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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20132/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al furto di un'autovettura aggravato dalla violenza sulle cose, dall'utilizzo di mezzo fraudolento nonché dall'esposizione a pubblica fede (di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., ed accertato il 2 novembre 2009).

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, in relazione all'art. 606, comrna 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge per aver la sentenza impugnata omesso di motivare in merito alla richiesta (della Procura generale) di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si deduce altresì che, comunque, in forza del decorso del termine di prescrizione, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato anche in assenza di esplicita richiesta e si conclude con la sollecitazione della detta dichiarazione di estinzione in sede di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge (artt. 516, 517, 518, 522 cod. proc. pen., in considerazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU) oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà ed illogicità.

Si critica la statuizione in ordine ai rigetto del motivo d'appello deducente la nullità della sentenza per aver autorizzato la contestazione in udienza del fatto nuovo, furto pluriaggravato della vettura in luogo dell'originaria contestazione di ricettazione della stessa, a seguito di dichiarazioni confessorie rese in dibattimento dall'imputato ma senza il di lui consenso, invece richiesto dall'art. 518 cod. proc. pen. quale requisito previsto a pena di nullità dall'art. 522 dello stesso codice.

La nullità di cui innanzi, a detta del ricorrente, sussisterebbe, in forza della lesione del diritto di difesa e, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, nonostante la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato formulata dall'imputato in udienza ed immediatamente dopo la nuova contestazione.

A quanto innanzi, il motivo in esame prospetta l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere ancora una volta nor violato il diritto di difesa nonostante l'utilizzo, ai fini della decisione in sede di giudizio abbreviato, oltre che degli atti del fascicolo delle indagini preliminari/ anche delle prove assunte in dibattimento antecedentemente all'ammissione del rito speciale (conseguente, quest'ultima, alla contestazione del fatto nuovo).

A dire del ricorrente, in particolare, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non violato il diritto di difesa in ragione della conoscenza da parte dell'imputato, all'atto della scelta del rito, non solo degli atti dal fascicolo delle indagini preliminari ma anche delle risultanze probatorie acquisite in dibattimento.

Se il Pubblico Ministero, in ragione dell'insussistenza del consenso dell'imputato alla contestazione del fatto nuovo in udienza, avesse effettuato la nuova contestazione con le forme ordinarie l'imputato, prosegue il motivo di ricorso in esame, «avrebbe potuto chiedere il rito abbreviato e così beneficiare della inutilizzabilità delle risultanze acquisite in dibattimento».

Dall'utilizzo, ai fini della decisone, delle prove assunte in dibattimento conseguirebbe dunque la «celebrazione», nella specie, «di un rito abbreviato abnorme» (secondo quanto sostiene il ricorrente, a pag. 5 del ricorso, nella prima parte dell'articolazione del terzo motivo di ricorso).

2.3. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge (artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), oltre che vizi motivazionali (in termini mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), ancora una volta, c:ome chiarito nella parte conclusiva della sintesi del secondo motivo, per la celebrazione «di un rito abbreviato abnorme» e per omessa motivazione in merito alla prospettata abnormità, oltre che per «travisamento della prova».

Sotto tale ultimo profilo si deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato oltre che delle deposizioni del testimone Russo e della persona offesa.

In particolare, nella sostanza, si sostiene che dalle dichiarazioni dell'imputato. oltre che dalla deposizione di Russoí, emergerebbe il ragionevole dubbio in merito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo, in relazione all'art. 606, connrna 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si Ied <-'t violazione di legge (artt. 625, comma secondo, cod. pen.) toltre che la mancanza assoluta di motivazione.

La sentenza d'appello, in sostanza, sarebbe affetta da vizio di «travisamento della prova» perché, per come risulterebbe da pag. 7 del ricorso, dalle dichiarazioni dell'imputato e dalla deposizione di Russo non emergerebbe la contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose.

L'uso della forza fisica non risulterebbe provato, avendo peraltro l'imputato dichiarato di aver rinvenuto la vettura aperta e di averne acceso il motore utilizzando una chiave adulterata.

2.5. Con il quinto motivo, in relazione all'art. 606, comrna 1, lett. b) e e), Q - t7tc cod. proc. pen., si d_ violazione di legge (art. 62, n. 4, cod. pen.) oltre ! che mancanza el3. manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza della circostanza attenuante comune dell'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità alla persona offesa, avendo quest'ultima riottenuto il possesso della vettura dopo cinque ore dalla sottrazione in forza dell'intervento delle forze dell'ordine.

2.6. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 2Q_ 17‘C 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si .c,l_ttebaaao violazione di legge (artt. 69, 62-bis, e 133 cod. pen.) oltre che tia mancanza e re manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso le circostanze attenuanti generiche non ritenendole un diritto dell'imputato e valorizzando le decine di precedenti penali specifici.

Il giudice di merito, infine, sempre con riferimento alle invocate circostanze attenuanti generiche, non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti,. oltre che il suo contegno processuale e la sostanza delle dichiarazioni rese, con le quali avrebbe manifestato «ampia resipiscenza», così finendo per incorrere in erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. 3.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Suprema Corte ([OSCURATO:PERSONA]), con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile.

2. Il secondo motivo, la cui trattazione è logicamente prioritaria, letto in uno anche con la prima parte del terzo motivo (nei termini già sintetizzati in sede di ricostruzione dei fatti di causa), è manifestamente infondato in forza della seguente assorbente considerazione.

2.1. Nella specie, per quanto emerge non solo dal tenore della sentenza d'appello e dalla ricostruzione in fatto di cui al ricorso ma anche dalla stessa sentenza di primo grado, si è trattato di una ipotesi di modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., essendo risultato il fatto diverso (furto) da come descritto nell'imputazione (ricettazione), in forza delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Alla modifica dell'imputazione che, diversamente dalla c:ontestazione di un fatto nuovo che si aggiunge a quello contestato ex art. 518 cod. proc. pen., non prevede il consenso dell'imputato, ha fatto seguito, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la celebrazione del rito abbreviato correttamente ammesso (circa la distinzione tra «fatto diverso» e «fatto nuovo», ex plurimis,, Sez. 4, n. 10157 del 20/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280948-01, in motivazione; per l'ammissibilità del rito abbreviato all'esito di modifica dell'imputazione, Corte cost., n. 333 del 2009, e n. 273 del 2014).

Ne è pertanto conseguita l'utilizzabilità (fisiologica) degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero oltre che dei mezzi di prova assunti sino a quel momento in dibattimento, in assenza, dunque, di qualsivoglia lesione dei diritti di difesa dell'imputato.

In tema di giudizio abbreviato ammesso nel corso del dibattimento a seguito della modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. il giudice, difatti, deve valutare, ai fini della decisione, sia gli elementi di prova derivanti dagli atti di cui all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quelli acquisiti in dibattimento fino all'ammissione del rito, senza alcuna gerarchia precostituita e fornendo congrua motivazione circa la soluzione dell'antinomia nel caso in cui vi sia divergenza tra le stesse (si veda, ancorché con riferimento alla celebrazione del rito abbreviato ai sensi della contestazione di una nuova circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen., Sez. 5, n. 21233 del 25/03/2019, C., Rv. 275315-01).

2.2. In definitiva, non vi sono stati nella specie né i prospettati errores in procedendo, né le paventate conseguenti violazioni dei diritti di difesa (artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU), né, tantomeno, si è verificata alcuna ipotesi di «abnormità» che, invece, si sarebbe realizzata nel caso in cui il giudice di merito avesse proceduto proprio nei termini sollecitati dall'attuale ricorrente.

Deve difatti darsi continuità al principio per cui è abnorrne il provvedimento con cui il giudice, erroneamente qualificando il «fatto diverso» come «fatto nuovo», neghi l'autorizzazione alla sua contestazione e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la mancanza di consenso dell'imputato, costituendo il provvedimento estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge (Sez. 4, n. 10157 del 2021 cit.).

3. I motivi terzo (seconda parte) e quarto sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni sottese ai relativi oggetti.

Le censure sostanzialmente prospettano ipotesi di «travisamento della prova» in ragione dell'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato oltre che delle deposizioni del testimone Russo e della persona offesa.

Da esse, a detta del ricorrente, emergerebbe il ragionevole dubbio in merito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] circa il furto (secondo motivo, seconda parte) e perlomeno in merito alla contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose (motivo terzo).

L'uso della forza fisica, in particolare, non risulterebbe provato, avendo peraltro l'imputato dichiarato di aver rinvenuto la vettura aperta e di averne acceso il motore utilizzando una chiave adulterata.3.1.

Le doglianze sono inammissibili sotto plurimi profili.

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso (ricorrente nella specie) di c.d.

«doppia conforme», sia nell'ipotesi, non sussistente e comunque neanche dedotta in ricorso, in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite.

In tale ultimo caso deve però trattarsi di travisamento di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, limitando i riferimenti a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01).

Tale seconda ipotesi non ricorrere nella specie.

Tanto il primo giudice quanto la Corte territoriale, con motivazioni congrue, coerenti e non manifestamente illogiche, considerando anche le prospettazioni difensive, hanno difatti accertato la responsabilità dell'imputato in ragione dei dati oggettivi inerenti ai tempi e ai luoghi di consumazione del furto e di rinvenimento di [OSCURATO:PERSONA] alla guida del veicolo e, successivamente, hanno ritenuto la detta ricostruzione riscontrata anche dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato, peraltro anche in merito all'ulteriore contestata aggravante dell'uso di mezzo fraudolento (chiavi adulterate).

Parimenti dicasi per quanto riguarda le contestate aggravanti, avendo il giudice d'appello fondato la decisione sul dato oggettivo della riscontrata effrazione del veicolo, rinvenuto nelle dette circostanze spazio-temporali nel possesso dell'imputato.

La stessa formulazione in termini ipotetici delle censure, intrise peraltro di valutazioni delle dichiarazioni rese che il ricorrente vorrebbe sostituire a quelle del giudicante, conferma poi l'insussistenza di un travisamento di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito.

4. L'inconferenza delle censure relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. proc. pen. fonda altresì la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, inerente alla prospettata prescrizione del reato.

La Corte territoriale, difatti, confermata la responsabilità dell'imputato anche con riferimento alle contestate circostanze aggravanti dell'esposizione a pubblica fede e di quelle speciali di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, esplicitamente esclude l'intervenuta prescrizione del reato.

Essa, diversamente da quanto sembra paventare il ricorrente, non si è peraltro realizzata (neanche nelle more del presente giudizio di legittimità) in considerazione della data del commesso reato (novembre 2009), della pena detentiva edittale per esso prevista in forza del concorso delle citate aggravanti (reclusione da tre a dieci anni) nonché dell'evento interruttivo costituito dal decreto di citazione del 14 aprile 2016 (esplicitamente indicato nella sentenza di primo grado).

5. Manifestamente infondati sono infine i motivi quinto e sesto, suscettibili di trattazione congiunta.

5.1. L'assunto di cui al motivo quinto, per il quale la circostanza attenuante costituita dall'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., 4i1 si configurerebbe, nella specie, essendo la persona offesa rientrata nel possesso del veicolo dopo cinque ore, in forza dell'intervento delle forze dell'ordine, si scontra con un consolidato principio di diritto in materia, al quale si intende dare continuità.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante in oggetto, difatti, il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi, nella specie l'intervento delle forze dell'ordine cha ha reso possibile il riacquisto del possesso della vettura ancorché dopo cinque ore (ex plurimis, Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709-01).

5.2. Manifestamente infondato si palesa infine il sesto motivo che investe il capo della sentenza impugnata relativo all'esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente prospettata erronea applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen.

Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). é r{) Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di Là-p che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

L'applicazione del suesposto principio si manifesta nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, difatti, dopo aver chiarito che il riconoscimento delle circostanze in esame non integra un diritto, prende esplicita posizione in merito alle deduzioni difensive, che si fondano sulla confessione resa dall'imputato, per poi valorizzare ex art. 133 cod. pen., in termini negativi circa la capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], le decine di precedenti penali specifici.

6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore dalla cassa delle ammende della somma che si si ritiene equa di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al furto di un'autovettura aggravato dalla violenza sulle cose, dall'utilizzo di mezzo fraudolento nonché dall'esposizione a pubblica fede (di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., ed accertato il 2 novembre 2009). 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 606, comrna 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge per aver la sentenza impugnata omesso di motivare in merito alla richiesta (della Procura generale) di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si deduce altresì che, comunque, in forza del decorso del termine di prescrizione, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato anche in assenza di esplicita richiesta e si conclude con la sollecitazione della detta dichiarazione di estinzione in sede di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge (artt. 516, 517, 518, 522 cod. proc. pen., in considerazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU) oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà ed illogicità. Si critica la statuizione in ordine ai rigetto del motivo d'appello deducente la nullità della sentenza per aver autorizzato la contestazione in udienza del fatto nuovo, furto pluriaggravato della vettura in luogo dell'originaria contestazione di ricettazione della stessa, a seguito di dichiarazioni confessorie rese in dibattimento dall'imputato ma senza il di lui consenso, invece richiesto dall'art. 518 cod. proc. pen. quale requisito previsto a pena di nullità dall'art. 522 dello stesso codice. La nullità di cui innanzi, a detta del ricorrente, sussisterebbe, in forza della lesione del diritto di difesa e, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, nonostante la richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato formulata dall'imputato in udienza ed immediatamente dopo la nuova contestazione. A quanto innanzi, il motivo in esame prospetta l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nel ritenere ancora una volta nor violato il diritto di difesa nonostante l'utilizzo, ai fini della decisione in sede di giudizio abbreviato, oltre che degli atti del fascicolo delle indagini preliminari/ anche delle prove assunte in dibattimento antecedentemente all'ammissione del rito speciale (conseguente, quest'ultima, alla contestazione del fatto nuovo). A dire del ricorrente, in particolare, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non violato il diritto di difesa in ragione della conoscenza da parte dell'imputato, all'atto della scelta del rito, non solo degli atti dal fascicolo delle indagini preliminari ma anche delle risultanze probatorie acquisite in dibattimento. Se il Pubblico Ministero, in ragione dell'insussistenza del consenso dell'imputato alla contestazione del fatto nuovo in udienza, avesse effettuato la nuova contestazione con le forme ordinarie l'imputato, prosegue il motivo di ricorso in esame, «avrebbe potuto chiedere il rito abbreviato e così beneficiare della inutilizzabilità delle risultanze acquisite in dibattimento». Dall'utilizzo, ai fini della decisone, delle prove assunte in dibattimento conseguirebbe dunque la «celebrazione», nella specie, «di un rito abbreviato abnorme» (secondo quanto sostiene il ricorrente, a pag. 5 del ricorso, nella prima parte dell'articolazione del terzo motivo di ricorso). 2.3. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge (artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), oltre che vizi motivazionali (in termini mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), ancora una volta, c:ome chiarito nella parte conclusiva della sintesi del secondo motivo, per la celebrazione «di un rito abbreviato abnorme» e per omessa motivazione in merito alla prospettata abnormità, oltre che per «travisamento della prova». Sotto tale ultimo profilo si deduce l'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato oltre che delle deposizioni del testimone Russo e della persona offesa. In particolare, nella sostanza, si sostiene che dalle dichiarazioni dell'imputato. oltre che dalla deposizione di Russoí, emergerebbe il ragionevole dubbio in merito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo, in relazione all'art. 606, connrna 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si Ied <-'t violazione di legge (artt. 625, comma secondo, cod. pen.) toltre che la mancanza assoluta di motivazione. La sentenza d'appello, in sostanza, sarebbe affetta da vizio di «travisamento della prova» perché, per come risulterebbe da pag. 7 del ricorso, dalle dichiarazioni dell'imputato e dalla deposizione di Russo non emergerebbe la contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose. L'uso della forza fisica non risulterebbe provato, avendo peraltro l'imputato dichiarato di aver rinvenuto la vettura aperta e di averne acceso il motore utilizzando una chiave adulterata. 