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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04042/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19977-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 89/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 19977 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- RILEVATO che: la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Biella aveva accolto la domanda proposta dal dottor [OSCURATO:PERSONA] e condannato la Cassa a restituire al medesimo, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2014-2018, con accessori di legge; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229 del 2014, Cass. n. 26303 del 2014, Cass. n. 53 del 2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza cd Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bi s c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATOche: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi -D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. della Cassa, art. 22 - attiene alla Ric. 2021 n. 19977 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- natura del contributo di solidarietà edalla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. n. 982, Cass. n. 603, Cass. n. 16814 del 2019; Cass. n. 28054 del 2020ù, n. 6897 del 2022), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 27340, Cass. n. 28055, Cass. n. 28054 del 2020); Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri Ric. 2021 n. 19977 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -4- finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati con assorbimento di ogni altra questione; nulla deve disporsi quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19977-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 89/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 19977 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- RILEVATO che: la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Biella aveva accolto la domanda proposta dal dottor [OSCURATO:PERSONA] e condannato la Cassa a restituire al medesimo, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2014-2018, con accessori di legge; la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229 del 2014, Cass. n. 26303 del 2014, Cass. n. 53 del 2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza cd Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bi s c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. CONSIDERATOche: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi -D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. della Cassa, art. 22 - attiene alla Ric. 2021 n. 19977 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- natura del contributo di solidarietà edalla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. n. 982, Cass. n. 603, Cass. n. 16814 del 2019; Cass. n. 28054 del 2020ù, n. 6897 del 2022), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 27340, Cass. n. 28055, Cass. n. 28054 del 2020); Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri Ric. 2021 n. 19977 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati con assorbimento di ogni altra questione; nulla deve disporsi quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
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