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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 22502/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37776/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Pordenone, Piazza del Cristo n. 3. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma , via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 218/2019, pubblicata in data 16 aprile 2019, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , proprietario di taluni fondi siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al fl. 26, mappali 196, 103, 113 e 203) ha convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] V idotto , titolare delle partt. 101 e 204, chiedendo di accertare l'esatta linea di confine tra le rispettive proprietà e di condannare il convenuto al rilascio della porzione abusivamente occupata.

Oggetto: regolamento di confini [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, proponendo riconvenzionale per far accertare l’esistenza di una servitù di passaggio acquisita per destinazione del padre di famiglia in favore della part. 101 e a carico delle part. 113 e 196 e per far dichiarare l’usucapione della proprietà della part. 203.

Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto unicamente la domanda principale, individuando il confine tra le rispettive proprietà.

La pronuncia è stata confermata in appello, evidenziando che : a) la deduzione dell’appellante secondo cui il passaggio era stato esercitato a titolo di comproprietà, essendo la strada comune poiché costituita ex collatione privatorum agrorum, era tardiva; b) l’atto di compravendita del 2 dicembre 1967 , ossia il titolo costitutivo del diritto di transito, prevedeva esclusivamente una servitù di passaggio a favore degli acquirenti, trasmessa per successione ereditaria al Ferrari , previsione che sarebbe stata superflua ove la strada fosse stata comune; c) la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era munita di altro accesso, mancando una situazione di interclusione che giustificasse l’imposizione di una servitù coattiva, neppure richiesta; d) nonostante il rinnovo della c.t.u. di primo grado, anche il secondo consulente aveva confermato l’individuazione del confine operata dal tribunale, stabilendo che i picchetti di delimitazione erano stati correttamente posizionati; e) la servitù non era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, sia per l’assenza di opere apparenti destinate al suo esercizio, sia perché l’unico proprietario aveva diversamente disposto nell'atto di compravendita del 1967, prevedendo la costituzione di una servitù consensuale, a favore - non a carico -del preteso fondo servente.

Quanto all’acquisto della proprietà della part. 203 per usucapione, la sentenza ha posto in rilievo che il bene era stato utilizzato inizialmente per mera tolleranza e poi a titolo di detenzione in virtù di un contratto di affitto, mancando agli atti la prova del compimento di atti di interversione.

La cassazione della sentenza è chiesta da Angelo V idotto con ricorso affidato adotto motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria illustrative.

2. E’ inammissibile l’eccezione di carenza di interesse alla proposizione della domanda principale, sollevata dal ricorrente nella memoria illustrativa sull’assunto che gli immobili oggetto di lite sarebbero separati da una strada di accesso la cui presenza eliminerebbe ogni incertezza circa la delimitazione dei fondi e l’utilità stessa dell’esperimento dell’azione di regolamento dei confini, essendo proposta una nuova questione di fatto di cui non si è discusso nel giudizio di merito e una diversa descrizione dello stato dei luoghi, in contrasto con le conformi conclusioni raggiunte in entrambi i gradi di causa.

3. I l primo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per avere il giudice ritenuto inammissibile la domanda di accertamento del diritto di passaggio in virtù di una comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum sulla strada interpoderale, senza minimamente dar conto delle ragioni della decisione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 345, commi primo e secondo, e 112 c.p. c . , sostenendo che la domanda di accertamento del diritto di transito in forza di communio ex collatione privatorum agrorumdella strada non poteva considerarsi nuova, poiché l'esistenza di un tracciato comune era stata già allegatoin primo grado ed emergeva dalla nuova regolamentazione dei confini tra i rispettivi fondi.

I due motivi sono infondati.

La declaratoria di tardività della domanda di accertamento di una comunione della strada, sostanziando un error in procedendo, rileva in sé, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventualemotivazione del giudice di merito; l’ammissibilità della domanda può esser scrutinata autonomamente da questa Corte con pienezza di cognizione, quale giudice del fatto processuale (Cass. 21994/2019; Cass. 16164/2015; Cass.8069/2016; Cass. 20716/2018).

La pronuncia impugnata è, però, sul punto conforme a diritto.

La proprietà e gli altridiritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddettidiritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che neforma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con idiritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non svolge, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione delladomanda, ma è rilevante ai soli fini della prova (Cass. 2089/2007; Cass. 15915/2007).

Tuttavia, proposte domanda di costituzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, diservitù di passaggio e di inibitoria delle turbative al suo esercizio, dà luogo a "mutatio libelli", preclusa in sede di gravame la deduzione, a fondamento deldiritto di passaggio, del diritto di comproprietà.

Ciò si spiega per il fatto che, ove sia rivendicata la comproprietà sulla porzione su cui sarebbe stato esercitato il transito, non è più chiesta la tutela del medesimo diritto reale inizialmente preteso (la servitù di passaggio), sia pure sulla base di un titolo costitutivo diverso, ma l'accertamento di un diverso diritto erga omnes, il che muta gli elementi costitutivi della domanda (Cass. 11930/2000; Cass. 15885/2005; in tal senso, specificamente, Cass.13568/2008, secondo cui incorre nel vizio di ultra - petizione, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., il giudice del merito che, investito della richiesta di tutela di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, accolga la domanda, disponendo il ripristino dei luoghi, sul presupposto che tra le parti in causa, titolari di fondi limitrofi, sussista un diritto di proprietà comune sulla strada in quanto costituita "ex collatione privatorum agrorum", perché, in tale modo, sono rilevate questioni estranee all'oggetto del giudizio ed è posto a base della pronuncia un diritto diverso da quello vantato).

Avendo il ricorrente rivendicato l’acquisito di una servitù di passaggio sulla strada interpoderale, non poteva in alcun caso pretendere di far dichiarare che il passaggio fosse stato esercitato a titolo di proprietà, venendo a mutare inammissibilmente il contenuto della domanda.

4. Il terzo m otivo di ricorso denunci a l'omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 5, c.p.c., lamentando che la pronuncia di appello, nell’individuare la linea di confine, avrebbe trascurato molteplici circostanze di fatto idone e a determinare una soluzione diversa da quella assunta, ossia che: a) i danti causa di Ferrari avevano redatto e presentato per il tramite del geometra Cusin un primo frazionamento del 1967, allegato alla perizia depositata unitamente alla pratica edilizia per la costruzione di una costruzione sul mappa le n. 196 , da cui risultavano chiaramente individuati i confini con misurazioni più accurate di quelle fatte proprie dal giudice di merito; b) nel suddetto frazionamento del 1967 la strada interpoderale posta a cavallo tra i confini degli attuali mappali 101 e 196 era stata correttamente rappresentata graficamente con una linea tratteggiata; c) il mappale n. 100 era stato ceduto dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] alla figlia, il che provava che a que st'ultima era stata conferita anche metà della superficie per creare una strada comune; d) nel punto di confine tra le partt. 100 e 196, la strada interpoderale era stata rappresentata a cavallo dei mappali anche nella mappa catastale in vigore sino al 1978; e) i resistenti avevano riconosciuto a pagina 23 della prima memoria dell'ex articolo 186 c.p.c. che la strada di accesso alla proprietà, acquistata dai genitori dell'attore, attraversava una striscia della part. 204 lungo tutto il confine con la n. 102 di proprietà di terzi e quindi si dipanava lungo il tratto iniziale della part. 101 fino ad immettersi in un cortile, proseguendo fino al fabbricato eretto sul mappale 196 ora di proprietà dell'attore, interessando con metà della carreggiata la striscia di tale ultimo fondo, a confine con il mappale 101, sporgente rispetto al confine con la part. 102, rendendo comprensibile il contenuto delle planimetrie.

Il motivo è inammissibile.

Si dà conto anche in ricorso che entrambe le sentenze hanno individuato in modo conforme la linea di confine tra le rispettive proprietà e che peraltro, anche il primo consulente, pur senza allegarli alla relazione, aveva esaminato i frazionamenti, acquisiti e poi posti dal secondo c.t.u. a fondamento della esatta individuazione della linea di confine.

La Corte di merito ha rivalutato, dunque, proprio gli elementi già presi in considerazione in primo grado, confermando la pronuncia del Tribunale.

