli argomenti presentati dalla ricorrente. 64. In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del terzo motivo di impugnazione, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ed argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi ai giudici di primo grado ( 45 ). Ciò non esclude tuttavia la possibilità, per un ricorrente, di far valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a criticarne, in diritto, la fondatezza ( 46 ). 65. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta ( 47 ) che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva dedotto un motivo vertente su una violazione sproporzionata di diritti fondamentali. Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente aveva addotto argomenti con i quali ha sostenuto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti avevano comportato il congelamento di capitali o risorse economiche appartenenti ai suoi clienti, sicché tali misure violavano anche il diritto di proprietà di detti clienti. Da parte sua, il Tribunale ha esaminato tale argomento e ha concluso, al punto 129 della sentenza impugnata, che la ricorrente non poteva invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, un diritto di proprietà di cui non era titolare. Secondo la giurisprudenza, la violazione di un diritto soggettivo, in linea di principio, può essere invocata solo dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, e non da terzi. Il Tribunale ha altresì precisato che i clienti della ricorrente disponevano di mezzi di ricorso presso i giudici nazionali, dinanzi ai quali essi potevano, segnatamente, far valere una violazione del loro diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta. 66. Ne consegue che gli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito della prima parte del terzo motivo di impugnazione si ricollegano alla valutazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, in particolare nel contesto del motivo dedotto in primo grado vertente sulla violazione di diritti fondamentali. Di conseguenza, fatta salva la risposta che la Corte è chiamata a fornire nella presente causa, la prima parte di tale motivo non costituisce un nuovo insieme di argomenti che modificherebbe l’oggetto della controversia di cui essa è investita. Suggerisco pertanto di dichiararlo ricevibile, nonostante l’obiezione sollevata dal Consiglio. 67. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, la ricorrente contesta la pertinenza della giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, ai sensi della quale, come menzionato in precedenza, un ricorrente non può invocare, a sostegno del suo ricorso di annullamento, la violazione di un diritto soggettivo di un terzo. A suo avviso, tale giurisprudenza non è stata elaborata nel contesto di misure restrittive né in quello del rispetto del principio di proporzionalità. 68. Osservo che, al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale cita, a sostegno del suo ragionamento, due sentenze da esso pronunciate nei settori, da un lato, della politica economica e monetaria e, dall’altro, dell’antidumping ( 48 ). Sebbene nessuna di tali sentenze rientri nel settore delle misure restrittive, esse sono conformi alla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale, in sostanza, l’esercizio effettivo di un diritto soggettivo spetta al soggetto titolare di tale diritto ( 49 ), indipendentemente dalla natura del procedimento al quale è sottoposto ( 50 ). Pertanto, il Tribunale non è incorso in errore nello statuire che la violazione di un diritto soggettivo può essere invocata soltanto dalla persona il cui diritto è stato asseritamente violato, e non da terzi ( 51 ). 69. Peraltro, è importante osservare che, come spiegato dal Tribunale al punto 152 della sentenza impugnata, al momento dell’adozione degli atti iniziali, la decisione 2014/145 e il regolamento n. 269/2014 prevedevano una procedura di deroga che consentiva ai clienti della ricorrente di chiedere alle autorità nazionali competenti lo svincolo dei fondi congelati a motivo dell’inserimento nell’elenco della ricorrente ( 52 ). Come risulta anche dai punti 156 e 159 della sentenza impugnata, ulteriori modifiche di tale procedura di deroga sono state successivamente introdotte nella decisione 2014/145, come modificata, e nel regolamento n. 269/2014, come modificato, al fine di agevolare la restituzione ai clienti della ricorrente dei titoli da essa detenuti sui suoi conti congelati presso depositari stabiliti nell’Unione ( 53 ). 70. Ne consegue che la decisione 2014/145, come modificata, e il regolamento n. 269/2014, come modificato, hanno introdotto un quadro che distingueva, da un lato, la situazione giuridica della ricorrente in quanto depositario centrale di titoli e, dall’altro, quella dei suoi clienti. Per quanto concerne i clienti non soggetti ad alcuna misura restrittiva e i cui fondi o risorse economiche sono stati congelati a causa delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente, spettava alle autorità nazionali adottare la decisione di svincolare tali fondi o risorse. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato che, poiché tale procedura implicava l’attuazione del diritto dell’Unione, dette autorità erano tenute a rispettare la Carta in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima. Tale giudice ha inoltre correttamente sottolineato che, in un’eventuale controversia sorta nel contesto dell’attuazione di tali deroghe, i clienti della ricorrente disponevano di mezzi di ricorso presso i giudici nazionali, dinanzi ai quali essi potevano, in particolare, invocare una violazione del loro diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta ( 54 ). Non si può escludere che, nell’ambito di tali procedimenti, possa essere sottoposta alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente la compatibilità delle deroghe previste dal regolamento n. 269/2014 con il diritto dell’Unione( 55 ). 71. Di conseguenza, il Tribunale non può essere censurato per aver ritenuto che la valutazione della violazione di diritti fondamentali dedotta dalla ricorrente non imponesse di tener conto delle conseguenze degli atti controversi sul diritto fondamentale di proprietà dei clienti di quest’ultima. 72. La prima parte del terzo motivo di impugnazione deve, a mio avviso, essere respinta. 2. Seconda parte del terzo motivo di impugnazione 73. Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta, in sostanza, la valutazione effettuata dal Tribunale delle condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta in relazione alla sua libertà d’impresa e al suo diritto di proprietà. 74. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano tali argomenti. 75. Come sottolineato al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, ai punti da 134 a 146 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente secondo cui le misure restrittive adottate nei suoi confronti costituivano un’ingerenza sproporzionata nei suoi diritti fondamentali, segnatamente nella sua libertà d’impresa e nel suo diritto di proprietà. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’ingerenza delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente non potesse essere considerata sproporzionata, poiché: –        esse erano adeguate, alla luce di obiettivi di interesse generale così fondamentali per la comunità internazionale come il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; –        la ricorrente aveva omesso di indicare possibili misure alternative meno restrittive e di dimostrare che il Consiglio poteva prevedere l’adozione di misure meno restrittive altrettanto appropriate di quelle previste dagli atti impugnati; –        il bilanciamento degli interessi in gioco dimostrava che gli inconvenienti delle misure restrittive per la ricorrente non erano sproporzionati, data la rilevanza fondamentale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; –        gli effetti delle misure restrittive si limitavano al territorio dell’Unione, cosicché esse riguardavano tutt’al più solo una parte dei fondi propri o delle risorse economiche appartenenti alla ricorrente; –        le misure restrittive in questione non hanno privato la ricorrente del diritto di ricevere, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), della decisione 2014/145 e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 269/2014, interessi o altri proventi sui suoi conti congelati in cui sono depositati tali fondi e risorse, a condizione che anche tutti questi interessi e altri proventi siano congelati; e –        tali misure prevedevano la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei fondi o delle risorse economiche congelati per soddisfare le esigenze essenziali delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi inclusi negli elenchi controversi. 76. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui le misure restrittive di cui trattasi non sono provvisorie, bensì permanenti, poiché sono in vigore da oltre due anni, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2014/145 come modificata, gli atti controversi erano applicabili alla ricorrente per un periodo di tempo limitato. Inoltre, tali misure sono state sottoposte a revisione costante. In aggiunta a ciò, sebbene la ricorrente contesti al Tribunale di aver effettuato la sua valutazione sulla base di «considerazioni teoriche, e non dell’efficacia concreta», siffatto argomento non è suffragato, come sottolinea il Consiglio, da ragioni specifiche. 77. In secondo luogo, allorché la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, nella sua valutazione della proporzionalità degli atti controversi, degli effetti sui suoi clienti, ho già rilevato che il Tribunale ha fatto riferimento alle deroghe previste dalla decisione 2014/145, come modificata, che consentivano alle autorità nazionali, sin dall’adozione degli atti iniziali che imponevano misure restrittive nei suoi confronti, di autorizzare lo sblocco dei fondi o delle risorse economiche della ricorrente al fine di consentirle di effettuare pagamenti sotto forma di restituzione ai suoi clienti delle azioni/obbligazioni da essa detenute nei suoi conti congelati presso depositari di titoli stabiliti nell’Unione europea. Inoltre, sebbene la ricorrente sostenga che i suoi clienti «non [avevano] nulla a che vedere con il conflitto in Ucraina», è sufficiente ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, le misure restrittive possono, per definizione, causare danni a soggetti che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all’adozione delle sanzioni ( 56 ) 78. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui, con la sua iscrizione negli atti controversi, il Consiglio intendeva, di fatto, congelare i beni di tutti gli investitori russi, senza provvedere alla loro iscrizione individuale e con il livello di identificazione richiesto, osservo che si tratta di un argomento specifico dedotto per la prima volta in sede di impugnazione. Secondo una giurisprudenza costante, già citata al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, tale argomento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile. 79. Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto in sede di valutazione della conformità degli atti impugnati con il principio di proporzionalità. 80. La seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta e, di conseguenza, anche il terzo motivo di impugnazione nel suo complesso. V. Conclusione 81. In esito all’analisi esposta nelle presenti conclusioni, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione per quanto concerne il secondo e il terzo motivo. 82. Non mi pronuncio sul resto dei motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, né sulla condanna alle spese ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 In prosieguo: la «ricorrente». 3 In prosieguo: la «sentenza impugnata». 4 In prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali». 5 In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del marzo 2023». 6 In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del settembre 2023» e, considerati unitamente agli atti iniziali e agli atti di mantenimento del marzo 2023, gli «atti controversi». 7 V. anche sentenze del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180); del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:605) e Timchenko/Consiglio (C‑703/23 P, EU:C:2025:608); e del 16 ottobre 2025, Timchenko/Consiglio (C‑805/24 P, EU:C:2025:792). 8 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 9 Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1). 10 Regolamento del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). 11 Regolamento del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1). 12 In prosieguo: la «decisione 2014/145, come modificata». 13 In prosieguo: il «regolamento n. 269/2014, come modificato». 14 In prosieguo: gli «elenchi in questione». 15 In prosieguo: la «Carta». 16 Regolamento del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014 L 229, pag. 1) 17 In prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA] of Iran». V., in particolare, i punti 44 e 45 di tale sentenza. 18 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑76/24, EU:C:2025:593, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 19 V., in particolare, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 20 V., in particolare, la definizione fornita dall’ [OSCURATO:PERSONA] ; disponibile all’indirizzo: https://www.oed.com/dictionary/support_v?tl=true [traduzione libera]. 21 V., ad esempio, la definizione del verbo francese «soutenir», contenuta nel dizionario [OSCURATO:PERSONA] , disponibile all’indirizzo: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/soutenir ; del verbo tedesco «unterstützen», contenuta nel dizionario Duden , disponibile all’indirizzo: https://www.duden.de/rechtschreibung/unterstuetzen_unterstuetzt ; del verbo italiano «supportare», fornita dal dizionario Treccani , disponibile all’indirizzo: https://www.treccani.it/vocabolario/supportare/ ; e del verbo spagnolo «apoyar», contenuta nel dizionario [OSCURATO:PERSONA] , disponibile all’indirizzo https://dle.rae.es/apoyar . 22 In prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio», in particolare paragrafi da 42 a 44. La causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte. 23 V. anche le mie conclusioni nella causa Pumpyanskiy/Consiglio (C‑696/23 P, EU:C:2025:409, paragrafi da 39 a 41); nella causa Khudaverdyan/Consiglio (C‑704/23 P, EU:C:2025:410, paragrafi da 43 a 45); nella causa Rashnikov/Consiglio (C‑711/23 P, EU:C:2025:411, paragrafi da 45 a 47); e nella causa Khan/Consiglio (C‑111/24 P, EU:C:2025:413, paragrafi da 41 a 43). Tali cause sono tuttora pendenti dinanzi alla Corte. 24 V. considerando 9 della decisione 2022/329. 25 V. considerando 11 della decisione 2022/329. 26 V. articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 833/2014, che vieta, in particolare, la fornitura di determinati beni, tecnologie e servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 27 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 123) e del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio , C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 59). 28 Sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 29 V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 30 V. decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (GU 2012, L 282, pag. 58), che prevedeva un criterio di inserimento applicabile a «altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate». V. anche articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1). 31 V., in particolare, paragrafo 52 di tali conclusioni. 32 V. anche sentenza del 1º marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 79 a 83). 33 V., per quanto concerne l’importanza sistemica dei depositari centrali di titoli sotto il profilo del diritto dell’Unione, i considerando 2, 4, 6, 35, 48 e 69, nonché gli articoli 19 e 22 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU 2014, L 257, pag. 1). V. anche [OSCURATO:PERSONA] europea, «[OSCURATO:PERSONA] securities depositories (CSDs)» (Depositari centrali di titoli), disponibile all’indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/financial-markets/post-trade-services/central-securities-depositories-csds_en 34 V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Mazepin/Consiglio, paragrafo 47. 35 V. articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte. 36 V., in particolare, sentenze del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180, punto 33 e giurisprudenza ivi citata) e del 26 giugno 2025, EVH e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P e C‑470/23 P, EU:C:2025:478, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 37 V. sentenza impugnata, punto 49. V. anche, a tal riguardo, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119). 38 V., a tal riguardo, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 124). 39 V. Filpo, F., «Evidence standards in the judicial review of restrictive measures», ERA Forum , Nº 20, 2020, pagg. 620 e 621. 40 V., ad esempio, per la sua giurisprudenza più recente, sentenze del 15 maggio 2024, Anbouba/Consiglio (T‑471/22, EU:T:2024:315, punto 54); del 12 giugno 2024, Shammout/Consiglio (T‑649/22, EU:T:2024:376, punto 64); del 18 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑489/23, EU:T:2024:912, punto 139); e del 18 dicembre 2024, Tauber/Consiglio (T‑493/23, EU:T:2024:913, punto 133). 41 In prosieguo: la «sentenza Anbouba». 42 V., in particolare, sentenza Anbouba, punti 52 e 54. V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P e C‑630/13 P, EU:C:2015:2, paragrafo 208). 43 V. sentenze del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑330/15 P, EU:C:2016:601, punto 82) e del 21 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑139/15 P, EU:C:2016:707, punti 60 e 61). 44 Sentenza del 1º agosto 2025, Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:605, punto 39). 45 V., in particolare, sentenza del 17 ottobre 2024, PT [OSCURATO:PERSONA] e PT [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑112/23 P, EU:C:2024:899, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 46 V., in particolare, sentenza del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA] & Distribution e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). 47 V. paragrafi 13 e 17 delle presenti conclusioni. 48 V., rispettivamente, sentenze del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑228/17, EU:T:2019:619) e del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T‑797/19, EU:T:2022:389, punto 285). 49 V., in particolare, sentenze del 10 settembre 2015, Fliesen-[OSCURATO:PERSONA] (C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 73) e del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 223 e giurisprudenza ivi citata). 50 Sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑546/18, EU:C:2021:711, punto 59). È vero che quest’ultima giurisprudenza è stata sviluppata in relazione ai diritti della difesa, e non ad altri diritti fondamentali, quali la libertà d’impresa o il diritto di proprietà, in discussione nella presente causa. Ciò nonostante, la giurisprudenza della Corte si riferisce espressamente, in modo ampio, ai diritti di «carattere soggettivo», il che implica, a mio avviso, la piena applicabilità di tale giurisprudenza a una causa vertente, come nel caso di specie, sull’asserita violazione di un diritto fondamentale. 51 Come correttamente rilevato dal Consiglio, l’approccio adottato dalla Corte e dal Tribunale nella loro giurisprudenza è corroborato anche, per analogia, da quello della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente l’articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in particolare per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli azionisti da parte di una società. Secondo tale giudice, gli azionisti di una società non possono, in linea di principio, essere considerati «vittime», ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, di atti e di misure che pregiudicano le loro società. 52 V., in particolare, articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/145 e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. 53 V., in particolare, articolo 2, paragrafi 19 e 25, della decisione 2014/145, come modificata, e articolo 6 ter , paragrafi 5 e 5 bis , del regolamento n. 269/2014, come modificato. 54 V., in particolare, punti da 131 e 133, 155 e 158 della sentenza impugnata. 55 V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166, punto 23). 56 V., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 149) e del 25 giugno 2020, VTB [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 81).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris