CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7631/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 208, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- econtro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresentae difende -controricorrente- nonchè contro 2RPLUS [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 277/2022 depositata il 16 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevatoche: Per quanto qui interessa, il Tribunale di Roma, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., emetteva il decreto ingiuntivo n. 14158/2013 con cui ordinava al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Meduna di pagare alla ricorrente la somma di euro 1.004.637,70, oltre interessi legali e spese, per fatture attinenti a somministrazione di energia elettrica nel periodo gennaio 2001-agosto 2007. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, negando il debito attribuitogli; controparte si costituiva, insistendo, ponendo in subordine domanda ex articolo 2041 c.c. e chiedendo l’autorizzazione di chiamare in causaa manleva [OSCURATO:SOCIETA]., che si costituiva a sua volta resistendo. Interveniva poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo l’estromissione diEdipower ex articolo 111 c.p.c. Con sentenza del 4 ottobre 2016 il Tribunale, accogliendo l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivoe rigettava ogni altra domanda della opposta . [OSCURATO:PERSONA] presentava appello; interveniva nel conseguente giudizio 2 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mediante la procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito dell’appellante, concludendo conformemente a quest’ultima e chiedendone l’estromissione; resistevano rispettivamente il Consorzio, [OSCURATO:PERSONA] -che proponeva pure appello incidentale condizionato –e [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA] - anch’essa proponente appello incidentale condizionato -. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2022, rigettava l’appello principale, ritenendo quindi assorbiti quelli incidentali condizionati, e pronunciando le conseguenti condanne alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi; si sono difesi con rispettivo controricorso il Consorzio,[OSCURATO:PERSONA] e A2A. Hanno depositato memoriala ricorrente, il Consorzio e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo laricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 45 e 46 r.d. 1775/1933, del DPCM 6 febbraio 2004, dell’articolo 11 d.l. 35/2005 come modificato dalla l. 80/2005, degli articoli 2 e 3 l. 481/1995, dell’articolo 2.4 della delibera n. 70/1997, degli articoli 72 e 73.1 della delibera n.5/2004, delle delibere nn. 148/2004, 217/2005, 286/2005, 204/1999, 228/2001, 5/2004 e 248/2007 - tutte delibere di ARERA - , degli articoli 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e discusso ai sensi dell’articolo 360 n.5 c.p.c. in relazione agli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697c.c. 1.1 Lamenta che il giudice d’appello ha ritenuto non pertinente il richiamo al DPCM 6 febbraio 2004e alla l. 80/2005 di conversione del d.l. 35/2005 e al le delibere AEEGSI pronunciate in base al “predetto contesto normativo” riguardanti le tariffe agevolate e il rimborso a chi è avente diritto da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico della differenza tra queste e quelle di mercato, reputando invece che il diritto del Consorzio alla somministrazione gratuita derivi dagli articoli 45 e 46 r. d. 1775/1933 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). 1.2 Deduce di non avere contestato che il Consorzio ha diritto ad essere indennizzato ex articolo 45 cit., ovvero “di non subire conseguenze dal rilascio in favore di [OSCURATO:PERSONA] della concessione della derivazione delle acque e dalla realizzazione della centrale idroelettrica” ricevendo la fornitura di una “quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata”. Si sarebbe,invece, soltanto affermato che, per la liberalizzazione del mercato dell’energia, “il Legislatore e la Autorità di regolazione hanno modificato le modalità attraverso cui ottenere lo stesso risultato”. Si sarebbe “passati da un meccanismo attraverso il quale l’obiettivo era raggiunto prevedendo che il Consorzio non procedesse al pagamento della energia somministratagli prima dal produttore e poi dal distributore locale, i quali ottenevano il rimborso del controvalore della stessa energia da parte della CSEA, ad un diverso meccanismo per cui il Consorzio deve pagare l’energia alla società di vendita che lo somministra e ne ottiene il rimborso da parte della CSEA”;e questo, in base alle citate delibere, si applicherebbe “anche agli utenti sottesi” in forza degli articoli 45 e 46 T.U. Inoltre, il riferimento di ARERA ad aliquote delle componenti tariffarie non significa “escludere dall’ambito di applicazione delle delibere le somministrazioni in cui il beneficiario goda di un’esenzione pari al 100% delle stesse componenti tariffarie”. 2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. ex articolo 360 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto discusso e decisivo ex articolo 360 n.5 c.p.c. in relazione agli stessi articoli. Lamenta di avere“reiteratamente affermato” di avere provato la correttezza di quanto sostenuto riguardo alla modificazione delle modalità di attuazione del diritto del Consorzio a non essere pregiudicato dal rilascio di una nuova concessione di derivazione delle acque a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi di ricevere somministrazione gratuita di energia per evitare il pregiudizio; la prova - riconosciuta da CSEA e da ARERA - sarebbe stata documentale , e pertanto si richiamano i documenti prodotti “in giudizio” (ricorso, pagine 30-32 sub a, e pagine 32-34 sub b). 3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2558 c.c., 45 e 46 r.d. 1775/1933, 2501ss., 2506 ter, 2506 quater, 1362 c.c., 1 d.lgs. n. 79/1999 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 n.3 c.p.c. 3.1 Lamenta che il giudice d’appello ha dichiarato che l’attuale ricorrente è succeduta nelle convenzioni in quanto, nell’atto di scissione con cui le è stato assegnato da e-distribuzione S.p.A. “il ramo di azienda avente ad oggetto la vendita di energia ai soggetti aventidiritto ad essere somministrati” in quel che all’epoca era denominato mercato vincolante e attualmente servizio di maggior tutela, è stabilito che “è stata costituita [OSCURATO:PERSONA] spa destinata ad esser beneficiaria del ramo costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relative alla vendita di energia elettrica ai clienti finali” e che “all’art. 3 del medesimo atto è previsto: ove la destinazione di attività o passività, di diritti od obblighi, non sia desumibile dal progetto di scissione i medesimi elementi s’intenderanno assegnati alla società beneficiaria ove siano inerenti al ramo d’azienda oggetto di scissione” e altresì che “sempre all’art.3 sub F è previsto che vengono trasferiti con il ramo d’azienda tutti i diritti, gli obblighi ed i rapporti giuridici in generale…”.Da tutto questo il giudice d’appello ha ritenuto l’attuale ricorrente succeduta ex articolo 2558 c.c. nei rapporti in cui era parte [OSCURATO:SOCIETA]., incluso l’obbligo per legge alla fornitura gratuita e comprese le convenzioni che di questa determinavano la soglia di gratuità e la durata, “non essendovi dubbio che la previsione di gratuità … attiene alla vendita di energia elettrica ai clienti finali”. 3.2 Lamenta trattarsi di affermazione errata, essendo “pacifico” che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe assegnato a e - distribuzione S.p.A. “il solo ramo di azienda avente ad oggetto la distribuzione della energia e la sua vendita ai soggetti aventi diritto ad esser somministrati nell’ambito del mercato vincolato” e avrebbe trasferito i rami d’azienda relativi alla produzione di energia “a diversi soggetti”, in particolare conferendoa [OSCURATO:SOCIETA] “la centrale idroelettrica cui si riferiscono le Convenzioni”;ed e - distribuzio ne av r e bbe assegnato alla ricorrente il solo ramo d’azienda relativo alla “vendita di energia ai soggetti aventi diritto ad esser somministrati nell’ambito del … mercato vincolato”. S arebbe pure pacifico che l’obbligo di somministrazione gratuita per la nuova concessione si sarebbe trasferito da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. Da tutto ciò deriverebbe che l’obbligo di somministrare gratuitamente energia al Consorzio sarebbe “collegato alla attività di produzione della energia e non anche alla attività di vendita”, per cui non sarebbero applicabili i “criteri di imputazione indicati al primo alinea dell’art. 3 dell’atto di scissione”, onde sulla base dei contenuti di questo non sarebbe sostenibile la successioneex articolo 2558 c.c. della ricorrente nelle convenzioni e pertanto nell’obbligo di somministrare gratuitamente energia al Consorzio. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 1498 c.c., 45 e 46 r.d. 1775/1933 e 1 d.lgs. 79/1999 in relazione all’articolo 360 n.3 c.p.c. Nell’atto d’appello la ricorrente aveva “ribadito che … le Convenzioni erano nulle per difetto di causa nella parte in cui prevedono la stessa somministrazione da parte della deducente”: su questo però il giudice d’appello non avrebbe “ritenuto di dover spendere una sola parola”. Considerando allora la fondatezza del motivo e tale omessa pronuncia, si sostiene che nella somministrazione di energia da parte della ricorrente e nella concessione di derivazione delle acque non vi sarebbe “alcuna relazione”, in quanto il soggetto onerato dell’indennizzare il Consorzio sarebbe il concessionario e quindi, nel periodo de quo, [OSCURATO:SOCIETA]; per di più le convenzioni sarebbero “oggettivamente prive di causa” essendo la ricorrente “tenuta a somministrare energia senza ricevere alcuna controprestazione o utilità”. 5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 45 e 46 r.d. 1775/1933, 2558 c.c. e 106 c.p.c. La corte territoriale ha rigettato anche la domanda dell’attuale ricorrente di essere tenuta indenne da A2A e di Cellina , neg ando che essa possa essere gravata dell’obbligo di fornitura gratuita ex lege , “ riguardando tale obbligo esclusivamente la società venditrice”. Erroneo sarebbe invece affermare che l’obbligo riguardasse la società di vendita. L’obbligo di somministrare gratuitamente a favore del Consorzio deriverebbe “pacificamente”dalla realizzazione della centrale idroelettrica, la quale, all’epoca in cui avvennero le somministrazionidi cui alle fatture insolute, “era di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] ed oggi è di proprietà di Cellina”:società , queste, che si sarebbero avvantaggiate e ancor oggi si avvantaggerebbero della sottensione degli impianti del Consorzio, onde dovrebbero farsi carico dell’indennizzo ex articoli 45 e 46 T.U.dovuto al concessionario sotteso. 6. Ilprimo motivo si correla al primo motivo d’appello , sul contenuto del quale il ricorso (pagine 15-24) non patisce inammissibilità,peraltro pure la stessa corte territorialeoffrendone una sintesi assai chiara (sentenza, pagine 10- 11). 6.1 Dopo avere appunto sintetizzato il primo motivo del gravame , il giudice d’appello dichiara di ritenerlo privo di fondatezza, e in primis trascrive, affermando di condividerlo, comeaveva motivato il primo giudice per rigettare la domanda monitoriamente introdotta dall’attuale ricorrente (sentenza, pagine 14-17), per poi aggiungere le proprie “osservazioni” sulla base delle quali condivide la decisione del Tribunale (sentenza, pagine 17-20). In particolare, nelle sue “osservazioni” la Corte d’appello conferma l’applicabilità nella fattispecie dell’articolo 45 r.d. 1775/1993 (sentenza, pagina 17), che è opportuno richiamare quanto al primo e al secondo comma: “1. Quando una domanda di concessione per un’importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. 2. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti …”. Si tratta, dunque, della c.d. sottensione: sopravvenienza di una nuova concessione incompatibile con l’utenza dell’acqua fino ad allora fruita, che suscita un indennizzo costituente obbligo del nuovo concessionario, il quale viene gravato, in forza degli articoli 45 e 46 r.d. 1775/1933, di un debito ex lege, come insegna S.U. 95/1985, invocata anche dal giudice d’appello. 6.2 La corte territoriale, rilevato che questo intervento nomofilattico afferma altresì che di questo debito ex legedel nuovo concessionario “compete alle parti stabilire convenzionalmente la quantità di energia ed i limiti temporali”, compie una ricostruzionedei fatti, che si snoda in una serie di convenzioni dirette proprio a regolare la quantità dell’oggetto dell’obbligo e la sua durata -sentenza, pagine 17ss. -; e in tal modo perviene ad affermare che, con ta le serie di convenzioni tra l’Enel e il consorzio,l’Enel “ha concordato che la fornitura gratuita dell’energia durerà fino alla scadenza del decreto che ha assentito la derivazione d’acqua in questione , risultando pertanto ininfluente ai fini della ritenuta gratuità dell’energia … l’eccepita inopponibilità/nullità dalle suddette Convenzioni, risultando la gratuità derivante direttamente dalla legge, mentre le Convenzioni riguardano solamente i limiti di quantità e di durata dell’erogazione di energia gratuita”. Rimarca altresì il giudice d’appello che non sono pertinenti, pur avendoli l’appellante richiamati, il DPCM 6 febbraio 2004, la l. 80/2005 di conversione dei d.l. 35/2005,le delibere AEEGSI emesse in base a queste norme, riguardanti le tariffe agevolate nonché il rimborso della differenza tra le tariffe agevolate e quelle di mercato a favore dei soggetti aventi diritto, né rileva il d.l. 73/2007, convertito nella l. 125/2007, dal momento che “il Consorzio non può considerarsi acquirente” (sentenza, pagine 18-19). 6.3 Tutte queste– specifiche e limpide - argomentazioni non sono fronteggiate dal motivo in esame, che, in sostanza, si riduce a sostenere che, pur avendo il consorzio il diritto alla somministrazione gratuita ex lege(articoli 45 e 46 T.U.), la ricorrente stessa avrebbe“semplicemente affermato, peraltro dimostrandolo documentalmente come meglio argomentato nel successivo motivo di ricorso, che, in conseguenza della liberalizzazione del mercato della energia, il Legislatore e la Autorità di regolazione hanno modificato le modalità attraverso cui ottenere lo stesso risultato”, id estintroducendo un diverso meccanismo per cui il consorzio “deve pagare l’energia alla società di vendita che lo somministra e ne ottiene il rimborso da parte della CSEA”, per cui sarebbe “errata” l’affermazione del giudice d’appello della inconferenza, ex articoli 45 e 46 cit., “della normativa primaria e secondaria indicata dalla ricorrente”. La “normativa primaria e secondaria”è da intendersi sia quella della rubrica del motivo; peraltro, non si può non rilevare che il motivo è del tutto generico e assertivo, non censurando con la necessaria concreta specificità la ricostruzione del quadro giuridic o operat a dal giudice d’appello (nelle pagine 17 - 19 della sentenza), limitandosi invece la ricorrente, in ultima analisi, a dichiarare che ora il meccanismo è “diverso”, pur essendo rimasto “non … contestato” il diritto di controparte all’indennizzo ex articolo 45 cit.6.4 Già questo dimostra l’inconsistenza del motivo, e precisamente, anzi, induce a qualificarlo inammissibile per tale genericità. Non può d’altro canto sottacersi che l’articolo 45 cit., ut supra riprodotto, prevede un’indennità, per così dire, completa e assoluta, dal momento che “il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata”: al contrario, nell’ottica della ricorrente, dovrebbeattivarsi nel nuovo sistema proprio chi ha dovuto subire una sottensione, perché comunque dovrebbe pagare tutta l’energia, e pertanto pure quella precedentemente elargitagli a titolo gratuito dal concessionario per “reintegrare” la sua situazione dopo la sottensione subita. E anche se di quanto pagato il soggetto verrà ad ottenere il rimborso da CSEA, ciò non toglie che la sua situazione ve rr e bbe deteriorata, ovvero seguendo l’interpretazione della ricorrente non si tratterebbe di una mera modifica della modalità di“recupero” dopo la sottensione, giacché il soggetto dovrebbecompiere un esborso per poter poi ricevere la stessa somma da un altro soggetto: il che significa che il soggetto sotteso dovrebbe attivarsi per pagare quel che non deve per legge - interpretazione del sistema, quella della ricorrente, che appare dunque profondamente illogica, prima ancora che illegittima -, e che altresì ver rebbe anche esporsi, oggettivamente, a un eventuale adempimento tardivo dell’obbligo restitutorio da parte del soggetto (ora CSEA) cosìintrodotto nella sequenza giuridica. Il motivo, dunque, non ha alcun pregio. 7. Quanto al secondo motivo, ne è evidente la sostanza inammissibilmente fattuale, in quanto consiste in una ricostruzione del contenuto di documenti che la ricorrente avrebbe prodotto in giudizio (ricorso, pagine 30-35); considerata poi la pluralità dei documenti invocati, è evidente che il riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. non è sostenibile, in quanto si è dinanzi non all’omesso esame di un elemento fattuale, bensì dinanzi alla pretesa carenza di esame di tutto un compendio probatorio.Deve porsi ulteriormente in rilievocome nell’esame di quest’ultimo che il giudice d’appello abbia ampiamente svolto una ricostruzione fattuale, oltre che normativa, della vicenda, alle pagine 18-20 della sentenza. 8. Il terzo motivo attiene in sostanza alla questione della successione ex articolo 2558 c.c., e anche questo trova l’effettivo suo nucleo in una illustrazione di dati fattuali relativi al contenuto dell’atto di scissione, per negare appunto la successione stessa (ricorso, pagine 36 - 39), conseguendo così la stessa inammissibilità del motivo precedente. Va altresì osservatoche la corte territoriale offre una motivazione specifica in ordine all’accertamento fattuale rappresentato dal contenuto della scissione parziale, da cui poi ha dedotto, in termini corretti di diritto, l’applicabilità dell’articolo 2558 c.c. (si veda a pagina 19-20 della sentenza). 9.1 Riguardo al quarto motivo, questo richiama la doglianza dell’attuale ricorrente, proposta in appello, per cui le convenzioni relative all’obbligo di somministrazione gratuita dell’energia al consorzio sarebbero state “nulle per difetto di causa nella parte in cui prevedono la stessa somministrazione da parte della deducente”; e il richiamo è talmente conciso che, in effetti, il motivo non raggiunge la soglia dell’autosufficienza. Èinoltre significativo che il motivo, con la nota 38, indica come contenuto della doglianza “ad esempio, pagina 20 e seguenti dell’atto di citazione in appello”: segnaleevidente di una impostazione non corretta in ordine appunto all’autosufficienza. 9.2 A ciò si aggiunge la genericità assertiva delle affermazioni con cui il motivo si conclude (ricorso, pagina 40: il soggetto onerato a indennizzare sarebbe [OSCURATO:SOCIETA] e le convenzioni sarebbero prive di causa perché la ricorrente ne sarebbe tenuta a somministrare senza controprestazione/utilità) dopo avere dichiarato (pagina 39) che il giudice d’appello non avrebbe “ritenuto di dover spendere una sola parola” sulla nullità delle convenzioni per difetto di causa. Nella rubrica, in ef f e tti, viene immediatamente denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.: se, però, si ritiene ammissibile il motivo in parte qua, lo si deve comunque qualificare infondato, dal momento che la sussistenza della causa delle convenzioni si evince dalla ricostruzione, già sopra richiamata, della vicenda in termini di fatto e di diritto espletata dal giudice d’appello, in particolare affermando specificamente (pagine 18-19) che, da quanto fino ad allora evidenziato, “deriva che, con le indicate Convenzioni, [OSCURATO:SOCIETA]. ha pattuito la soglia di gratuità della fornitura di energia elettrica e la durata dell’obbligo di legge e nell’osservanza dei criteri dell’art. 46 cit. ha concordato che la fornitura gratuita dell’energia durerà fino alla scadenza del decreto che ha assentito la derivazione d’acqua in questione , risultando pertanto ininfluente ai fini della ritenuta gratuità dell’energia elettrica … l’eccepita inopponibilità/nullità delle suddette Convenzioni, risultando la gratuità derivante direttamente dalla legge, mentre le Convenzioni riguardano solamente i limiti di quantità e di durata dell’erogazione di energia gratuita”. 10.Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il rigetto della domanda di manleva lato sensunei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] prima e di Cellina in seguito. S i tratta, ictu oculi, di una doglianza generica , in cui, a cca n t o a d argomenti fattuali sulla proprietà, si sostiene semplicemente che, in considerazione del dato - fattuale oltreche generico - del vantaggio che avrebbero avuto tali soggetti, sarebbero questi che “devono … farsi carico dell’indennizzo dovuto ex art.li 45 e 46 del [OSCURATO:PERSONA] al concessionario sotteso”, aggiungendo per concludere - e non se ne comprende la pertinenza -che nessuna norma avrebbe vietato a [OSCURATO:SOCIETA] di stipulare con qualsiasi società di vendita operante sul mercato “un contratto per la somministrazione di energia in favore del punto di consegna che alimenta le pompe che garantiscono al Consorzio l’acqua che ha diritto di derivare” e che nessuna norma le avrebbe altresì vietato “di anticipare e/o di rimborsare al Consorzio il costo dell’energia dallo stesso sostenuto per alimentare le stesse pompe” (ricorso, pagina 42). Oltre ad essere generico e fattuale, quest’ultimo argomento appare appunto anche eccentrico, considerato che il giudice d’appello ha escluso il subentro di [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di una ragione del tutto diversa, affermando (sentenza, pagina 20) - dopo avere accertato il rapporto di successione ex articolo 2558 c.c. dell’attuale ricorrente con [OSCURATO:SOCIETA]., “compreso l’obbligo ex legealla fornitura gratuita e comprese le convenzioni che ne determinavano la soglia di gratuità e la durata, non essendovi dubbio che la previsione di gratuità di cui è causa attiene alla vendita di energia elettrica ai clienti finali” - che “sotto il medesimo profilo” [OSCURATO:SOCIETA], “per la natura dell’attività svolta, di produzione elettrica, non può essere destinataria dell’obbligo di fornitura gratuita ex lege , riguardando tale obbligo esclusivamente la società venditrice”, da ciò derivando “anche l’infondatezza delle domande di garanzia e di manleva svolte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. 11. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come dispositivo, a ciascuna delle parti controricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condannala ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ; in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l . ; in complessivi euro 18.200,00, di cui euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. Ai s