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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19501/2026

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sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, lo ha assolto dal reato ascritto al capo A), perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena per il capo B), già riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 in mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso, con cui deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, essendo egli un mero acquirente e consumatore di stupefacente per uso personale.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta di cessione di sostanza stupefacente sulla base di un ragionamento indiziario e che, al più, può configurarsi un'ipotesi di mera connivenza, non punibile.

Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.

Invero, tutti i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il giudice a quo ha chiarito, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali non poteva essere accolta la tesi difensiva prospettante l'uso personale dello stupefacente trovato addosso al [OSCURATO:PERSONA], e ha escluso, con riferimento allo stupefacente rinvenuto sul tavolo, che la condotta contestata al ricorrente non integri un'ipotesi di connivenza non punibile ma un concorso in detenzione di sostanza, essendo stato osservato dagli operanti militari mentre egli tentava di ostacolare l'accesso all'immobile all'atto del controllo, frapponendo la carrozzina del Curatolo all'ingresso dell'abitazione.

Gli operanti, prima di accedere, avevano osservato tre uomini, tra cui il ricorrente, all'interno dell'abitazione, discuterete animatamente vicino ad un tavolo ove vi era un bilancino e avevano notato alcuni giovani recarsi all'interno dell'abitazione per pochi minuti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]• rglA IN C,AG 2026 F 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, lo ha assolto dal reato ascritto al capo A), perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena per il capo B), già riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 in mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso, con cui deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, essendo egli un mero acquirente e consumatore di stupefacente per uso personale. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la condotta di cessione di sostanza stupefacente sulla base di un ragionamento indiziario e che, al più, può configurarsi un'ipotesi di mera connivenza, non punibile. Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. Invero, tutti i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il giudice a quo ha chiarito, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali non poteva essere accolta la tesi difensiva prospettante l'uso personale dello stupefacente trovato addosso al [OSCURATO:PERSONA], e ha escluso, con riferimento allo stupefacente rinvenuto sul tavolo, che la condotta contestata al ricorrente non integri un'ipotesi di connivenza non punibile ma un concorso in detenzione di sostanza, essendo stato osservato dagli operanti militari mentre egli tentava di ostacolare l'accesso all'immobile all'atto del controllo, frapponendo la carrozzina del Curatolo all'ingresso dell'abitazione. Gli operanti, prima di accedere, avevano osservato tre uomini, tra cui il ricorrente, all'interno dell'abitazione, discuterete animatamente vicino ad un tavolo ove vi era un bilancino e avevano notato alcuni giovani recarsi all'interno dell'abitazione per pochi minuti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]• rglA IN C,AG 2026 F 2
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