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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 15527/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza resa in data 3 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] -detenuto in esecuzione di condanne definitive e sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. - avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 12 ottobre 2020 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dallo stesso detenuto avverso la decisione del D.a.p. del Ministero della Giustizia di rigetto della richiesta di effettuare un colloquio con i familiari senza vetro divisorio per portare conforto ai congiunti per un lutto familiare.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Bosti a mezzo del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non poter applicare il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e quindi convertire il reclamo in ricorso per cassazione, ma ha errato perché l'unica deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione è costituita proprio dalla conversione del mezzo esperito in quello corretto previsto dalla legge.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati e aspecifici. 1.L'ordinanza impugnata ha rilevato che, per essere stato oggetto di reclamo un provvedimento di inammissibilità, emesso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione.

Ha ritenuto di non poter procedere alla conversione del reclamo proposto in ricorso, secondo la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'atto di gravame era stato inequivocabilmente rivolto dal detenuto e dal suo difensore allo stesso Tribunale di sorveglianza ed aveva svolto censure anche di merito, non deducibili col ricorso per cassazione. 2.11 ricorso all'odierno esame, senza contestare l'erronea proposizione di un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., pacificamente applicabile anche al procedimento di sorveglianza per il generale richiamo operato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., lamenta soltanto che il Tribunale di sorveglianza non abbia fatto applicazione della regola per la quale l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione che ne dia la parte, per cui, se rivolta a giudice incompetente, questi la deve trasmettere a quello competente a provvedere.

I Non ha però contestato il ragionamento valutativo esposto nel provvedimento, ovvero la proposizione di impugnazione rivolta in via esclusiva al giudice di merito e per motivi che attenevano anche alla ricostruzione in punto di fatto. ratio decidendi In tal modo non si confronta in termini puntuali e specifici con la della decisione avversata e risulta aspecifico.

Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza resa in data 3 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] -detenuto in esecuzione di condanne definitive e sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. - avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il 12 ottobre 2020 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dallo stesso detenuto avverso la decisione del D.a.p. del Ministero della Giustizia di rigetto della richiesta di effettuare un colloquio con i familiari senza vetro divisorio per portare conforto ai congiunti per un lutto familiare. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Bosti a mezzo del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non poter applicare il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e quindi convertire il reclamo in ricorso per cassazione, ma ha errato perché l'unica deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione è costituita proprio dalla conversione del mezzo esperito in quello corretto previsto dalla legge. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati e aspecifici. 1.L'ordinanza impugnata ha rilevato che, per essere stato oggetto di reclamo un provvedimento di inammissibilità, emesso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. Ha ritenuto di non poter procedere alla conversione del reclamo proposto in ricorso, secondo la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l'atto di gravame era stato inequivocabilmente rivolto dal detenuto e dal suo difensore allo stesso Tribunale di sorveglianza ed aveva svolto censure anche di merito, non deducibili col ricorso per cassazione. 2.11 ricorso all'odierno esame, senza contestare l'erronea proposizione di un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., pacificamente applicabile anche al procedimento di sorveglianza per il generale richiamo operato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., lamenta soltanto che il Tribunale di sorveglianza non abbia fatto applicazione della regola per la quale l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione che ne dia la parte, per cui, se rivolta a giudice incompetente, questi la deve trasmettere a quello competente a provvedere. I Non ha però contestato il ragionamento valutativo esposto nel provvedimento, ovvero la proposizione di impugnazione rivolta in via esclusiva al giudice di merito e per motivi che attenevano anche alla ricostruzione in punto di fatto. ratio decidendi In tal modo non si confronta in termini puntuali e specifici con la della decisione avversata e risulta aspecifico. Il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 15527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris