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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00168/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '')/1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è indeducibile perché fondato su censure basate su un'alternativa ponderazione del compendio istruttorio, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, invoca il riconoscimento delle circostanze generiche in regime di equivalenza, senza confrontarsi con la motivazione di primo grado, laddove condivide il giudizio del Tribunale sulla insussistenza di elementi idonei a fondare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (peraltro non indicate neppure dal ricorrente) e richiama poi i gravi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '')/1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è indeducibile perché fondato su censure basate su un'alternativa ponderazione del compendio istruttorio, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, invoca il riconoscimento delle circostanze generiche in regime di equivalenza, senza confrontarsi con la motivazione di primo grado, laddove condivide il giudizio del Tribunale sulla insussistenza di elementi idonei a fondare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (peraltro non indicate neppure dal ricorrente) e richiama poi i gravi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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