Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23639/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8255/2025 depositata il04/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Numero registro generale 26188/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 23639/2026Data pubblicazione 21/07/2026Così deciso in Roma, il 15/07/2026Luca Varrone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.8255/2025 depositata il04/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Numero registro generale 26188/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 23639/2026Data pubblicazione 21/07/2026Così deciso in Roma, il 15/07/2026Luca Varrone