La censura è, pertanto, inammissibile già alla luce del disposto dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. 26774/2016; Cass.20994/2019; Cass. 8320/2022; cfr. anche Cass. 7724/2022 , secondo cui la preclusione in ordine alla possibilità di far valere in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo opera quando la decisione di secondo grado è, riguardo ad una data circostanza oggettiva, ad un determinato fatto storico, interamente corrispondente a quella di primo grado, o quando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice).

Per giunta, il giudice di appello ha proceduto all’individuazione del confine sulla base degli elementi che ha ritenuto – con apprezzamento incensurabile - muniti di maggior forza probatoria, restando esclusa anche sotto tale profilo la violazione denunciata, poiché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).

5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 1062, comma secondo, c.c., sostenendo che può ritenersi preclusa la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia solo qualora la disposizione dell'iniziale unico proprietario riguardi il medesimo diritto risultante dalla situazione dei luoghi, ben potendo coesistere due servitù reciproche , una pattizia , l'altra per destinazione del padre di famiglia, se ciascuna di essi soddisfi distinte utilità.

Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se nell'intenzione dei contraenti la servitù costituita per contratto riguardasse il medesimo tracciato invocato dal Vidotto a fondamento del diritto di passaggio acquisito ai sensi dell’art. 1062 c.c., accertamento cui si sarebbero sottratte entrambe le sentenze.

La servitù fondata su titolo sarebbe diversa da quella acquistata per destinazione del padre di famiglia perché : a) il diritto fondato sul contratto era a carico dei fondi Vidotto, mentre la servitù oggetto di causa era stata costituita a favore dell’immobile de l ricorrente; b) il diritto di passaggio era sorto in virtù della compravendita del 1967 tra [OSCURATO:PERSONA], la figlia e il genero, con cui erano stati alienati i mappali numeri 100 a, 103 e 11 3 / a (attualmente riuniti nella part. 196), precisando che per acce dere alla strada Pradolino la proprietà compravenduta avrebbe avuto diritto di servitù di passaggio per qualsiasi uso sulla interposta proprietà del venditore, volendo le parti riferirsi alla metà della strada interpoderale che ricadeva nel mappale 100/B, limitatamente alla sola adiacenza con il mappale 196, ossia frontalmente e con riguardo all’immobile oggetto di transazione; d) la servitù di cui il Viadotto reclamava la costituzione a proprio favore del proprio fondo sui mappali 113 e 196 era diversa da quella costituita per contratto, derivando dall'obiettivo stato dei luoghi esistenti al momento della compravendita del 1967 e della successiva divisione del 1979.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell'articolo 1062, comma secondo, c.c., contestando alla C orte di merito di aver escluso l'esistenza di opere apparenti al momento della divisione dei fondi dimostrative dello stato di asservimento delle distinte p orzioni, originariamente in capo all'unico proprietario, in contrasto con le risultanze istruttorie, data l’indiscussa presenza di una strada interpoderale risultante dai rilievi fotogrammetrici acquisiti dal consulente.

I due motivi sono infondati.

Va evidenziato che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - che si determ ina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale, ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - ha per presupposto che due fondi (o due porzioni del medesimo immobile), appartenenti in origine allo stesso proprietario (o agli stessi comproprietari), siano stati posti dallo stesso (o dagli stessi) in una situazione di subordinazione, dell'uno rispetto all'altro, idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale (Cas s . 3399/1999; Cass. 10425/2001; Cass.24849/2005).

Su tale premessa, la part. 101 – di proprietà del Vidotto – poteva beneficiare della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. solo se le porzioni rimaste in capo al venditore (partt. 196 e 113) fosse ro già asservite a vantaggio della prima al momento della separazione dei fondi, asservimento che doveva risultare da opere poste nell’utilità del preteso fondo dominante, ma anche tale preliminare situazione di fatto è stata esplicitamente esclusa dalla Corte distrettuale , unitamente all’ulteriore presupposto della presenza di opere visibili destinate all’esercizio del diritto, non potendo invocarsi l’operatività dell’art. 1062 c.c. (cfr. sentenza, pag. 13), Quanto, difatti, all’apparenza della servitù, non era decisiva l’esistenza in sé della strada: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale requisito, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate all’esercizio del transito e tali da rivelare, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, condizioni che, con motivato apprezzamento delle risultanze processuali, la Corte di merito ha giudicato, nello specifico, del tutto insussistenti (Cass. 11834/2021; Cass.7004/2017; Cass. 25355/2017).

6. Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sostenendo che la Corte di appello, pur ritenendo rilevante il capitolo delle prova per testi n. 3 volto a provare l’interversione del possesso relativamente alla part. n. 203, non ne abbia disposto l’ammissione, avendo respinto la domanda di usucapione della proprietà senza tener conto delle ulteriori precisazioni contenute nella memoria istruttoria, con cui era stato evidenziato che il ricorrente aveva proceduto alla realizzazione di un fosso attorno al fondo destinato al passaggio, impedendone a terzi l’utilizzo.

Lacensura è infondata.

La ritenuta genericità della prova esprime una ratio aggiuntiva, non esclusiva, che ha condotto al rigetto della domanda, fondato sulle restanti risultanze processuali.

La sentenza ha ritenuto che il ricorrente avesse posseduto per mera tolleranza, considerati i rapporti di parentela tra le parti, e quale detentore a far data dal perfezionamento di contratto di affitto concluso nel 1992 tra la madre del Ferrari e la moglie del Vidotto.

Il ricorso propone di diversamente interpretare il capitolo di prova e le successive precisazioni della memoria istruttoria, in modo da riconoscere che la creazione di un fossato attorno dell’area in contestazione (ed il successivo suo inglobamento - con modalità neppure specificate - nell’adiacenza dell’opificio artigianale sulla part. 101) integrasse un atto di interversione e di imposizione di un possesso uti dominus, trattandosi, tuttavia, di co nclusione non munita di autonoma evidenza, specie alla luce delle indicazioni riportate a pag. 25 del ricorso ed in carenza di una più compiuta descrizione della situazione di fatto e dell’attività svolta come idonea a valere come opposizione fatta al proprietario in modo da manifestare l’intenzione di escluderlo dall’uso dell’immobile: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 11457/2007; Cass. 4369/2009; Cass. 5377/2011; 5654/2017; Cass. 16214/2019).

Si è invece detto che la Corte di merito ha respinto la domanda sia alla luce dei rapporti di parentela tra le parti, sintomatici dell’esercizio del transito per mera tolleranza, sia per effetto della stipula, nel 1992, di un contratto di affitto (incompatibile con l’intervenuta usucapione del bene), costitutiva di una situazione di mera detenzione in epoca successiva ai fatti dedotti ad oggetto della prova (risalenti al 1979).

7. Il settimo motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014 e dell'articolo 15, comma primo, lettera d), c .p.c., per aver la sentenza condannato il ricorrente al pagamento di € 9515,00 a titolo di speseprocessuali di secondo grado, non tenendo conto del valore della domanda come risultante dalle visure catastali e dalla perizia estimativa dimessa in atti, valore che non era stato mai contestato.

Il motivo è fondato.

Nel dichiarare il valore della causa ai fini del versamento del contributo unificato, l’appellante aveva depositato una perizia di parte con i relativi allegati (visure immobiliari), da cui era evincibile il reddito dominicale sia per la zona confinaria, che la part. 203 oggetto d ella domanda di usucapione, per un importo che in applicazione dei coefficienti di legge (art. 15 c.p.c.), assommava ad € 2454,00.

Anche ai fini della liquidazione delle spese processuali, nelle controversie relative a beni immobili trova applicazione il criterio fissato dall’art. 15 c.p.c., occorrendo considerare il reddito dominicale o la rendita (da moltiplicare secondo determinati parametri), ove risultanti dagli atti.

Solo in assenza sia dell'uno che dell'altra, il valore della causa va determinato in base agli elementi disponibili mentre, ove non emergano concreti ed attendibili elementi per lastima, la lite deve ritenersi di valore indeterminabile (Cass. 7615/1997; Cass. 13567/1999; Cass. 10810/2015).

E’–di conseguenza- accolto il settimo motivo di ricorso, con rigetto di ogni altra censura; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può esser decisa nel merito, con liquidazione delle spese di appello in dispositivo e con compensazione delle spese di legittimità, data la parziale fondatezza del ricorso.

P.Q.M. accoglie il settimo motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di appello, liquidate in € 3200,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37776/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Pordenone, Piazza del Cristo n. 3. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma , via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 3. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 218/2019, pubblicata in data 16 aprile 2019, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , proprietario di taluni fondi siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al fl. 26, mappali 196, 103, 113 e 203) ha convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] V idotto , titolare delle partt. 101 e 204, chiedendo di accertare l'esatta linea di confine tra le rispettive proprietà e di condannare il convenuto al rilascio della porzione abusivamente occupata. Oggetto: regolamento di confini [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, proponendo riconvenzionale per far accertare l’esistenza di una servitù di passaggio acquisita per destinazione del padre di famiglia in favore della part. 101 e a carico delle part. 113 e 196 e per far dichiarare l’usucapione della proprietà della part. 203. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto unicamente la domanda principale, individuando il confine tra le rispettive proprietà. La pronuncia è stata confermata in appello, evidenziando che : a) la deduzione dell’appellante secondo cui il passaggio era stato esercitato a titolo di comproprietà, essendo la strada comune poiché costituita ex collatione privatorum agrorum, era tardiva; b) l’atto di compravendita del 2 dicembre 1967 , ossia il titolo costitutivo del diritto di transito, prevedeva esclusivamente una servitù di passaggio a favore degli acquirenti, trasmessa per successione ereditaria al Ferrari , previsione che sarebbe stata superflua ove la strada fosse stata comune; c) la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era munita di altro accesso, mancando una situazione di interclusione che giustificasse l’imposizione di una servitù coattiva, neppure richiesta; d) nonostante il rinnovo della c.t.u. di primo grado, anche il secondo consulente aveva confermato l’individuazione del confine operata dal tribunale, stabilendo che i picchetti di delimitazione erano stati correttamente posizionati; e) la servitù non era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, sia per l’assenza di opere apparenti destinate al suo esercizio, sia perché l’unico proprietario aveva diversamente disposto nell'atto di compravendita del 1967, prevedendo la costituzione di una servitù consensuale, a favore - non a carico -del preteso fondo servente. Quanto all’acquisto della proprietà della part. 203 per usucapione, la sentenza ha posto in rilievo che il bene era stato utilizzato inizialmente per mera tolleranza e poi a titolo di detenzione in virtù di un contratto di affitto, mancando agli atti la prova del compimento di atti di interversione. La cassazione della sentenza è chiesta da Angelo V idotto con ricorso affidato adotto motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria illustrative. 2. E’ inammissibile l’eccezione di carenza di interesse alla proposizione della domanda principale, sollevata dal ricorrente nella memoria illustrativa sull’assunto che gli immobili oggetto di lite sarebbero separati da una strada di accesso la cui presenza eliminerebbe ogni incertezza circa la delimitazione dei fondi e l’utilità stessa dell’esperimento dell’azione di regolamento dei confini, essendo proposta una nuova questione di fatto di cui non si è discusso nel giudizio di merito e una diversa descrizione dello stato dei luoghi, in contrasto con le conformi conclusioni raggiunte in entrambi i gradi di causa. 3. I l primo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per avere il giudice ritenuto inammissibile la domanda di accertamento del diritto di passaggio in virtù di una comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum sulla strada interpoderale, senza minimamente dar conto delle ragioni della decisione. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 345, commi primo e secondo, e 112 c.p. c . , sostenendo che la domanda di accertamento del diritto di transito in forza di communio ex collatione privatorum agrorumdella strada non poteva considerarsi nuova, poiché l'esistenza di un tracciato comune era stata già allegatoin primo grado ed emergeva dalla nuova regolamentazione dei confini tra i rispettivi fondi. I due motivi sono infondati. La declaratoria di tardività della domanda di accertamento di una comunione della strada, sostanziando un error in procedendo, rileva in sé, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventualemotivazione del giudice di merito; l’ammissibilità della domanda può esser scrutinata autonomamente da questa Corte con pienezza di cognizione, quale giudice del fatto processuale (Cass. 21994/2019; Cass. 16164/2015; Cass.8069/2016; Cass. 20716/2018). La pronuncia impugnata è, però, sul punto conforme a diritto. La proprietà e gli altridiritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddettidiritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che neforma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con idiritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non svolge, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione delladomanda, ma è rilevante ai soli fini della prova (Cass. 2089/2007; Cass. 15915/2007). Tuttavia, proposte domanda di costituzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, diservitù di passaggio e di inibitoria delle turbative al suo esercizio, dà luogo a "mutatio libelli", preclusa in sede di gravame la deduzione, a fondamento deldiritto di passaggio, del diritto di comproprietà. Ciò si spiega per il fatto che, ove sia rivendicata la comproprietà sulla porzione su cui sarebbe stato esercitato il transito, non è più chiesta la tutela del medesimo diritto reale inizialmente preteso (la servitù di passaggio), sia pure sulla base di un titolo costitutivo diverso, ma l'accertamento di un diverso diritto erga omnes, il che muta gli elementi costitutivi della domanda (Cass. 11930/2000; Cass. 15885/2005; in tal senso, specificamente, Cass.13568/2008, secondo cui incorre nel vizio di ultra - petizione, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., il giudice del merito che, investito della richiesta di tutela di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, accolga la domanda, disponendo il ripristino dei luoghi, sul presupposto che tra le parti in causa, titolari di fondi limitrofi, sussista un diritto di proprietà comune sulla strada in quanto costituita "ex collatione privatorum agrorum", perché, in tale modo, sono rilevate questioni estranee all'oggetto del giudizio ed è posto a base della pronuncia un diritto diverso da quello vantato). Avendo il ricorrente rivendicato l’acquisito di una servitù di passaggio sulla strada interpoderale, non poteva in alcun caso pretendere di far dichiarare che il passaggio fosse stato esercitato a titolo di proprietà, venendo a mutare inammissibilmente il contenuto della domanda. 4. Il terzo m otivo di ricorso denunci a l'omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 5, c.p.c., lamentando che la pronuncia di appello, nell’individuare la linea di confine, avrebbe trascurato molteplici circostanze di fatto idone e a determinare una soluzione diversa da quella assunta, ossia che: a) i danti causa di Ferrari avevano redatto e presentato per il tramite del geometra Cusin un primo frazionamento del 1967, allegato alla perizia depositata unitamente alla pratica edilizia per la costruzione di una costruzione sul mappa le n. 196 , da cui risultavano chiaramente individuati i confini con misurazioni più accurate di quelle fatte proprie dal giudice di merito; b) nel suddetto frazionamento del 1967 la strada interpoderale posta a cavallo tra i confini degli attuali mappali 101 e 196 era stata correttamente rappresentata graficamente con una linea tratteggiata; c) il mappale n. 100 era stato ceduto dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] alla figlia, il che provava che a que st'ultima era stata conferita anche metà della superficie per creare una strada comune; d) nel punto di confine tra le partt. 100 e 196, la strada interpoderale era stata rappresentata a cavallo dei mappali anche nella mappa catastale in vigore sino al 1978; e) i resistenti avevano riconosciuto a pagina 23 della prima memoria dell'ex articolo 186 c.p.c. che la strada di accesso alla proprietà, acquistata dai genitori dell'attore, attraversava una striscia della part. 204 lungo tutto il confine con la n. 102 di proprietà di terzi e quindi si dipanava lungo il tratto iniziale della part. 101 fino ad immettersi in un cortile, proseguendo fino al fabbricato eretto sul mappale 196 ora di proprietà dell'attore, interessando con metà della carreggiata la striscia di tale ultimo fondo, a confine con il mappale 101, sporgente rispetto al confine con la part. 102, rendendo comprensibile il contenuto delle planimetrie. Il motivo è inammissibile. Si dà conto anche in ricorso che entrambe le sentenze hanno individuato in modo conforme la linea di confine tra le rispettive proprietà e che peraltro, anche il primo consulente, pur senza allegarli alla relazione, aveva esaminato i frazionamenti, acquisiti e poi posti dal secondo c.t.u. a fondamento della esatta individuazione della linea di confine. La Corte di merito ha rivalutato, dunque, proprio gli elementi già presi in considerazione in primo grado, confermando la pronuncia del Tribunale. La censura è, pertanto, inammissibile già alla luce del disposto dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. 26774/2016; Cass.20994/2019; Cass. 8320/2022; cfr. anche Cass. 7724/2022 , secondo cui la preclusione in ordine alla possibilità di far valere in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo opera quando la decisione di secondo grado è, riguardo ad una data circostanza oggettiva, ad un determinato fatto storico, interamente corrispondente a quella di primo grado, o quando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice). Per giunta, il giudice di appello ha proceduto all’individuazione del confine sulla base degli elementi che ha ritenuto – con apprezzamento incensurabile - muniti di maggior forza probatoria, restando esclusa anche sotto tale profilo la violazione denunciata, poiché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014). 5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 1062, comma secondo, c.c., sostenendo che può ritenersi preclusa la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia solo qualora la disposizione dell'iniziale unico proprietario riguardi il medesimo diritto risultante dalla situazione dei luoghi, ben potendo coesistere due servitù reciproche , una pattizia , l'altra per destinazione del padre di famiglia, se ciascuna di essi soddisfi distinte utilità. Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare se nell'intenzione dei contraenti la servitù costituita per contratto riguardasse il medesimo tracciato invocato dal Vidotto a fondamento del diritto di passaggio acquisito ai sensi dell’art. 1062 c.c., accertamento cui si sarebbero sottratte entrambe le sentenze. La servitù fondata su titolo sarebbe diversa da quella acquistata per destinazione del padre di famiglia perché : a) il diritto fondato sul contratto era a carico dei fondi Vidotto, mentre la servitù oggetto di causa era stata costituita a favore dell’immobile de l ricorrente; b) il diritto di passaggio era sorto in virtù della compravendita del 1967 tra [OSCURATO:PERSONA], la figlia e il genero, con cui erano stati alienati i mappali numeri 100 a, 103 e 11 3 / a (attualmente riuniti nella part. 196), precisando che per acce dere alla strada Pradolino la proprietà compravenduta avrebbe avuto diritto di servitù di passaggio per qualsiasi uso sulla interposta proprietà del venditore, volendo le parti riferirsi alla metà della strada interpoderale che ricadeva nel mappale 100/B, limitatamente alla sola adiacenza con il mappale 196, ossia frontalmente e con riguardo all’immobile oggetto di transazione; d) la servitù di cui il Viadotto reclamava la costituzione a proprio favore del proprio fondo sui mappali 113 e 196 era diversa da quella costituita per contratto, derivando dall'obiettivo stato dei luoghi esistenti al momento della compravendita del 1967 e della successiva divisione del 1979. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'articolo 1062, comma secondo, c.c., contestando alla C orte di merito di aver escluso l'esistenza di opere apparenti al momento della divisione dei fondi dimostrative dello stato di asservimento delle distinte p orzioni, originariamente in capo all'unico proprietario, in contrasto con le risultanze istruttorie, data l’indiscussa presenza di una strada interpoderale risultante dai rilievi fotogrammetrici acquisiti dal consulente. I due motivi sono infondati. Va evidenziato che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - che si determ ina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale, ma per la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - ha per presupposto che due fondi (o due porzioni del medesimo immobile), appartenenti in origine allo stesso proprietario (o agli stessi comproprietari), siano stati posti dallo stesso (o dagli stessi) in una situazione di subordinazione, dell'uno rispetto all'altro, idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale (Cas s . 3399/1999; Cass. 10425/2001; Cass.24849/2005). Su tale premessa, la part. 101 – di proprietà del Vidotto – poteva beneficiare della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. solo se le porzioni rimaste in capo al venditore (partt. 196 e 113) fosse ro già asservite a vantaggio della prima al momento della separazione dei fondi, asservimento che doveva risultare da opere poste nell’utilità del preteso fondo dominante, ma anche tale preliminare situazione di fatto è stata esplicitamente esclusa dalla Corte distrettuale , unitamente all’ulteriore presupposto della presenza di opere visibili destinate all’esercizio del diritto, non potendo invocarsi l’operatività dell’art. 1062 c.c. (cfr. sentenza, pag. 13), Quanto, difatti, all’apparenza della servitù, non era decisiva l’esistenza in sé della strada: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale requisito, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate all’esercizio del transito e tali da rivelare, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, condizioni che, con motivato apprezzamento delle risultanze processuali, la Corte di merito ha giudicato, nello specifico, del tutto insussistenti (Cass. 11834/2021; Cass.7004/2017; Cass. 25355/2017). 6. Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sostenendo che la Corte di appello, pur ritenendo rilevante il capitolo delle prova per testi n. 3 volto a provare l’interversione del possesso relativamente alla part. n. 203, non ne abbia disposto l’ammissione, avendo respinto la domanda di usucapione della proprietà senza tener conto delle ulteriori precisazioni contenute nella memoria istruttoria, con cui era stato evidenziato che il ricorrente aveva proceduto alla realizzazione di un fosso attorno al fondo destinato al passaggio, impedendone a terzi l’utilizzo. Lacensura è infondata. La ritenuta genericità della prova esprime una ratio aggiuntiva, non esclusiva, che ha condotto al rigetto della domanda, fondato sulle restanti risultanze processuali. La sentenza ha ritenuto che il ricorrente avesse posseduto per mera tolleranza, considerati i rapporti di parentela tra le parti, e quale detentore a far data dal perfezionamento di contratto di affitto concluso nel 1992 tra la madre del Ferrari e la moglie del Vidotto. Il ricorso propone di diversamente interpretare il capitolo di prova e le successive precisazioni della memoria istruttoria, in modo da riconoscere che la creazione di un fossato attorno dell’area in contestazione (ed il successivo suo inglobamento - con modalità neppure specificate - nell’adiacenza dell’opificio artigianale sulla part. 101) integrasse un atto di interversione e di imposizione di un possesso uti dominus, trattandosi, tuttavia, di co nclusione non munita di autonoma evidenza, specie alla luce delle indicazioni riportate a pag. 25 del ricorso ed in carenza di una più compiuta descrizione della situazione di fatto e dell’attività svolta come idonea a valere come opposizione fatta al proprietario in modo da manifestare l’intenzione di escluderlo dall’uso dell’immobile: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 11457/2007; Cass. 4369/2009; Cass. 5377/2011; 5654/2017; Cass. 16214/2019). Si è invece detto che la Corte di merito ha respinto la domanda sia alla luce dei rapporti di parentela tra le parti, sintomatici dell’esercizio del transito per mera tolleranza, sia per effetto della stipula, nel 1992, di un contratto di affitto (incompatibile con l’intervenuta usucapione del bene), costitutiva di una situazione di mera detenzione in epoca successiva ai fatti dedotti ad oggetto della prova (risalenti al 1979). 7. Il settimo motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014 e dell'articolo 15, comma primo, lettera d), c .p.c., per aver la sentenza condannato il ricorrente al pagamento di € 9515,00 a titolo di speseprocessuali di secondo grado, non tenendo conto del valore della domanda come risultante dalle visure catastali e dalla perizia estimativa dimessa in atti, valore che non era stato mai contestato. Il motivo è fondato. Nel dichiarare il valore della causa ai fini del versamento del contributo unificato, l’appellante aveva depositato una perizia di parte con i relativi allegati (visure immobiliari), da cui era evincibile il reddito dominicale sia per la zona confinaria, che la part. 203 oggetto d ella domanda di usucapione, per un importo che in applicazione dei coefficienti di legge (art. 15 c.p.c.), assommava ad € 2454,00. Anche ai fini della liquidazione delle spese processuali, nelle controversie relative a beni immobili trova applicazione il criterio fissato dall’art. 15 c.p.c., occorrendo considerare il reddito dominicale o la rendita (da moltiplicare secondo determinati parametri), ove risultanti dagli atti. Solo in assenza sia dell'uno che dell'altra, il valore della causa va determinato in base agli elementi disponibili mentre, ove non emergano concreti ed attendibili elementi per lastima, la lite deve ritenersi di valore indeterminabile (Cass. 7615/1997; Cass. 13567/1999; Cass. 10810/2015). E’–di conseguenza- accolto il settimo motivo di ricorso, con rigetto di ogni altra censura; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può esser decisa nel merito, con liquidazione delle spese di appello in dispositivo e con compensazione delle spese di legittimità, data la parziale fondatezza del ricorso. P.Q.M. accoglie il settimo motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di appello, liquidate in € 3200,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 22502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris