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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2017

Cassazione n. 15412/2026

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della CORTE D'APPELLO DI REGGIOCALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinviola sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 625,n. 7), cod. pen., con rigetto nel resto del ricorso;letta la memoria depositata in data 13 febbraio 2026 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse della imputata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato allarequisitoria della Procura generale e ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa il 17 giugno2025, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furtoaggravato, la cui imputazione val bene riportare, alla luce dei motivi di ricorsoproposti: «reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. perché, al fine di trarneprofitto, nella qualità di locataria ed effettiva utilizzatrice dell'abitazione sita inReggio [OSCURATO:PERSONA], in via vecchia Cimitero n. 11/A, nonché della relativa fornituraelettrica, si impossessava di un indeterminato e cospicuo quantitativo di flusso dienergia elettrica, mediante la realizzazione di un allaccio abusivo al contatore delvano scala intestato al locatore, sottraendo l'energia elettrica a TramontanaVincenza.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle coseconsistita nella manipolazione della rete elettrica.

Acc.to in [OSCURATO:PERSONA], indata 8.11.2017»2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce violazione del principio di correlazione fra accusae sentenza in relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7) cod. pen.In particolare, la ricorrente rileva come l’aggravante della destinazione apubblico servizio ritenuta dalla Corte di appello non risulti oggetto di contestazionenell’imputazione, ove generico è il richiamo all’art. 625, n. 7) cod. pen.Nonostante tale valutazione condivisa dalla Procura generale territoriale, la Cortedi appello non ha tenuto conto delle censure e del conseguente difetto diprocedibilità, per assenza della querela.4.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla aggravantedella destinazione del bene a pubblico servizio, in quanto l’allaccio abusivorisultava essere ad un contatore e in area interna al contesto condominiale,cosicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’acquisizionedell’energia avvenisse attraverso la rete elettrica destinata a pubblico servizio,circostanza non risultante corretta in quanto il prelievo avveniva dopo il passaggio5.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge per non aver tenuto in conto laprocedibilità a querela conseguente alla riforma dell’art. 624, comma terzo, cod.pen.6.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale perché la denuncianon contiene istanza di punizione, cosicché non integra querela.7.

Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perchéla Corte territoriale non ha valutato i motivi aggiunti che contestavano la nullitàdella sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della aggravante dell’art.625 n. 7) cod. pen., nonché l’eccezione di improcedibilità sopravvenuta.8.

Il sesto motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in quanto la sentenza impugnata ha dato atto – errando – che laProcura generale territoriale avesse chiesto la conferma della sentenza di primogrado.9.

Il settimo motivo lamenta violazione di legge quanto allo stato di necessitàanche putativo, non valutato dalla Corte di appello.10.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono.2.

Procedendo in ordine logico, partendo dalla sussistenza della condizione diprocedibilità, vanno valutati il terzo e quarto motivo di ricorso.A riguardo in atti, come per altro rilevato anche dalla sentenza impugnata,risulta presente la denuncia-querela della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA],vale a dire di colei che ha subito la sottrazione di energia elettrica in conseguenzadell’allaccio abusivo, il che rende infondati i motivi terzo e quarto.Principi consolidati in materia, in tema di reati perseguibili a querela,affermano che la sussistenza della volontà di punizione da parte della personaoffesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere riconosciuta dalgiudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali,ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce delfavor querelae.Così si è espressa Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Baia,Rv. 282648 – 01 nel caso in cui è stata ritenuta chiara espressione della volontàdi punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte dellapersona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventualerichiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneoconferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizionealla suddetta richiesta.

Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 – 01 hadesunto la volontà di proporre querela dalla presentazione alle forze dell'ordine diuna denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini dasvolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazionedell'autore dell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo diformule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, alprincipio del favor querelae (vedi anche Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep.07/02/2020, Feola, Rv. 277801 – 01; conf.

N. 15691 del 2014 Rv. 260557 - 01,N. 2293 del 2016 Rv. 266258 - 01, N. 43478 del 2001 Rv. 220259 – 01).Venendo al caso in esame, per altro, ove è stata effettuata una denuncia-querela, Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034 – 01 haaffermato che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà diperseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressaqualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denunciaquerela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa"previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (conf.:N. 42994 del 2016 Rv. 268201 - 01, N. 1710 del 2014 Rv. 258682 – 01).Circostanze che nel caso in esame si riscontrano e che rendono infondati ilquarto motivo e non consentito il terzo, che è subordinato all’assenza dellacondizione di procedibilità invece sussistente.3.

Il quinto e sesto motivo risultano infondati.3.1 Quanto all’omessa valutazione del motivo di appello aggiunto – quintomotivo – per un verso si trattava di doglianza non decisiva, in quanto la ritenutasopravvenuta improcedibilità era del tutto infondata per la sussistenza dellaquerela.Quanto al difetto di contestazione dell’art. 625, n. 7) cod. pen., rispetto allasentenza di primo grado, per genericità dell’imputazione, si tratta di doglianzatardiva.A ben vedere, infatti, la censura mossa con l’atto di appello in ordine allagenericità della imputazione non è stata- né è diversamente comprovato -proposta nella fase delle questioni preliminari al dibattimento, ex art. 491 cod.proc. pen.Si verte in tema di nullità relativa non eccepibile per la prima volta in appello.In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata qui in modospecifico - in quanto non deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio - lanullità per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, inquanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza,entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf.

N. 20739 del 2010 Rv. 247590 -01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 01).

Nel caso in esame, per altro, la doglianzaè stata proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, il che rende gli stessi sulpunto inammissibili, in quanto questi ultimi non possono che sviluppare doglianzegià proposte con l’impugnazione principale, connessione inesistente nel caso inesame.In ordine al sesto motivo, come osserva la Procura generale, nessun rilievoha la circostanza che le conclusioni del Pubblico ministero di appello sianoerroneamente riportate in sentenza, in quanto non si verte in tema di materialeprobatorio – dal che la natura ‘fuori fuoco’ della deduzione di travisamento operata– e comunque non si verte in un vizio di motivazione decisivo.Questa Corte ha precisato che l'errata indicazione delle conclusioni delle partinell'intestazione della sentenza non comporta alcuna nullità della sentenza ed èemendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale previstadall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv.275831 - 01).3.2 Deve pertanto ribadirsi che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio edel decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericitàdell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio edeve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491cod. proc. pen.4.

Il settimo motivo, in tema di stato di necessità anche putativo, è infondatoe non consentito.Quanto allo stato di necessità la Corte di appello rende una congruamotivazione, sia in diritto che quanto alla omessa prova da parte dell’imputata delpericolo di attuale grave danno alla persona.La ricorrente lamenta che non sia stata valutata la sussistenza dellascriminante putativa.La motivazione della Corte di appello considera comunque non comprovatol’errore sullo stato di pericolo da parte della imputata.

Difatti, l'allegazione da partedell'imputata dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessitàdeve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animodell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneoconvincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955 – 01; conf.

N. 18711 del 2012 Rv.252636 - 01, N. 4114 del 2017 Rv. 269724 - 01, N. 19341 del 2009 Rv. 243777 -01, N. 436 del 2005 Rv. 230857 – 01).

Ma sul punto il motivo non deduce qualicircostanze addotte, per comprovare l’errore, non siano state valutate, cosicché ladoglianza è generica.5.

Quanto al primo motivo, invece, lo stesso è fondato, in quanto a frontedella contestazione ex art. 625 n. 7) cod. pen. genericamente effettuata,all’imputato non risultava evidente quale delle aggravanti fosse stata a luil’esposizione alla pubblica fede.Diversamente, però, la Corte di appello ha virato verso la diversa aggravante- si tratta di norma che prevede plurime e diverse aggravanti - della destinazionea pubblico servizio, in ordine alla quale l’imputata non poteva difendersi in appelloa fronte dell’opzione del giudice di primo grado, né tantomeno può ritenersi chesussista la prevedibilità della nuova contestazione, in quanto la stessa imputazionenon riferiva, come lamenta la ricorrente, di un allaccio diretto alla rete didistribuzione pubblica.

Tale ultimo criterio è stato certamente ritenuto decisivo aifini di una contestazione in fatto dell’aggravante in esame da Sez. 5 Bevacqua.Infatti, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo,n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati apubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordinegiuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto dipubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoliscelte del legislatore. (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 –01, nel caso, relativo al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citatacircostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove vengaaddebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla retedi distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio"destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato dipersone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").D’altro canto, di recente, si è anche ribadito che la circostanza aggravantedell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o apubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestataanche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quelladestinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025,Torricelli, Rv. 287615 - 01)Ma nel caso in esame l’aggravante ritenuta dalla Corte di appello non eracontestata né in fatto – non era certamente un caso di univoca autoevidenza - néin diritto, cosicché sussiste sul punto la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. inrelazione alla iniziativa del pubblico ministero.Infatti, il riconoscimento di una circostanza aggravante mai contestata violale disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'eserciziodell'azione penale, e, pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabilee rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento — della sentenzanella parte relativa a tale statuizione (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021,Papandrea, Rv. 280748 – 01).Rispetto al caso in esame, pertanto, la sentenza di condanna pronunziatariconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nullanella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc.pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazionegiuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate(Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 – 01).D’altro canto, come osserva Sez. 5 Torricelli, la Corte costituzionale, con lasentenza n. 230 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, nella partein cui non consente al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero nelcaso di omessa contestazione di una circostanza aggravante.

In sostanza, laConsulta ha preso atto che non si verte in tema di "fatto diverso" o "fatto nuovo"e che il giudice non può rimediare all'omessa contestazione di un'aggravante daparte del Pubblico ministero, essendo tenuto a pronunciare condanna soltanto peril fatto contestato, non qualificato dall’aggravante, con impossibilità per il pubblicoministero di “recuperare” l'aggravante nei successivi gradi di giudizio, o tantomenoin un diverso giudizio, stante lo sbarramento del ne bis in idem.Non si tratta di una scelta manifestamente irragionevole, o addiritturaarbitraria, osserva la Corte costituzionale, poiché, con essa, il legislatore haindividuato il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e principi in gioco: laragionevole durata del processo, la posizione di terzietà e imparzialità del giudice,il diritto di difesa.In sostanza, dalla pronuncia della Corte costituzionale si trae laconsiderazione che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, ex art. 112Cost., che motiva la disciplina di ‘recupero’ in caso di fatto nuovo o diverso egiustifica l’intervento del giudice, non trova applicazione per gli accidentalia delictimai contestati, proprio perché questi ultimi sono inadeguati in sé a configurareuna ipotesi di reato autonoma e a consentire, quindi, un nuovo l’eserciziodell’azione penale.6.

Il ricorso è pertanto parzialmente fondato.6.1 La sentenza di condanna qui impugnata è nulla nella parte in cui riconoscesussistente una aggravante mai contestata, in fatto o in diritto, che va dunqueeliminata da questa Corte, con la conseguente necessità della rideterminazionedel trattamento sanzionatorio.6.2 Va anche riaffermato il principio per il quale il riconoscimento di unacircostanza aggravante, mai contestata, da parte del giudice viola le disposizioniconcernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e,pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabile e rilevabile dal giudicein ogni stato e grado del procedimento — della sentenza nella parte relativa a talestatuizione.7.

Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamenteall’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7), mentre va dispostol’annullamento con rinvio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di ReggioCalabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricordo,complessivamente, va rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art.625 n. 7 cod. pen. che elimina.

Annulla la medesima sentenza quanto altrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE D'APPELLO DI REGGIOCALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinviola sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 625,n. 7), cod. pen., con rigetto nel resto del ricorso;letta la memoria depositata in data 13 febbraio 2026 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse della imputata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato allarequisitoria della Procura generale e ha chiesto accogliersi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa il 17 giugno2025, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furtoaggravato, la cui imputazione val bene riportare, alla luce dei motivi di ricorsoproposti: «reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. perché, al fine di trarneprofitto, nella qualità di locataria ed effettiva utilizzatrice dell'abitazione sita inReggio [OSCURATO:PERSONA], in via vecchia Cimitero n. 11/A, nonché della relativa fornituraelettrica, si impossessava di un indeterminato e cospicuo quantitativo di flusso dienergia elettrica, mediante la realizzazione di un allaccio abusivo al contatore delvano scala intestato al locatore, sottraendo l'energia elettrica a TramontanaVincenza. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle coseconsistita nella manipolazione della rete elettrica. Acc.to in [OSCURATO:PERSONA], indata 8.11.2017»2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione del principio di correlazione fra accusae sentenza in relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7) cod. pen.In particolare, la ricorrente rileva come l’aggravante della destinazione apubblico servizio ritenuta dalla Corte di appello non risulti oggetto di contestazionenell’imputazione, ove generico è il richiamo all’art. 625, n. 7) cod. pen.Nonostante tale valutazione condivisa dalla Procura generale territoriale, la Cortedi appello non ha tenuto conto delle censure e del conseguente difetto diprocedibilità, per assenza della querela.4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla aggravantedella destinazione del bene a pubblico servizio, in quanto l’allaccio abusivorisultava essere ad un contatore e in area interna al contesto condominiale,cosicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’acquisizionedell’energia avvenisse attraverso la rete elettrica destinata a pubblico servizio,circostanza non risultante corretta in quanto il prelievo avveniva dopo il passaggio5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge per non aver tenuto in conto laprocedibilità a querela conseguente alla riforma dell’art. 624, comma terzo, cod.pen.6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale perché la denuncianon contiene istanza di punizione, cosicché non integra querela.7. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perchéla Corte territoriale non ha valutato i motivi aggiunti che contestavano la nullitàdella sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della aggravante dell’art.625 n. 7) cod. pen., nonché l’eccezione di improcedibilità sopravvenuta.8. Il sesto motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in quanto la sentenza impugnata ha dato atto – errando – che laProcura generale territoriale avesse chiesto la conferma della sentenza di primogrado.9. Il settimo motivo lamenta violazione di legge quanto allo stato di necessitàanche putativo, non valutato dalla Corte di appello.10. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono.2. Procedendo in ordine logico, partendo dalla sussistenza della condizione diprocedibilità, vanno valutati il terzo e quarto motivo di ricorso.A riguardo in atti, come per altro rilevato anche dalla sentenza impugnata,risulta presente la denuncia-querela della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA],vale a dire di colei che ha subito la sottrazione di energia elettrica in conseguenzadell’allaccio abusivo, il che rende infondati i motivi terzo e quarto.Principi consolidati in materia, in tema di reati perseguibili a querela,affermano che la sussistenza della volontà di punizione da parte della personaoffesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere riconosciuta dalgiudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali,ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce delfavor querelae.Così si è espressa Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Baia,Rv. 282648 – 01 nel caso in cui è stata ritenuta chiara espressione della volontàdi punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte dellapersona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventualerichiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneoconferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizionealla suddetta richiesta. Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 – 01 hadesunto la volontà di proporre querela dalla presentazione alle forze dell'ordine diuna denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini dasvolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazionedell'autore dell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo diformule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, alprincipio del favor querelae (vedi anche Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep.07/02/2020, Feola, Rv. 277801 – 01; conf. N. 15691 del 2014 Rv. 260557 - 01,N. 2293 del 2016 Rv. 266258 - 01, N. 43478 del 2001 Rv. 220259 – 01).Venendo al caso in esame, per altro, ove è stata effettuata una denuncia-querela, Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034 – 01 haaffermato che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà diperseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressaqualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denunciaquerela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa"previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (conf.:N. 42994 del 2016 Rv. 268201 - 01, N. 1710 del 2014 Rv. 258682 – 01).Circostanze che nel caso in esame si riscontrano e che rendono infondati ilquarto motivo e non consentito il terzo, che è subordinato all’assenza dellacondizione di procedibilità invece sussistente.3. Il quinto e sesto motivo risultano infondati.3.1 Quanto all’omessa valutazione del motivo di appello aggiunto – quintomotivo – per un verso si trattava di doglianza non decisiva, in quanto la ritenutasopravvenuta improcedibilità era del tutto infondata per la sussistenza dellaquerela.Quanto al difetto di contestazione dell’art. 625, n. 7) cod. pen., rispetto allasentenza di primo grado, per genericità dell’imputazione, si tratta di doglianzatardiva.A ben vedere, infatti, la censura mossa con l’atto di appello in ordine allagenericità della imputazione non è stata- né è diversamente comprovato -proposta nella fase delle questioni preliminari al dibattimento, ex art. 491 cod.proc. pen.Si verte in tema di nullità relativa non eccepibile per la prima volta in appello.In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata qui in modospecifico - in quanto non deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio - lanullità per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, inquanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza,entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 -01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 01). Nel caso in esame, per altro, la doglianzaè stata proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, il che rende gli stessi sulpunto inammissibili, in quanto questi ultimi non possono che sviluppare doglianzegià proposte con l’impugnazione principale, connessione inesistente nel caso inesame.In ordine al sesto motivo, come osserva la Procura generale, nessun rilievoha la circostanza che le conclusioni del Pubblico ministero di appello sianoerroneamente riportate in sentenza, in quanto non si verte in tema di materialeprobatorio – dal che la natura ‘fuori fuoco’ della deduzione di travisamento operata– e comunque non si verte in un vizio di motivazione decisivo.Questa Corte ha precisato che l'errata indicazione delle conclusioni delle partinell'intestazione della sentenza non comporta alcuna nullità della sentenza ed èemendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale previstadall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv.275831 - 01).3.2 Deve pertanto ribadirsi che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio edel decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericitàdell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio edeve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491cod. proc. pen.4. Il settimo motivo, in tema di stato di necessità anche putativo, è infondatoe non consentito.Quanto allo stato di necessità la Corte di appello rende una congruamotivazione, sia in diritto che quanto alla omessa prova da parte dell’imputata delpericolo di attuale grave danno alla persona.La ricorrente lamenta che non sia stata valutata la sussistenza dellascriminante putativa.La motivazione della Corte di appello considera comunque non comprovatol’errore sullo stato di pericolo da parte della imputata. Difatti, l'allegazione da partedell'imputata dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessitàdeve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animodell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneoconvincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955 – 01; conf. N. 18711 del 2012 Rv.252636 - 01, N. 4114 del 2017 Rv. 269724 - 01, N. 19341 del 2009 Rv. 243777 -01, N. 436 del 2005 Rv. 230857 – 01). Ma sul punto il motivo non deduce qualicircostanze addotte, per comprovare l’errore, non siano state valutate, cosicché ladoglianza è generica.5. Quanto al primo motivo, invece, lo stesso è fondato, in quanto a frontedella contestazione ex art. 625 n. 7) cod. pen. genericamente effettuata,all’imputato non risultava evidente quale delle aggravanti fosse stata a luil’esposizione alla pubblica fede.Diversamente, però, la Corte di appello ha virato verso la diversa aggravante- si tratta di norma che prevede plurime e diverse aggravanti - della destinazionea pubblico servizio, in ordine alla quale l’imputata non poteva difendersi in appelloa fronte dell’opzione del giudice di primo grado, né tantomeno può ritenersi chesussista la prevedibilità della nuova contestazione, in quanto la stessa imputazionenon riferiva, come lamenta la ricorrente, di un allaccio diretto alla rete didistribuzione