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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 30386/2023

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NANZA sul ricorso 14209-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocatiANTONELLA PATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 4816 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 dicem bre 201 6 (R.G.N. 1440/2015).

R.G.N.14209/2017 Cron.

Rep.

C.C. 19/09/2023 giurisdizione Pensione supplementare.

Domanda e requisitianagrafici e contributivi -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 4816 del 2016, depositata il 2 dicembre 2016, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che ha accertato il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della pensione supplementare secondo il più favorevole regime vigente al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e ha reputato irrilevante, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, la presentazione della domanda di pensione supplementare.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il diritto alla pensione supplementare presuppone il compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Non incide sul perfezionarsi del diritto, ma soltanto sulla decorrenza del trattamento, la presentazione della domanda, che, nel caso di specie , è successiva al 31 dicembre 2011 e all’entrata in vigore della più rigorosa normativa dettata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il primogiugno2017 e affidato a un unico, complesso,motivo. 3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 3 luglio2017. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). -3 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 282(Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dell’art. 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dell’art. 1, commi 1 e 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011.

Ad avviso del ricorrente, erra la Corte d’appello di Roma nell’escludere che i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione supplementare debbano essere vagliati alla streguadella più restrittiva disciplina dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, vigente allorché la domanda amministrativa è stata presentata alla Gestione separata (17 ottobre 2012).Invero, la natura autonoma della pensione supplementare imporrebbe di applicare il regime dell’età pensionabile in vigore al momento in cui la prestazione è richiesta (si menziona Cass., sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9293).

Nel caso di specie, neppure potrebbe trovare applicazione la normativa di salvaguardia, introdotta a beneficio di chi, «all’entrata in vigore della legge innovativa, non ha ancora avuto accesso alla pensione ma avrebbe potuto averlo in base alle più favorevoli leggi previgenti, o vi era vicino» (pagina 13 del ricorso per cassazione). 2.–Il ricorso è fondato. 2.1.–La pensione supplementare richiesta sulla base dei contributi versati nella Gestioneseparata, ai sensi del citato d.m. 2 maggio 1996, costituisce un beneficio autonomorispetto al trattamento pensionistico principale, sia quanto a decorrenza, ancorata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sia quanto alle modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i -4 - familiari (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 21 ottobre 2021, n. 29362, punto 8 dei Motivi della decisione).

Sulla scorta dell’autonomia del beneficio in esame, questa Corte è costante nell’affermare che il regime dell’età pensionabile non va determinato con riferimentoalla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma in relazione al tempo della presentazione della domanda amministrativa che condiziona la concessionedella pensione supplementare (Cass., sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9293, richiamata dalla parte ricorrente).

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel qualificare la domanda amministrativa non solo come atto d’ impulso per il procedimento o come mera condizione di proponibilità, ma « come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione» (ordinanza n. 29362 del 2021, cit., punto 9 dei Motivi della decisione).

Ne consegue che occorre avere riguardo al requisito anagrafico imposto dalla legislazione vigente al tempo della domanda amministrativa.

Il richiamoall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per quel che concerne l’individuazione del requisito anagrafico, non è dirimente in senso contrario, in quanto «contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo» (Cass., sez. lav., 3 novembre 2021, n. 31519, punto 8 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30790).

Né giova opporre che il legislatore ha introdotto meccanismi di salvaguardia, in quanto essi sono circoscritti al diritto all’accesso al trattamento principale, di vecchiaia o di anzianità,e non possono perciò essere estesi a ipotesi diverse, in ragione del carattere eccezionale che li connota (ordinanza n. 31519 del 2021, cit., punti 12 e 13 dei Motivi -5 - della decisione, sulla disciplina dell’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004; in termini, anche Cass., sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31196, punti 14 e 15 dei Motivi della decisione).

Negli stessi termini si è già espressa questa Corte anche con riferimento alla speciale disciplina dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, in vigore al momento della presentazione dell’odierna domanda di pensione supplementare, e ha escluso, a tale riguardo, l’operatività della salvaguardia di cui all’art. 24, comma 3, del medesimo decreto-legge (Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29399).

La disposizione in esame, testualmente riferita al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, al pari della clausola di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, non si può dunque applicare, proprio per il suo carattere derogatorio, oltre i casi in essa considerati. 2.2.–La sentenza d’appello si è discostata dai principi enunciati da questa Corte, che la parte controricorrente non induce a rimeditare.

Nell’affermare che la disciplina applicabile ratione temporis prescinde dal momento della presentazione della domanda di pensione supplementare, la Corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di legge censurata nel ricorso. 3.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto. 4.–La sentenza d’appello è cassata.

Lacausa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza.

Algiudice di rinvio è rimesso , infine, anche il compito di pronunc iare sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M. -6 - Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 14209-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocatiANTONELLA PATTERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 4816 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 dicem bre 201 6 (R.G.N. 1440/2015). R.G.N.14209/2017 Cron. Rep. C.C. 19/09/2023 giurisdizione Pensione supplementare. Domanda e requisitianagrafici e contributivi -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 4816 del 2016, depositata il 2 dicembre 2016, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che ha accertato il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della pensione supplementare secondo il più favorevole regime vigente al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e ha reputato irrilevante, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, la presentazione della domanda di pensione supplementare. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il diritto alla pensione supplementare presuppone il compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Non incide sul perfezionarsi del diritto, ma soltanto sulla decorrenza del trattamento, la presentazione della domanda, che, nel caso di specie , è successiva al 31 dicembre 2011 e all’entrata in vigore della più rigorosa normativa dettata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il primogiugno2017 e affidato a un unico, complesso,motivo. 3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 3 luglio2017. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). -3 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 282(Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dell’art. 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dell’art. 1, commi 1 e 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011. Ad avviso del ricorrente, erra la Corte d’appello di Roma nell’escludere che i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione supplementare debbano essere vagliati alla streguadella più restrittiva disciplina dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, vigente allorché la domanda amministrativa è stata presentata alla Gestione separata (17 ottobre 2012).Invero, la natura autonoma della pensione supplementare imporrebbe di applicare il regime dell’età pensionabile in vigore al momento in cui la prestazione è richiesta (si menziona Cass., sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9293). Nel caso di specie, neppure potrebbe trovare applicazione la normativa di salvaguardia, introdotta a beneficio di chi, «all’entrata in vigore della legge innovativa, non ha ancora avuto accesso alla pensione ma avrebbe potuto averlo in base alle più favorevoli leggi previgenti, o vi era vicino» (pagina 13 del ricorso per cassazione). 2.–Il ricorso è fondato. 2.1.–La pensione supplementare richiesta sulla base dei contributi versati nella Gestioneseparata, ai sensi del citato d.m. 2 maggio 1996, costituisce un beneficio autonomorispetto al trattamento pensionistico principale, sia quanto a decorrenza, ancorata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sia quanto alle modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i -4 - familiari (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 21 ottobre 2021, n. 29362, punto 8 dei Motivi della decisione). Sulla scorta dell’autonomia del beneficio in esame, questa Corte è costante nell’affermare che il regime dell’età pensionabile non va determinato con riferimentoalla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma in relazione al tempo della presentazione della domanda amministrativa che condiziona la concessionedella pensione supplementare (Cass., sez. lav., 9 maggio 2016, n. 9293, richiamata dalla parte ricorrente). La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel qualificare la domanda amministrativa non solo come atto d’ impulso per il procedimento o come mera condizione di proponibilità, ma « come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione» (ordinanza n. 29362 del 2021, cit., punto 9 dei Motivi della decisione). Ne consegue che occorre avere riguardo al requisito anagrafico imposto dalla legislazione vigente al tempo della domanda amministrativa. Il richiamoall’art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per quel che concerne l’individuazione del requisito anagrafico, non è dirimente in senso contrario, in quanto «contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo» (Cass., sez. lav., 3 novembre 2021, n. 31519, punto 8 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30790). Né giova opporre che il legislatore ha introdotto meccanismi di salvaguardia, in quanto essi sono circoscritti al diritto all’accesso al trattamento principale, di vecchiaia o di anzianità,e non possono perciò essere estesi a ipotesi diverse, in ragione del carattere eccezionale che li connota (ordinanza n. 31519 del 2021, cit., punti 12 e 13 dei Motivi -5 - della decisione, sulla disciplina dell’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004; in termini, anche Cass., sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31196, punti 14 e 15 dei Motivi della decisione). Negli stessi termini si è già espressa questa Corte anche con riferimento alla speciale disciplina dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, in vigore al momento della presentazione dell’odierna domanda di pensione supplementare, e ha escluso, a tale riguardo, l’operatività della salvaguardia di cui all’art. 24, comma 3, del medesimo decreto-legge (Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29399). La disposizione in esame, testualmente riferita al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, al pari della clausola di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, non si può dunque applicare, proprio per il suo carattere derogatorio, oltre i casi in essa considerati. 2.2.–La sentenza d’appello si è discostata dai principi enunciati da questa Corte, che la parte controricorrente non induce a rimeditare. Nell’affermare che la disciplina applicabile ratione temporis prescinde dal momento della presentazione della domanda di pensione supplementare, la Corte territoriale è dunque incorsa nella violazione di legge censurata nel ricorso. 3.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto. 4.–La sentenza d’appello è cassata. Lacausa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza. Algiudice di rinvio è rimesso , infine, anche il compito di pronunc iare sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. -6 - Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Cor
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