CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente reiterativo di un profilo di censura già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; rilevato, infatti, che in relazione al trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha ritenuto del tutto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura corrispondente al minimo edittale e giustificata la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche non nella massima estensione in ragione della pluralità e gravità dei precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente