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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 36043/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10.2.2022, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina aggravata (riqualificata ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. pen.) e di lesioni personali aggravate loro in concorso ascritti e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la finale riduzione legata alla scelta del rito premiale, li aveva condannati alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di appello di Salerno, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalle difese degli imputati con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena, l'ha rideterminata in quella finale, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa;

3. ricorrono per cassazione sia la Lembo che il Sica deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, avendo la sentenza impugnata ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante senza tener conto, tuttavia, della richiesta difensiva di applicazione delle prime nella loro massima espansione; ricorda che anche nel concordato in appello il controllo del giudice non deve limitarsi ad una valutazione meramente formale ma attingere la congruità e adeguatezza della pena alla luce delle finalità rieducative cui la stessa è costituzionalmente preordinata; 3.1.2 vizio di motivazione sulla richiesta di revoca della pena accessoria: rileva che la difesa, dopo aver rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, aveva chiesto la revoca delle pene accessorie, richiesta su cui la Corte ha omesso di pronunciarsi; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 omessa valutazione di un documento necessario ai fini della decisione: rileva che, anche in sede di concordato in appello, il giudice deve vagliare le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che la Corte territoriale non ha affatto valutato il provvedimento di archiviazione con cui era stata definita la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], presente in atti e pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato; 3.2.2 violazione di legge quanto al calcolo della pena: rileva che la Corte di appello ha erroneamente operato un aumento per la continuazione laddove, a carico del ricorrente, non sussistevano le condizioni nemmeno per ritenere il concorso ex art. 116 cod. pen. alla luce di rapporti di natura peculiare e strettamente individuale tra la Lembo e la persona offesa;

4. I ricorsi sono, complessivamente, inammissibili. 4.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Lembo come entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse del Sica, prospettano, infatti, censure non consentite.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 4.2 II secondo motivo del ricorso proposto nei confronti della Lembo (e relativo alla pena accessoria) è manifestamente infondato.

Va rilevato, infatti, che, dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta che gli imputati, presenti, avevano dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello salvo a quelli relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena su cui, quindi, avevano raggiunto un accordo con il PG per la sua finale quantificazione in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa; il PG, in particolare, aveva concordato con la difesa sulla rideterminazione della pena "... con conferma della misura di sicurezza e della pena accessoria" (cfr., dal verbale).Nulla, sul punto, era stato dedotto o eccepito dalla difesa della Lembo.

In ogni caso, è appena il caso di ribadire che le pene accessorie, ai sensi dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa, sicché al giudice di secondo grado ben può applicarle anche d'ufficio qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (Sez.

U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210979 - 01, PM in proc.

Ishaka, intervenuta proprio in un caso di interdizione dai pubblici uffici; conf., tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864 - 01, Santese; Sez. 6, Sentenza n. 49759 del 27/11/2012, Rv. 254202 - 01, Zabatta, secondo cui non viola il principio della "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, applichi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in luogo di quella temporanea, erroneamente disposta in primo grado; Sez. 6, Sentenza n. 31358 del 14/06/2011, Rv. 250553 - 01, Navarria ed altro; Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 22/01/2008, Rv. 239283 - 01, Valentini; Sez. 5, Sentenza n. 8280 del 22/01/2008, Rv. :239474 - 01, Ciocci).ù Ed è proprio la natura obbligatoria della pena accessoria rispetto a quella principale che ha portato le stesse SS.UU. (chiamate a risolvere il quesito "se l'erronea o omessa applicazione da parte del giudice di cognizione di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata o l'applicazione da parte del medesimo giudice, previa delimitazione del principio di legalità della pena in rapporto al giudicato e alla sua applicazione in sede esecutiva, di una pena accessoria 'extra' o 'contra legem', possano essere rilevate, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione") a concludere nel senso che l'applicazione extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez.

U, Sentenza n. 6240 del 27/11/2014, B. Rv. 262327 - 01).

Sulla base della medesima premessa, inoltre, si è potuto concludere nel senso che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art.608 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U - , n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01).Di qui, pertanto, la condivisibile affermazione secondo cui la applicazione della pena accessoria, in quanto obbligatoria, è una statuizione sottratta all'accordo tra le parti (cfr. in tal senso, ad esempio, Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano, Rv. 276228 - 01 che, di conseguenza, ha ritenuto deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Di conseguenza, il giudice di appello, anche in caso di rinuncia ai motivi di merito e di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto ad applicare la pena accessoria conseguente alla qualità ed entità di quella principale (cfr., Sez. 5 - , n. 11940 del 13/02/2020, Guerretata, Rv. 278806 - 01), in cui la Corte ha spiegato che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione che sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti; conf., Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307).

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.2.2022, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina aggravata (riqualificata ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. pen.) e di lesioni personali aggravate loro in concorso ascritti e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge ed applicata la finale riduzione legata alla scelta del rito premiale, li aveva condannati alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di appello di Salerno, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalle difese degli imputati con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena, l'ha rideterminata in quella finale, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa; 3. ricorrono per cassazione sia la Lembo che il Sica deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, avendo la sentenza impugnata ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante senza tener conto, tuttavia, della richiesta difensiva di applicazione delle prime nella loro massima espansione; ricorda che anche nel concordato in appello il controllo del giudice non deve limitarsi ad una valutazione meramente formale ma attingere la congruità e adeguatezza della pena alla luce delle finalità rieducative cui la stessa è costituzionalmente preordinata; 3.1.2 vizio di motivazione sulla richiesta di revoca della pena accessoria: rileva che la difesa, dopo aver rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, aveva chiesto la revoca delle pene accessorie, richiesta su cui la Corte ha omesso di pronunciarsi; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 omessa valutazione di un documento necessario ai fini della decisione: rileva che, anche in sede di concordato in appello, il giudice deve vagliare le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che la Corte territoriale non ha affatto valutato il provvedimento di archiviazione con cui era stata definita la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], presente in atti e pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato; 3.2.2 violazione di legge quanto al calcolo della pena: rileva che la Corte di appello ha erroneamente operato un aumento per la continuazione laddove, a carico del ricorrente, non sussistevano le condizioni nemmeno per ritenere il concorso ex art. 116 cod. pen. alla luce di rapporti di natura peculiare e strettamente individuale tra la Lembo e la persona offesa; 4. I ricorsi sono, complessivamente, inammissibili. 4.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Lembo come entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse del Sica, prospettano, infatti, censure non consentite. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 4.2 II secondo motivo del ricorso proposto nei confronti della Lembo (e relativo alla pena accessoria) è manifestamente infondato. Va rilevato, infatti, che, dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta che gli imputati, presenti, avevano dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello salvo a quelli relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena su cui, quindi, avevano raggiunto un accordo con il PG per la sua finale quantificazione in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa; il PG, in particolare, aveva concordato con la difesa sulla rideterminazione della pena "... con conferma della misura di sicurezza e della pena accessoria" (cfr., dal verbale).Nulla, sul punto, era stato dedotto o eccepito dalla difesa della Lembo. In ogni caso, è appena il caso di ribadire che le pene accessorie, ai sensi dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa, sicché al giudice di secondo grado ben può applicarle anche d'ufficio qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (Sez. U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210979 - 01, PM in proc. Ishaka, intervenuta proprio in un caso di interdizione dai pubblici uffici; conf., tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864 - 01, Santese; Sez. 6, Sentenza n. 49759 del 27/11/2012, Rv. 254202 - 01, Zabatta, secondo cui non viola il principio della "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato, applichi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in luogo di quella temporanea, erroneamente disposta in primo grado; Sez. 6, Sentenza n. 31358 del 14/06/2011, Rv. 250553 - 01, Navarria ed altro; Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 22/01/2008, Rv. 239283 - 01, Valentini; Sez. 5, Sentenza n. 8280 del 22/01/2008, Rv. :239474 - 01, Ciocci).ù Ed è proprio la natura obbligatoria della pena accessoria rispetto a quella principale che ha portato le stesse SS.UU. (chiamate a risolvere il quesito "se l'erronea o omessa applicazione da parte del giudice di cognizione di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata o l'applicazione da parte del medesimo giudice, previa delimitazione del principio di legalità della pena in rapporto al giudicato e alla sua applicazione in sede esecutiva, di una pena accessoria 'extra' o 'contra legem', possano essere rilevate, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione") a concludere nel senso che l'applicazione extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U, Sentenza n. 6240 del 27/11/2014, B. Rv. 262327 - 01). Sulla base della medesima premessa, inoltre, si è potuto concludere nel senso che la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art.608 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U - , n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01).Di qui, pertanto, la condivisibile affermazione secondo cui la applicazione della pena accessoria, in quanto obbligatoria, è una statuizione sottratta all'accordo tra le parti (cfr. in tal senso, ad esempio, Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano, Rv. 276228 - 01 che, di conseguenza, ha ritenuto deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Di conseguenza, il giudice di appello, anche in caso di rinuncia ai motivi di merito e di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto ad applicare la pena accessoria conseguente alla qualità ed entità di quella principale (cfr., Sez. 5 - , n. 11940 del 13/02/2020, Guerretata, Rv. 278806 - 01), in cui la Corte ha spiegato che il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione che sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti; conf., Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s
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