pubblica. Tale ultimo criterio è stato certamente ritenuto decisivo aifini di una contestazione in fatto dell’aggravante in esame da Sez. 5 Bevacqua.Infatti, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo,n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati apubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordinegiuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto dipubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoliscelte del legislatore. (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 –01, nel caso, relativo al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citatacircostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove vengaaddebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla retedi distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio"destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato dipersone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").D’altro canto, di recente, si è anche ribadito che la circostanza aggravantedell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o apubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestataanche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quelladestinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025,Torricelli, Rv. 287615 - 01)Ma nel caso in esame l’aggravante ritenuta dalla Corte di appello non eracontestata né in fatto – non era certamente un caso di univoca autoevidenza - néin diritto, cosicché sussiste sul punto la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. inrelazione alla iniziativa del pubblico ministero.Infatti, il riconoscimento di una circostanza aggravante mai contestata violale disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'eserciziodell'azione penale, e, pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabilee rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento — della sentenzanella parte relativa a tale statuizione (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021,Papandrea, Rv. 280748 – 01).Rispetto al caso in esame, pertanto, la sentenza di condanna pronunziatariconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nullanella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc.pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazionegiuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate(Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 – 01).D’altro canto, come osserva Sez. 5 Torricelli, la Corte costituzionale, con lasentenza n. 230 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, nella partein cui non consente al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero nelcaso di omessa contestazione di una circostanza aggravante. In sostanza, laConsulta ha preso atto che non si verte in tema di "fatto diverso" o "fatto nuovo"e che il giudice non può rimediare all'omessa contestazione di un'aggravante daparte del Pubblico ministero, essendo tenuto a pronunciare condanna soltanto peril fatto contestato, non qualificato dall’aggravante, con impossibilità per il pubblicoministero di “recuperare” l'aggravante nei successivi gradi di giudizio, o tantomenoin un diverso giudizio, stante lo sbarramento del ne bis in idem.Non si tratta di una scelta manifestamente irragionevole, o addiritturaarbitraria, osserva la Corte costituzionale, poiché, con essa, il legislatore haindividuato il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e principi in gioco: laragionevole durata del processo, la posizione di terzietà e imparzialità del giudice,il diritto di difesa.In sostanza, dalla pronuncia della Corte costituzionale si trae laconsiderazione che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, ex art. 112Cost., che motiva la disciplina di ‘recupero’ in caso di fatto nuovo o diverso egiustifica l’intervento del giudice, non trova applicazione per gli accidentalia delictimai contestati, proprio perché questi ultimi sono inadeguati in sé a configurareuna ipotesi di reato autonoma e a consentire, quindi, un nuovo l’eserciziodell’azione penale.6. Il ricorso è pertanto parzialmente fondato.6.1 La sentenza di condanna qui impugnata è nulla nella parte in cui riconoscesussistente una aggravante mai contestata, in fatto o in diritto, che va dunqueeliminata da questa Corte, con la conseguente necessità della rideterminazionedel trattamento sanzionatorio.6.2 Va anche riaffermato il principio per il quale il riconoscimento di unacircostanza aggravante, mai contestata, da parte del giudice viola le disposizioniconcernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e,pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabile e rilevabile dal giudicein ogni stato e grado del procedimento — della sentenza nella parte relativa a talestatuizione.7. Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamenteall’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7), mentre va dispostol’annullamento con rinvio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di ReggioCalabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricordo,complessivamente, va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art.625 n. 7 cod. pen. che elimina. Annulla la medesima sentenza quanto altrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris