CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 32873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla confisca del denaro, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, la pena di tre anni di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di acquisto e detenzione a fine di spaccio di ottanta ovuli di cocaina, del peso complessivo di grammi 155,79, commesso in Firenze in data 4 febbraio 2025. Il giudice ha, altresì, disposto la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare in carcere, ha ordinato la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca della somma di danaro in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento quanto alla confisca della somma di danaro. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la carenza di motivazione su questo punto. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, infatti, nell’accogliere la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha disposto la confisca della somma di euro 2.500 in sequestro, senza motivare in alcun modo o, comunque, motivando in modo manifestamente illogico. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ritenuto in via meramente presuntiva che la somma di danaro sequestrata fosse riconducibile all’attività di spaccio del ricorrente, senza alcuna prova in merito; l’imputato, peraltro, vive con la madre, titolare di un regolare contratto di lavoro. Il ricorrente è, inoltre, imputato della sola detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio e nessuna condotta di cessione gli sarebbe stata contestata. Difetterebbe, dunque, la prova della relazione di asservimento tra la somma di danaro sequestrata e il reato accertato, che dimostri la probabilità della reiterazione dell’attività illecita e la pericolosità della res. L’unica forma di confisca applicabile per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio, peraltro, sarebbe quella c.d. allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., ma nessuno dei presupposti di questa fattispecie ricorrerebbe nel caso di specie. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 settembre 2025, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla confisca del denaro, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la carenza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca della somma di danaro. 3. Il motivo è fondato. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è ammissibile, in quanto l’eccepita illegalità della confisca, non concordata dalle parti, rientra nell’ambito della impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze di applicazione della pena delineato dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01). E’, dunque, ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull’accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell’indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione). 4. Il motivo è, altresì, fondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha, infatti, motivato la confisca, rilevando che «il denaro era detenuto presso l’abitazione dove si trovava la base dello spaccio, o comunque [l’imputato] lo aveva con sé durante l’attività criminosa» e che «l’indagato non ha detto alcunché sulla sua provenienza, che si deve qualificare come profitto del reato». Questa motivazione è, tuttavia, intrinsecamente contraddittoria, in quanto non chiarisce quale tipo di confisca sia stata disposta e non dimostra la sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’ablazione della somma predetta. Ove, infatti, il denaro sia stato ritenuto profitto del reato contestato, come sembrerebbe indicare il riferimento all’art. 240 cod. pen., il giudice non ha precisato quali elementi siano dimostrativi del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro sequestrata e il reato, posto che la contestazione riguarda il reato di acquisto e di detenzione della sostanza stupefacente e non già la sua cessione a fine di spaccio. Ove, invece, la confisca sia stata disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., come sembrerebbe indicare il riferimento operato nella motivazione alla mancata giustificazione della provenienza lecita della somma di danaro sequestrata, manca in radice la motivazione sulla sproporzione tra il denaro e la condizione economica del ricorrente. 4.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come «strumento», né quale «prodotto», «profitto» o «prezzo» del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 – 01). La somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, infatti, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione, ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga. Difetta, dunque, il nesso pertinenziale tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può essere confiscata, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., in quanto tale disposizione consente l’ablazione esclusivamente del profitto del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01, in motivazione). Parimenti, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacenti, non è applicabile la confisca, diretta e, in mancanza, per equivalente, delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato prevista dall’art. 73, comma 7- bis, d.P.R. n 309 del 1990, in quanto non sussiste il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 – 01). 4.2. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può, dunque, essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 – 01; Sez. 6, n. 18344 del 12/04/2022, Bass, non massimata); condizioni di applicabilità, che, nel caso di specie, dovranno essere verificate dal giudice di merito. 5. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca della somma di danaro, rinviando, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze, Sezione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in diversa composizione soggettiva. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Firenze, Sezione Gip, in diversa composizione sogget