CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 46979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli nord nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Napoli nord udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 27 maggio 2021 con quale il giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nonchè del decreto stesso, rilevato che l'ufficio deduce la abnormità di tale provvedimento non sussistendo alcuna nullità poiché la elezione di domicilio era stata disposta in un diverso procedimento, letta la requisitoria del procuratore generale che chiede il rigetto del ricorso, osserva: il ricorso è infondato in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 2, Sentenza n. 37601 del 06/06/2019 Cc. (dep. 11/09/2019 ) Rv. 277085 - 01". L'abnormità è stata ritenuta (Sez. 2, Sentenza n. 21816 del 25/01/2021 Cc. (dep. 03/06/2021 ) Rv. 281373 - 01) solo nel diverso caso in cui il provvedimento impugnato imponeva la rinnovazione della notifica con modalità erronee, realizzandosi una stasi del procedimento. Ciò, però, non avviene nel caso di specie, in quanto il provvedimento impugnato non prevede che la notifica debba essere disposta presso il domicilio erroneamente individuato e, quindi, tale notifica può essere disposta ritualmente. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Roma così d ciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore il Preside te Pierl i f no Anna CrIsIuolo \ [OSCURATO:PERSONA]