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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 614/1988

ECLI:IT:COST:1988:614
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 14 ottobre 1983 il Presidente della Regione Puglia ha proposto conflitto di attribuzione contro la decisione n. 12555 del 19 luglio 1983 della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia, con la quale è stata parzialmente annullata la delibera della Giunta regionale n. 6684 del 20 giugno 1983, che approvava il Piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] subordinatamente a varie modifiche che il Comune medesimo avrebbe dovuto introdurre con successiva delibera.

Con l'atto impugnato, invece, la Commissione di controllo, annullata parzialmente la delibera regionale nella parte in cui imponeva le modifiche, concludeva affermando che il Piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si intende approvato e imponeva, quindi, all'assessore regionale all'urbanistica l'obbligo di inviare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la delibera della Giunta regionale insieme alla propria decisione.

La citata delibera della Giunta regionale n. 6684 del 20 giugno 1983, approvata parzialmente dalla Commissione di controllo non è mai diventata esecutiva, in quanto non pubblicata.

Successivamente è stata annullata d'ufficio dalla stessa Giunta regionale, con la successiva delibera 5 marzo 1984 n. 1501, con la quale è stato definitivamente approvato il piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

All'udienza pubblica la Regione Puglia ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Il presente conflitto di attribuzione ha per oggetto un atto di controllo su una delibera regionale che non può più produrre alcun effetto, in quanto è stata annullata d'ufficio, e che, prima del suo annullamento, non ha ugualmente prodotto effetto alcuno, in quanto non pubblicata.

Va pertanto accolta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 14 ottobre 1983 il Presidente della Regione Puglia ha proposto conflitto di attribuzione contro la decisione n. 12555 del 19 luglio 1983 della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia, con la quale è stata parzialmente annullata la delibera della Giunta regionale n. 6684 del 20 giugno 1983, che approvava il Piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] subordinatamente a varie modifiche che il Comune medesimo avrebbe dovuto introdurre con successiva delibera. Con l'atto impugnato, invece, la Commissione di controllo, annullata parzialmente la delibera regionale nella parte in cui imponeva le modifiche, concludeva affermando che il Piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si intende approvato e imponeva, quindi, all'assessore regionale all'urbanistica l'obbligo di inviare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la delibera della Giunta regionale insieme alla propria decisione. La citata delibera della Giunta regionale n. 6684 del 20 giugno 1983, approvata parzialmente dalla Commissione di controllo non è mai diventata esecutiva, in quanto non pubblicata. Successivamente è stata annullata d'ufficio dalla stessa Giunta regionale, con la successiva delibera 5 marzo 1984 n. 1501, con la quale è stato definitivamente approvato il piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito. All'udienza pubblica la Regione Puglia ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Il presente conflitto di attribuzione ha per oggetto un atto di controllo su una delibera regionale che non può più produrre alcun effetto, in quanto è stata annullata d'ufficio, e che, prima del suo annullamento, non ha ugualmente prodotto effetto alcuno, in quanto non pubblicata. Va pertanto accolta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 614/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris