Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:F:2013:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)
11 marzo 2013 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta
– Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»
Nella causa F‑17/12,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al [OSCURATO:PERSONA] CEEA ai sensi dell’articolo
106 bis di quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione),
composto da [OSCURATO:PERSONA], presidente, E. Perillo (relatore) e K. Bradley, giudici,
cancelliere: W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale a mezzo posta in data 16 febbraio 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
ha proposto il presente ricorso inteso, in sostanza, ad ottenere il risarcimento del danno che egli reputa di aver subito
a motivo della durata del procedimento relativo alla sua domanda del 25 novembre 2002. Il deposito a mezzo posta dell’originale
dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 8 febbraio 2012, alla cancelleria del Tribunale –
che l’ha ricevuto lo stesso giorno – di un documento presentato come copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato
a mezzo posta.
Contesto normativo
2
L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«(...)
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
– l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,
– tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
– dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
– dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo
presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo
interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo
termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.
(...)».
3
L’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al deposito degli atti processuali, così dispone:
«1. L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.
(...)
6. [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi
mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali,
purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale.
(...)».
4
L’articolo 100 del regolamento di procedura, relativo al calcolo dei termini processuali, è così formulato:
«1. I termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
(...)
b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo
mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto
l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato
per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
(...)
d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;
e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.
2. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla
fine del successivo giorno [lavorativo].
La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
vale anche per il Tribunale.
3. I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».
Fatti all’origine della controversia
5
Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della [OSCURATO:PERSONA].
6
A partire dal 4 gennaio 2002, il ricorrente si è trovato in congedo di malattia presso il suo domicilio a Tricase (Italia).
7
Con lettera del 25 novembre 2002 il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso al 100% delle spese mediche ai sensi
dell’articolo 72 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda del 25 novembre 2002»).
8
Con sentenza del 10 giugno 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑18/04; in prosieguo: la «sentenza del 10 giugno 2008»), il Tribunale
di primo grado ha constatato che la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002 era viziata da una totale
carenza di motivazione e ha annullato tale decisione.
9
In esecuzione della sentenza del 10 giugno 2008, l’ufficio liquidatore ha esaminato la domanda del 25 novembre 2002. Con note
datate 1° e 5 agosto 2008, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto la domanda del 25 novembre
2002.
10
Con sentenza del 23 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑65/09; in prosieguo: la «sentenza del 23 novembre 2010»), il Tribunale
ha respinto il ricorso inteso all’annullamento delle note datate 1° e 5 agosto 2008 proposto dal ricorrente.
11
Il 23 novembre 2010 il ricorrente ha proposto una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto (in prosieguo:
la «domanda del 23 novembre 2010»), volta a ottenere il risarcimento del danno che egli reputava di aver subito a motivo della
durata del procedimento relativo alla sua domanda del 25 novembre 2002.
12
Con lettera del 24 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda del 23 novembre 2010.
13
Il ricorrente ha proposto un reclamo in data 20 maggio 2011, il quale è pervenuto alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio successivo.
14
Con lettera del 23 settembre 2011, pervenuta al ricorrente il 29 ottobre 2011 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del
reclamo»), l’APN ha respinto il reclamo del 20 maggio 2011.
15
L’impugnazione proposta contro la sentenza del 23 novembre 2010 è stata respinta il 21 febbraio 2013 (ordinanza del Tribunale
dell’Unione europea, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑85/11 P).
Conclusioni delle parti
16
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione di rigetto della domanda del 23 novembre 2010;
– annullare la lettera del 24 gennaio 2011;
– per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;
– per quanto necessario, constatare che il procedimento relativo alla domanda del 25 novembre 2002 è durato più di cinque anni
e dichiarare che tale durata non è ragionevole;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 10 000, con i relativi interessi, a titolo di risarcimento del danno
subito;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
17
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– rigettare il ricorso perché manifestamente irricevibile o, in subordine, perché manifestamente infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata
18
Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile
o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
19
Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e decide dunque,
a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
Sulla ricevibilità
20
In via preliminare, occorre ricordare che i termini di ricorso sono perentori, essendo stati istituiti al fine di garantire
la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione
della giustizia. Spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se tali termini siano stati debitamente rispettati (sentenza
della Corte dell’8 maggio 1973, Gunnella/[OSCURATO:PERSONA], 33/72, punto 4; ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre
2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata).
21
Pertanto, senza che occorra statuire sul motivo di irricevibilità fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], è necessario esaminare se
l’odierno ricorso sia stato presentato in osservanza delle norme che stabiliscono imperativamente le modalità di presentazione
degli atti processuali, nonché entro il termine all’uopo previsto.
22
A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare come dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea risulti che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata
a tale scopo e che, di conseguenza, i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo
sottoscritto da quest’ultima. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto della Corte di giustizia,
le disposizioni sopra citate sono applicabili anche al procedimento dinanzi al Tribunale. Orbene, nessuna deroga o eccezione
a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte di giustizia o dal regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal
senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).
23
Infatti, l’obbligo di sottoscrizione autografa da parte del rappresentante del ricorrente garantisce, in un intento di certezza
del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia opera dell’avvocato o del consulente
a ciò abilitato. Così quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, adempie il ruolo essenziale che gli conferiscono
lo Statuto della Corte di giustizia ed il regolamento di procedura, permettendo, attraverso l’esercizio del suo ministero,
l’accesso del ricorrente al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup,
T‑223/06 P, punto 50). Tale obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi
rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Eistrup,
cit., punti 51 e 52).
24
D’altronde, è proprio l’importanza fondamentale del ruolo dell’avvocato quale ausiliario della giustizia nei procedimenti
giurisdizionali il motivo per cui l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura esige che l’originale di ogni atto
processuale venga sottoscritto dal rappresentante della parte.
25
Ne consegue che, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, l’articolo
34 del regolamento di procedura non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe
distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale e l’altra sull’originale
che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato a mani proprie a tale cancelleria. Infatti, qualora il rappresentante di una
parte si avvalga della facilitazione concessagli dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di inviare entro
i termini applicabili «una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione
di cui dispone il Tribunale», tale possibilità è subordinata alla condizione, sine qua non, che questo medesimo «originale
firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale», là dove
l’aggettivo «firmato» non può che riferirsi all’originale dell’atto introduttivo e non alla copia dell’originale di tale atto.
26
Date tali premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi
alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale non reca una sottoscrizione identica a
quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due
atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima
persona. Poiché la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo
34 del regolamento di procedura, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo telefax non può essere presa in considerazione
ai fini del rispetto del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross BV/UAMI,
C‑426/10 P, punti 37‑43).
27
Bisogna altresì aggiungere che il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, al quale il regolamento
di procedura del Tribunale non può derogare. Di conseguenza, occorre che l’originale del ricorso sia redatto al più tardi
allo scadere di tale termine. In tale ottica, l’invio per telefax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette
anche di dimostrare che l’originale del ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale fuori termine era stato già redatto
entro il termine di ricorso.
28
Nel caso di specie, occorre osservare che il documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato
per posta è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale a mezzo telefax l’8 febbraio 2012. Il 16 febbraio 2012 la cancelleria
del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale dell’atto introduttivo, il cui testo però si differenzia da quello del documento
ricevuto per telefax l’8 febbraio 2012, almeno per quanto riguarda la sottoscrizione dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] infatti dall’esame
del documento trasmesso per telefax l’8 febbraio 2012 che la sottoscrizione dell’avvocato del ricorrente che ivi figura, anche
supponendola autografa, è chiaramente diversa da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo pervenuto per posta
nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012. Date tali circostanze, occorre constatare che il documento pervenuto
nella cancelleria del Tribunale per telefax l’8 febbraio 2012 e presentato dal ricorrente come la copia dell’originale dell’atto
introduttivo trasmesso per posta il 16 febbraio successivo non è una riproduzione dell’originale dell’atto introduttivo. Ne
consegue che la data di ricevimento, da parte della cancelleria del Tribunale, del documento trasmesso per telefax non può
essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto,
sia stato rispettato.
29
Occorre infine notare come le condizioni indicate ai punti 24 e 25 della presente ordinanza siano riprese altresì nelle istruzioni
pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale del 25 gennaio 2008, pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU L 69, pag. 13), applicabili al momento della proposizione del ricorso. In particolare, il punto 35 di tali istruzioni
precisa quanto segue:
«L’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma
elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono
essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di
divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato
è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».
30
Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla
cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere
nuovamente l’originale dell’atto introduttivo.
31
Di conseguenza, per decidere sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre verificare se l’originale firmato dell’atto
introduttivo sia stato depositato presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di ricorso, termine che, a norma dell’articolo
91 dello Statuto, deve nella specie essere calcolato a partire dal giorno della notifica della decisione di rigetto del reclamo.
32
La decisione di rigetto del reclamo è pervenuta al ricorrente il 29 ottobre 2011. Pertanto, il termine per presentare un ricorso,
che è di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, con decorrenza dal 29 ottobre
2011, è scaduto mercoledì 8 febbraio 2012.
33
Poiché l’originale dell’atto introduttivo è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012, ossia dopo
la scadenza del termine di ricorso, ne consegue che il presente ricorso deve essere considerato tardivo.
34
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sulle spese
35
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del
titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo
2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo
parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
36
Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente
chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese
ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Lussemburgo, 11 marzo 2013.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.