2.5. Con il quinto motivo, in relazione all'art. 606, comrna 1, lett. b) e e), Q - t7tc cod. proc. pen., si d_ violazione di legge (art. 62, n. 4, cod. pen.) oltre ! che mancanza el3. manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza della circostanza attenuante comune dell'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità alla persona offesa, avendo quest'ultima riottenuto il possesso della vettura dopo cinque ore dalla sottrazione in forza dell'intervento delle forze dell'ordine. 2.6. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 2Q_ 17‘C 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si .c,l_ttebaaao violazione di legge (artt. 69, 62-bis, e 133 cod. pen.) oltre che tia mancanza e re manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso le circostanze attenuanti generiche non ritenendole un diritto dell'imputato e valorizzando le decine di precedenti penali specifici. Il giudice di merito, infine, sempre con riferimento alle invocate circostanze attenuanti generiche, non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti,. oltre che il suo contegno processuale e la sostanza delle dichiarazioni rese, con le quali avrebbe manifestato «ampia resipiscenza», così finendo per incorrere in erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Suprema Corte ([OSCURATO:PERSONA]), con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2. Il secondo motivo, la cui trattazione è logicamente prioritaria, letto in uno anche con la prima parte del terzo motivo (nei termini già sintetizzati in sede di ricostruzione dei fatti di causa), è manifestamente infondato in forza della seguente assorbente considerazione. 2.1. Nella specie, per quanto emerge non solo dal tenore della sentenza d'appello e dalla ricostruzione in fatto di cui al ricorso ma anche dalla stessa sentenza di primo grado, si è trattato di una ipotesi di modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., essendo risultato il fatto diverso (furto) da come descritto nell'imputazione (ricettazione), in forza delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Alla modifica dell'imputazione che, diversamente dalla c:ontestazione di un fatto nuovo che si aggiunge a quello contestato ex art. 518 cod. proc. pen., non prevede il consenso dell'imputato, ha fatto seguito, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], la celebrazione del rito abbreviato correttamente ammesso (circa la distinzione tra «fatto diverso» e «fatto nuovo», ex plurimis,, Sez. 4, n. 10157 del 20/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280948-01, in motivazione; per l'ammissibilità del rito abbreviato all'esito di modifica dell'imputazione, Corte cost., n. 333 del 2009, e n. 273 del 2014). Ne è pertanto conseguita l'utilizzabilità (fisiologica) degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero oltre che dei mezzi di prova assunti sino a quel momento in dibattimento, in assenza, dunque, di qualsivoglia lesione dei diritti di difesa dell'imputato. In tema di giudizio abbreviato ammesso nel corso del dibattimento a seguito della modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. il giudice, difatti, deve valutare, ai fini della decisione, sia gli elementi di prova derivanti dagli atti di cui all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., sia quelli acquisiti in dibattimento fino all'ammissione del rito, senza alcuna gerarchia precostituita e fornendo congrua motivazione circa la soluzione dell'antinomia nel caso in cui vi sia divergenza tra le stesse (si veda, ancorché con riferimento alla celebrazione del rito abbreviato ai sensi della contestazione di una nuova circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen., Sez. 5, n. 21233 del 25/03/2019, C., Rv. 275315-01). 2.2. In definitiva, non vi sono stati nella specie né i prospettati errores in procedendo, né le paventate conseguenti violazioni dei diritti di difesa (artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU), né, tantomeno, si è verificata alcuna ipotesi di «abnormità» che, invece, si sarebbe realizzata nel caso in cui il giudice di merito avesse proceduto proprio nei termini sollecitati dall'attuale ricorrente. Deve difatti darsi continuità al principio per cui è abnorrne il provvedimento con cui il giudice, erroneamente qualificando il «fatto diverso» come «fatto nuovo», neghi l'autorizzazione alla sua contestazione e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la mancanza di consenso dell'imputato, costituendo il provvedimento estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge (Sez. 4, n. 10157 del 2021 cit.). 3. I motivi terzo (seconda parte) e quarto sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni sottese ai relativi oggetti. Le censure sostanzialmente prospettano ipotesi di «travisamento della prova» in ragione dell'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato oltre che delle deposizioni del testimone Russo e della persona offesa. Da esse, a detta del ricorrente, emergerebbe il ragionevole dubbio in merito alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] circa il furto (secondo motivo, seconda parte) e perlomeno in merito alla contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose (motivo terzo). L'uso della forza fisica, in particolare, non risulterebbe provato, avendo peraltro l'imputato dichiarato di aver rinvenuto la vettura aperta e di averne acceso il motore utilizzando una chiave adulterata.3.1. Le doglianze sono inammissibili sotto plurimi profili. Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso (ricorrente nella specie) di c.d. «doppia conforme», sia nell'ipotesi, non sussistente e comunque neanche dedotta in ricorso, in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite. In tale ultimo caso deve però trattarsi di travisamento di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, limitando i riferimenti a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01). Tale seconda ipotesi non ricorrere nella specie. Tanto il primo giudice quanto la Corte territoriale, con motivazioni congrue, coerenti e non manifestamente illogiche, considerando anche le prospettazioni difensive, hanno difatti accertato la responsabilità dell'imputato in ragione dei dati oggettivi inerenti ai tempi e ai luoghi di consumazione del furto e di rinvenimento di [OSCURATO:PERSONA] alla guida del veicolo e, successivamente, hanno ritenuto la detta ricostruzione riscontrata anche dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato, peraltro anche in merito all'ulteriore contestata aggravante dell'uso di mezzo fraudolento (chiavi adulterate). Parimenti dicasi per quanto riguarda le contestate aggravanti, avendo il giudice d'appello fondato la decisione sul dato oggettivo della riscontrata effrazione del veicolo, rinvenuto nelle dette circostanze spazio-temporali nel possesso dell'imputato. La stessa formulazione in termini ipotetici delle censure, intrise peraltro di valutazioni delle dichiarazioni rese che il ricorrente vorrebbe sostituire a quelle del giudicante, conferma poi l'insussistenza di un travisamento di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito. 4. L'inconferenza delle censure relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. proc. pen. fonda altresì la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, inerente alla prospettata prescrizione del reato. La Corte territoriale, difatti, confermata la responsabilità dell'imputato anche con riferimento alle contestate circostanze aggravanti dell'esposizione a pubblica fede e di quelle speciali di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, esplicitamente esclude l'intervenuta prescrizione del reato. Essa, diversamente da quanto sembra paventare il ricorrente, non si è peraltro realizzata (neanche nelle more del presente giudizio di legittimità) in considerazione della data del commesso reato (novembre 2009), della pena detentiva edittale per esso prevista in forza del concorso delle citate aggravanti (reclusione da tre a dieci anni) nonché dell'evento interruttivo costituito dal decreto di citazione del 14 aprile 2016 (esplicitamente indicato nella sentenza di primo grado). 5. Manifestamente infondati sono infine i motivi quinto e sesto, suscettibili di trattazione congiunta. 5.1. L'assunto di cui al motivo quinto, per il quale la circostanza attenuante costituita dall'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., 4i1 si configurerebbe, nella specie, essendo la persona offesa rientrata nel possesso del veicolo dopo cinque ore, in forza dell'intervento delle forze dell'ordine, si scontra con un consolidato principio di diritto in materia, al quale si intende dare continuità. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante in oggetto, difatti, il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi, nella specie l'intervento delle forze dell'ordine cha ha reso possibile il riacquisto del possesso della vettura ancorché dopo cinque ore (ex plurimis, Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709-01). 5.2. Manifestamente infondato si palesa infine il sesto motivo che investe il capo della sentenza impugnata relativo all'esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente prospettata erronea applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). é r{) Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di Là-p che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). L'applicazione del suesposto principio si manifesta nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. La Corte territoriale, difatti, dopo aver chiarito che il riconoscimento delle circostanze in esame non integra un diritto, prende esplicita posizione in merito alle deduzioni difensive, che si fondano sulla confessione resa dall'imputato, per poi valorizzare ex art. 133 cod. pen., in termini negativi circa la capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], le decine di precedenti penali specifici. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore dalla cassa delle ammende della somma che si si ritiene equa di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 20132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris