CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 44465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] denunciato vizio di violazione di legge per la mancata valutazione dell'applicazione di ufficio delle pene sostitutive di cui all'art.545-bis cod. proc. pen. in procedimento pendente in appello alla data di entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Invero, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751), richiesta che l'imputato non ha, nel caso in esame, formulato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere e tensore Il fr,idn