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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23681/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; v,OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di truffa e spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara in P.Q.Mk- ZÒ6 )2026 Giudiziario sapirir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; v,OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di truffa e spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. 2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara in P.Q.Mk- ZÒ6 )2026 Giudiziario sapirir