CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 058UVP0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (con alias) ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste il 22 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Udine il 16 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 20 giugno 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) al mancato riconosci- mento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; b) ed alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero, ad avviso del ricorrente, i presupposti. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestasnente infondato. Entrambe le doglianze, infatti, sono meramente riproduttive di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostru- zione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (alle pp. 3-10), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in ter- mini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d