CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la 'responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la decisione ha correttamente osservato come l'allegazione secondo cui lo stupefacente fosse unicamente destinato ad uso personale, era in conflitto con le modalità di detenzione, con il possesso di una cospicua somma di denaro, con il fatto che il ricorrente avesse tentato di disfarsi, all'atto del controllo di un bilancino di precisione e dei ritagli di plastica analoghi a quelli in cui era racchiusa la sostanza stupefacente suddivisa in sei dosi, non certo indifferente, il dato a mente del quale un telefono cellulare con due SIM fosse occultato unitamente al denaro; elementi, complessivamente apprezzati, che il ricorrente, attraverso un esame parcellizzato di ciascuno di essi tende a riduttivamente apprezzare assegnando loro un illogico significato neutro; rilevato che, quanto alle circostanze attenuanti, adeguata risulta la motivazione che ha fatto riferimento all'apprezzata congrua quantificazione della pena complessivamente irrogata; che, in ordine giudicata non positiva condotta processuale, la motivazione risulta logica e completa nella parte in cui, al fine di negare l'esistenza di elementi positivamente valorizzabili, non ha inteso assegnare un effetto positivo all'ostinata negazione della responsabilità, ritenuta quale segno di mancata resipiscenza, valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità nella misura in cui non hanno esplicato alcun effetto in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i fatti addebitati; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos