CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cecconi-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Prato nel procedimento n. R.G.1533/2023, depositato il 15/05/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in cui si dà atto che tra le parti èintervenuto un accordo conciliativo con la espressa previsione dellarinuncia al ricorso e compensazione delle spese di lite;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’intervenuta conciliazione anchesulle spese; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 13222/2025Numero sezionale 657/2026Numero di raccolta generale 18659/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, il 08/06/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]