CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31479_22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha dedotto con unico motivo il vizio di illogica motivazione e di violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sulla destinazione dello stupefacente a fini di uso personale. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché riproduce censure già vagliate e disattese con motivazione congrua dalla corte territoriale e corretta giuridicamente. La corte territoriale con logica e congrua motivazione (cfr. pag. 2) ha confermato la responsabilità per il reato ascritto in base alla inequivoca lettura degli elementi istruttori, tra cui il dato quantitativo ricavato dagli esami tossicologici, dai quali risultava che dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata erano ricavabili 109 dosi medie singole, dal rinvenimento nell'abitazione di un bilancino e delle buste di plastica identiche a quelle che contenevano la sostanza sequestrata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigl ensore [OSCURATO:PERSONA]