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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20803/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consicliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2021 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] PA'rino [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore osserva che, anche a voler ritenere provato il fatto storico contestato, tale fatto non poteva addebitarsi alla ricorrente per il semplice motivo che lei era il legale rappresentante dell'azienda di famiglia. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mancavano, nella condotta tenuta dalla ricorrente, i presupposti indefettibili per ritenere configurata una truffa: era vero che i ricorrenti avevano concluso con le persone offese Miceli e Graffato un contratto di compravendita di una autovettura, ma non si era mai concretizzato il dolo iniziale e non vi erano gli artifici e raggiri che avrebbero convinto le persone offese a concludere il contratto, per cui si era nel campo dell'illecito civile, visto che la mancata immatricolazione e la mancata consegna costituivano un inadempimento contrattuale. 1.3 Il difensore lamenta infine il fatto la semplicità con la quale la Corte di appello si era pronunciata, ritenendo sufficiente una motivazione improntata sulla sola affermazione che il bonifico bancario era stato effettuato in suo favore.

2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore propone un primo motivo di ricorso identico al secondo motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello si era limitata a respingere i motivi di appello specificatamente proposti e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici e ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla inconsistenza ovvero non pertinenza delle relative censure. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarato inammissibili. 1.1 Con riferimento alle censure di cui ai ricorsi, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con le considerazioni della Corte di appello che ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il contratto di vendita dell'autovettura, ricevuto la somma versata dagli acquirenti e proposto agli stessi la consegna di altre due vetture, che però non era andata a buon fine in quanto una delle due era di proprietà di altra società; la censura su tale aspetto, contenuta nel terzo motivo di ricorso pretende di attribuire una diversa valutazione delle prove, e come tale, per quanto sopra esposto, è inammissibile. 1.2 Quanto al requisito degli artifici e raggiri, gli stessi sono stati individuati non solo nell'aver posto in vendita una autovettura poi mai consegnata, ma anche nell'aver fornito all'acquirente rassicurazioni sulla consegna del bene dicendo che lo stesso era già disponibile, e nel proporre poi la consegna di altra autovettura, in realtà di proprietà di un terzo; trattasi di mctivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulle quali non è pertanto ammesso sindacato di legittimità, e che esclude che nel caso in esame si possa parlare di inadempimento di tipo soltanto civilistico.

A tale proposito è stato precisato che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro").

Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che l'atto compiuto integra proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame: i ricorrenti hanno infatti dapprima rassicurato l'acquirente sulla consegna del bene, inducendolo così ad effettuare il versamento del prezzo, dichiarando di avere la disponibilità e l'intenzione di vendere un bene che in realtà non avevano; del tutto generico è poi l'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inarnmissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consicliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2021 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] PA'rino [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore osserva che, anche a voler ritenere provato il fatto storico contestato, tale fatto non poteva addebitarsi alla ricorrente per il semplice motivo che lei era il legale rappresentante dell'azienda di famiglia. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che mancavano, nella condotta tenuta dalla ricorrente, i presupposti indefettibili per ritenere configurata una truffa: era vero che i ricorrenti avevano concluso con le persone offese Miceli e Graffato un contratto di compravendita di una autovettura, ma non si era mai concretizzato il dolo iniziale e non vi erano gli artifici e raggiri che avrebbero convinto le persone offese a concludere il contratto, per cui si era nel campo dell'illecito civile, visto che la mancata immatricolazione e la mancata consegna costituivano un inadempimento contrattuale. 1.3 Il difensore lamenta infine il fatto la semplicità con la quale la Corte di appello si era pronunciata, ritenendo sufficiente una motivazione improntata sulla sola affermazione che il bonifico bancario era stato effettuato in suo favore. 2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore propone un primo motivo di ricorso identico al secondo motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello si era limitata a respingere i motivi di appello specificatamente proposti e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici e ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla inconsistenza ovvero non pertinenza delle relative censure. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarato inammissibili. 1.1 Con riferimento alle censure di cui ai ricorsi, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con le considerazioni della Corte di appello che ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto il contratto di vendita dell'autovettura, ricevuto la somma versata dagli acquirenti e proposto agli stessi la consegna di altre due vetture, che però non era andata a buon fine in quanto una delle due era di proprietà di altra società; la censura su tale aspetto, contenuta nel terzo motivo di ricorso pretende di attribuire una diversa valutazione delle prove, e come tale, per quanto sopra esposto, è inammissibile. 1.2 Quanto al requisito degli artifici e raggiri, gli stessi sono stati individuati non solo nell'aver posto in vendita una autovettura poi mai consegnata, ma anche nell'aver fornito all'acquirente rassicurazioni sulla consegna del bene dicendo che lo stesso era già disponibile, e nel proporre poi la consegna di altra autovettura, in realtà di proprietà di un terzo; trattasi di mctivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, sulle quali non è pertanto ammesso sindacato di legittimità, e che esclude che nel caso in esame si possa parlare di inadempimento di tipo soltanto civilistico. A tale proposito è stato precisato che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che l'atto compiuto integra proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame: i ricorrenti hanno infatti dapprima rassicurato l'acquirente sulla consegna del bene, inducendolo così ad effettuare il versamento del prezzo, dichiarando di avere la disponibilità e l'intenzione di vendere un bene che in realtà non avevano; del tutto generico è poi l'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inarnmissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Ag
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