CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 28248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 17/02/2023 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con richiesta del 20 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA], imputato nell'ambito del procedimento penale n. 3181/20, pendente innanzi al tribunale di Trento, per il reato di cui agli artt. 81, 595, c. 1 e 4, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], giudice onorario in servizio presso il tribunale di Padova, presentava istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 45 e 46, c.p.p. Ad avviso dell'istante sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente, a causa di gravi situazioni locali, che non sono altrimenti eliminabili e che pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo e determinano motivi di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta serbata da un gruppo di magistrati, tra cui i dottori Raimondi e Gallina, questi ultimi due in servizio presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Trento, i quali, a suo dire, avrebbero costituito un'associazione segreta, indicata dal Merz con la formula "9+3" (vale a dire 9 giudici; il pubblico ministero D'Angelo e i pubblici ministeri Raimondo e Gallina), di cui avrebbe fatto parte anche la Santel, che, nella prospettiva del richiedente, non può affatto ritenersi persona offesa dal reato, ma, piuttosto, in ragione della sua qualità di componente dell'associazione segreta dei "9+3", autrice di una serie di condotte illecite in danno del Merz. In conclusione la richiesta del Merz si fonda sul presupposto che presso la procura della Repubblica del tribunale di Trento operi una vera e propria "cupola mafiosa composta da D'Angelo-Raimondi-Gallina", in grado di condizionare l'esito del processo a suo carico, anche in considerazione del fatto che nei confronti del Raimondi pendono "una marea di procedimenti penali" e che "numerosi magistrati del Distretto di Trento hanno presentato lamentele-denunce" contro di lui da quando è arrivato a Trento. 2. Con requisitoria scritta del 18.4.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che l'istanza sia rigettata. 3. Con memoria del 10.5.2023 il Merz, replicando alle conclusioni del pubblico ministero, reiterava le proprie doglianze e aggiungeva nuove considerazioni a sostegno dell'indicata richiesta di rimessione del processo, riformulando, inoltre, la richiesta, già formulata in data 21.4.2023, di riunione del presente procedimento ad altro, sempre della stessa natura, pendente innanzi alla Corte di Cassazione, relativo alla richiesta di rimessione ad altro giudice ex art. 46, c.p.p., del procedimento penale n. 204/2021, RGNR pendente presso il giudice di pace di Trento. Con nota del 12.5.2023, il Merz, premesso che nessuna risposta è pervenuta dalle autorità giudiziarie trentine destinatarie dei suoi atti, insisteva per l'accoglimento della richiesta. 4. In via preliminare va rigettata la richiesta di riunione formulata dal Merz, che, ove accolta, condurrebbe a un rinvio della decisione, posto che essa contrasta con la necessità di procedere ad una sollecita definizione del procedimento attivato da quest'ultimo, resa evidente dalla pendenza del procedimento a suo carico. Ciò posto, la richiesta di rinnessione va dichiarata inammissibile, apparendo manifestamente infondata. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare da tempo (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687), l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. La richiesta di rinnessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l'imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con connpromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell'imputato. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110). Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimis, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116). In questo contesto interpretativo, da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, è stato, peraltro, chiarito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. c.p.p., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass., sez. VI, 05/06/2007, n. 35779, R.). Orbene, applicando tali principi al caso in esame, appare evidente come il Merz, in relazione alla supposta assenza di imparzialità da parte della magistratura trentina, si sia limitato a manifestare semplici timori soggettivi nei confronti di singoli magistrati dell'Ufficio del pubblico ministero, senza addurre alcun serio elemento in base al quale dedurre l'esistenza di una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, in grado di rappresentare un concreto pericolo per la non imparzialità dei magistrati della menzionata sede giudiziaria. Situazione la cui esistenza viene platealmente smentita dallo stesso istante, laddove egli denunzia una significativa reazione di "numerosi magistrati del Distretto di Trento" alla presenza in sede del Raimondi. ( Ne consegue la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui l'imparzialità dei magistrati del tribunale di Trento sia compromessa dagli addotti elementi, trattandosi di una mera congettura o supposizione. Come del tutto arbitrario e congetturale appare attribuire alle condotte processuali indicate dall'istante il valore sintomatico della non imparzialità dei magistrati del tribunale di Trento, che il Merz pretende di desumervi. Alla originaria inammissibilità dei motivi posti a fondamento della istanza di rimessione, si aggiunge la inammissibilità dei motivi nuovi, del pari generici e del tutto congetturali. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la richiesta formulata dal Merz va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenere il Merz immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali