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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44934/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la impossibilità, per la Corte di Cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo riferimento, pur sintetico, agli elementi emergenti dalla istruttoria dibattimentale e, nel contempo, applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (cfr., pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la impossibilità, per la Corte di Cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo riferimento, pur sintetico, agli elementi emergenti dalla istruttoria dibattimentale e, nel contempo, applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (cfr., pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris