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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17897/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ARTAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 28 settembre 2022, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, adita in sede di opposizione (così qualificato il pregresso ricorso per cassazione) avverso il provvedimento negativo emesso dallo stesso giudice il 4 gennaio 2020, ha rigettato l'opposizione volta all'accoglimento dell'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca del sequestro preventivo e della confisca dei beni immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]., ablati in forza di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., in relazione all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società e detentore del 67% delle quote del capitale sociale, nell'ambito del processo conclusosi con statuizioni irrevocabili.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che: premessa la definitività della confisca, all'esito del sequestro attuato con trascrizione del 25 giugno 2013, era da rilevare che alcuni dei beni oggetto di tale confisca risultavano essere stati poi trasferiti a [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della procedura esecutiva iniziata con pignoramento trascritto il 16.03.2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a soddisfacimento dei crediti derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato da Immobiliare SARP, dante causa di [OSCURATO:PERSONA], con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pompiano e della Franciacorta, garantito da ipoteca volontaria iscritta il 9.03.2007; data tale vicenda, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto l'estraneità dei relativi beni rispetto alla sfera di quelli di cui il soggetto passivo aveva la disponibilità, essendo, i beni attinti dall'iscrizione ipotecaria e poi dal pignoramento del 16.03.2015, appartenenti a persona estranea al reato e dovendo escludersi che la confisca avesse determinato l'estinzione del diritto reale di garanzia; tale prospettazione non era da condividersi, per essere stato eseguito e trascritto - il sequestro emesso dall'Autorità giudiziaria penale - in data antecedente alla trascrizione del pignoramento immobiliare promosso dal creditore.

2. Avverso l'ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 2808, 2644 e 2919 cod. civ.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il punto, evidenziato nell'istanza e nell'atto di opposizione, dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in tempo antecedente al sequestro preventivo, per concentrarsi sulla trascrizione del pignoramento successivamente promosso dal creditore ipotecario, così escludendo di poter applicare al caso di specie il disposto degli artt. 2808 e 2644 citt.: invece, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che l'azione esecutiva promossa in sede civile dal creditore pignorante, nel caso in cui - come nella specie - il credito azionato era assistito da garanzia reale, non poteva veder opporre all'aggiudicatario i diritti iscritti o trascritti, non soltanto in epoca successiva al pignoramento, ma anche in epoca successiva all'iscrizione della garanzia reale, ossia dell'ipoteca, non essendo giuridicamente fondato opporre all'aggiudicatario gli eventuali atti di disposizione del bene staggito se il cespite era gravato da ipoteca iscritta anteriormente a tali atti, in quanto l'ipoteca attribuiva al suo titolare il diritto di sottoporre il bene a esecuzione forzata anche nei confronti del terzo che se ne fosse reso acquirente.

In tal senso, secondo la difesa, i rapporti tra le misure penali e le procedure esecutive civile, al di fuori dell'ambito disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono considerarsi regolati dall'orda temporalis che contraddistingue le formalità iscritte nei pubblici registri: non vengono, quindi, condivisi i riferimenti operati dall'indirizzo propugnato nel provvedimento impugnato che muove dall'apodittica affermazione, svincolata da un concreto aggancio al diritto positivo, della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali.

2.2. Con il secondo motivo si prospettano la carenza assoluta di motivazione sul tèma, implicitamente affrontato, dell'affermata prevalenza del sequestro preventivo e della confisca seguente sulla garanzia ipotecaria iscritta prima della trascrizione del sequestro e l'inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen.

Il sequestro preventivo può legittimamente dispiegarsi - sottolinea la difesa - sulla res, ma per come essa si trova nella disponibilità dell'indagato, tenendo conto dei diritti dei terzi che comprimono il diritto del titolare, soltanto in tale ambito del resto realizzandosi il fine specifico della misura di sicurezza a cui il vincolo è finalizzato: pertanto, quando il sequestro preventivo venga attuato su un bene gravato da diritto reale di garanzia, l'effetto prenotativo determinato dalla trascrizione del sequestro stesso resta limitato dalla preesistente iscrizione del diritto reale stesso, dovendo escludersi che l'applicazione della misura di sicurezza possa determinare l'estinzione dell'altrui diritto reale di garanzia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere vagliata, in termini di tutela del diritto di affidamento del terzo acquirente, mentre il giudice dell'esecuzione l'aveva liquidata come non meritevole di considerazione, per il solo fatto che questi era edotto dell'esistenza del vincolo penale sul bene, in tal senso il provvedimento impugnato non avendo fatto corretta applicazione dell'art. 2919, secondo comma, cod. civ.4.

Hanno rassegnato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con essa si è chiesto di ritenere privi di fondamento entrambi i motivi di impugnazione, avendo - il giudice dell'esecuzione - conferito giustamente preminenza al principio di cui all'art. 2915 cod. civ. in forza del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento, con l'effetto che, nel caso in esame, essendo stato - il sequestro penale - trascritto prima del pignoramento promosso dal creditore, esso aveva nei confronti di questo, soltanto successivamente pignorante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non può, nel suo complesso, ritenersi fondato e va, pertanto, rigettato.

2. Si premette che a ragione del provvedimento assunto il giudice dell'esecuzione, posto l'assetto fattuale richiamato in parte narrativa, ha rilevato che l'esistenza dell'ipoteca iscritta dal dante causa di [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile conteso non aveva impedito l'efficace sequestro per equivalente del relativo bene, per cui la tutela del creditore ipotecario restava assicurata dalla persistenza dello ius praelationis all'esito della confisca, da farsi valere al momento della vendita del bene: in effetti, la procedura esecutiva iniziata dall'avente causa del creditore ipotecario in epoca successiva alla trascrizione del sequestro non era opponibile da [OSCURATO:PERSONA], non potendo quest'ultimo fare affidamento incolpevole sugli effetti di tale procedura, da lui iniziata con pignoramento avente data successiva alla trascrizione del sequestro.

Alla prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la trascrizione del sequestro preventivo, non solo non aveva determinato l'estinzione dell'ipoteca, ma non aveva dispiegato alcun effetto nei confronti del creditore ipotecario con iscrizione antecedente al sequestro, alla stregua del disposto degli artt. 2808, 2644 e 2919 cod. civ., è stato obiettato dalla Corte di appello che il dato rilevante era costituito, invece, dalla trascrizione del sequestro preventivo intervenuta in data antecedente al pignoramento immobiliare promosso dal creditore ipotecario, con la conseguenza che la procedura esitata nella confisca si era efficacemente dispiegata, non potendo equipararsi la posizione del creditore ipotecario a quella dell'acquirente in sede esecutiva e rilevando il principio fissato dall'art. 2915 cod. civ., in base al quale hanno effetto nei confronti del creditore pignorante gli atti trascritti prima del pignoramento: in questo caso, il sequestro penale era stato trascritto prima del pignoramento promosso dal dante causa di [OSCURATO:PERSONA], per cui la relativa procedura non poteva reputarsi efficace nei confronti della confisca seguita al sequestro.

Affermato tale assetto dei rapporti fra sequestro e pignoramento, è stato poi specificato che il giudice dell'esecuzione civile non aveva titolo a ordinare la cancellazione del vincolo penale, funzione riservata all'autorità giudiziaria penale, la quale avrebbe potuto disporla soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge, che non ricorrevano nel caso di specie.

3. Il ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione è sostanzialmente corretto.

Opera, nel caso in esame, il principio, più volte affermato in sede di legittimità, per il quale l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così - tale antecedenza - a costituire il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente.

Si è già precisato da parte della giurisprudenza di legittimità - e il Collegio, condividendolo, intende dare continuità all'orientamento - che, in tema di sequestro preventivo, allorquando si verifichi la coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo, con la, non superflua, specificazione che il terzo acquirente del bene già gravato da sequestro preventivo potrà far valere le sue ragioni solo all'esito del provvedimento di confisca ed in concomitanza con le coesistenti ragioni dello Stato (Sez. 6, n. 6814 del 04/12/2019, dep. 2020, Bussola, Rv. 278350 - 01).

In via speculare si è puntualizzato che, ove venga assoggettato a sequestro preventivo un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile al terzo acquirente in buona fede soltanto qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, che può essere disposta anche successivamente all'acquisto; qualora, invece, la trascrizione del sequestro sia 5.1/( successiva al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da parte del terzo aggiudicatario (Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140 - 02).

3.1. Il ricorrente, nel censurare l'ordinanza impugnata, evidenzia quale dato discretivo idoneo a determinare la prevalenza della sua posizione soggettiva rispetto a quella determinata dal vincolo del sequestro esitato nella susseguente confisca il fatto che il suo diritto di credito risulta assistito da garanzia ipotecaria iscritta in data antecedente alla disposizione e all'attuazione del sequestro di cui si tratta: egli annette all'iscrizione ipotecaria una valenza prenotativa tale da incidere sulla stessa efficacia del provvedimento cautelare reale e della susseguente misura di sicurezza patrimoniale, così da determinare la sostanziale impossibilità giuridica del loro efficace dispiegamento rispetto all'esito del procedimento espropriativo introdotto in sede civile dal creditore.

Tale prospettazione non può essere condivisa, giacché, se è corretto affermare che il diritto reale di garanzia ipotecario costituito sul bene immobile in epoca antecedente al sequestro penale non è vanificato per il solo fatto dell'avvenuta esecuzione del sequestro preventivo, va in pari tempo ritenuto che il creditore ipotecario non sia legittimato a bloccare l'iter finalizzato alla confisca o chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, allo scopo di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile separatamente intrapresa: invero, la sua posizione giuridica non può considerarsi assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà (che invece comporta l'immediata restituzione del bene al titolare) e, pertanto, il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione soltanto nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274259 - 01; Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273349 - 01; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].coop. p.a.r.I., Rv. 265392 - 01).

Pure con riferimento alla confisca per equivalente si è osservato che la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato dal terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede (Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272627 - 01, in fattispecie nella quale l'istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato iscritto prima del sequestro).

Ciò, nel solco di una coerente analisi che muove dal generale principio del riconoscimento del diritto del creditore privilegiato ad ottenere, in caso di estraneità al reato, il ristoro dal pregiudizio correlato alla sottrazione del bene oggetto di garanzia, fermo restando che non si vede in ipotesi di concorrenza di pretese creditorie, poiché con la confisca si determina la scti traslazione della proprietà del cespite in capo allo Stato (traslazione che, come ha chiarito Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511 - 01, non determina per ciò solo l'estinzione del preesistente diritto reale, in quel caso del diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto, quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, essendosi stabilito che in tale ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate vanno compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita).

Merita aggiungere che l'elaborazione maturata sull'argomento, razionalizzando gli elementi scaturenti dalla disciplina inerente alle varie forme di confisca conosciute dall'ordinamento, è pervenuta ad affermare che, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277159 - 01).

3.2. Ferma, dunque, la persistente possibilità di tutela del soggetto estraneo al reato e titolare in buona fede del diritto di credito, rafforzato dal diritto reale di garanzia, che ha titolo a non vedere vanificata la sua posizione soggettiva dall'intervento ablativo della confisca, non si può - come invece finisce per sostenere il ricorrente - parificare questa posizione a quella del proprietario del bene estraneo al reato.

Invero, soltanto il proprietario è titolare di un diritto che, in quanto connotato dall'attributo dell'assolutezza, si pone in una relazione di giuridica incompatibilità con il diritto vantato dallo Stato che, mediante il sequestro finalizzato alla confisca e, poi, con la disposizione della confisca, è funzionalizzato a conseguire (e consegue) a titolo derivativo la medesima situazione giuridica, vale a dire la proprietà, inerente allo stesso bene rivendicato dal terzo (ed è al terzo proprietario che Sez- U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01, ha affermato doversi garantire anche da parte del giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato, con suo diritto, in caso di diniego, a proporre appello dinanzi al tribunale del riesame).

Con riguardo, invece, alla posizione del creditore assistito dal diritto reale di garanzia, il conflitto non sorge fra due soggetti che reclamano il medesimo diritto 5(4 sullo stesso bene, bensì fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, sia pure acquisito all'esito del processo penale concluso con la condanna dell'imputato: il credito ipotecario, poi, è caratterizzato dal diritto di sequela, ma esso non ha la stessa valenza del diritto di proprietà, dal momento che il bene su cui si concentrano i diritti in questione resta di proprietà dell'imputato e, poi, dalla sua sfera (se del caso, con la previa cautela dell'attuazione del sequestro) si trasferisce, in virtù del provvedimento ablatorio, nella sfera giuridica dello Stato.

Per tale ultimo ambito, va applicato, quindi, il principio, ormai assodato in sede di legittimità, secondo il quale l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, poiché il verificarsi di questa antecedenza integra il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente.

3.3. In tal senso si profila corretto il riferimento operato dal giudice dell'esecuzione all'ordo temporalis fissato dall'art. 2915 cod. civ., al lume del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se - però - non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento, così come non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignora mento.

Ed è assodato che, nel caso in esame, il sequestro preventivo è stato autorizzato e trascritto prima del perfezionamento del pignoramento da parte del creditore ipotecario.

Pertanto, si rivela infondata la pretesa del ricorrente di vedere applicato, nella dialettica descritta, il disposto dell'art. 2919 cod. civ. in merito all'effetto traslativo della vendita forzata promossa in sede civile, esitata con il decreto di trasferimento emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente però oggetto il cespite gravato da sequestro e poi da confisca, con effetti prevalenti, siccome riferiti a trascrizione antecedente al pignoramento immobiliare promosso dalla Banca, dante causa del ricorrente.

Si conferma quindi che, quello puntualizzato è il discrimen rilevante, in corrispondenza del principio secondo cui l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all'acquisto: solo se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita.

3.4. Non è, dunque, l'iscrizione dell'ipoteca in tempo antecedente alla trascrizione del sequestro - ma la trascrizione del sequestro preventivo in tempo antecedente al pignoramento promosso dal creditore - il dato determinante ai presenti fini.

Il dato dell'iscrizione ipotecaria, nel suo rapporto con il procedimento innescato dalla trascrizione del sequestro preventivo, rileva comunque per la verifica della persistente efficacia della garanzia ipotecaria al fine dell'utile sequela connotante il suo diritto nei confronti dello Stato, proprietario del cespite confiscato, nel quadro dei principi richiamati in precedenza.

In questo snodo, non rilevano primariamente i principi invocati dal ricorrente con riferimento agli effetti e al contenuto del diritto reale di garanzia dell'ipoteca, concernente la facoltà di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (art. 2808 cod. civ.), e al limite degli effetti delle trascrizioni immobiliari (per quanto qui interessa) con riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente (art. 2644 cod. civ.).

Piuttosto, dai principi desumibili da tali disposizioni deriva, come si è visto, che la consecutio qui rilevata, se preclude la dedotta inopponibilità al creditore ipotecario che abbia proceduto in sede civile degli effetti del sequestro e della confisca, non implica anche l'indiscriminata compressione o estinzione del diritto reale.

Non si revoca, infatti, in dubbio che il terzo titolare del diritto di credito assistito da garanzia reale non possa essere pregiudicato in modo generale e indifferenziato dalla confisca penale eseguita su quei beni, nei sensi già puntualizzati, non potendo - la misura sanzionatoria - risolversi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito, qualora i terzi che vantano diritti reali abbiano assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata.

Trattasi però di posizione giuridica da far valere nei confronti dello Stato, quale titolare del bene immobile confiscato, nei sensi e nei termini che, nei limiti di quanto di interesse, si sono qui richiamati: pretesa ontologicamente diversa da quella di rivendica della piena proprietà dell'immobile - coltivata dal ricorrente in questa con i due motivi di impugnazione, unitariamente analizzati e, per le ragion esposte, da disattendersi.

4. Al rigetto del ricorso fa seguito, ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ARTAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 28 settembre 2022, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, adita in sede di opposizione (così qualificato il pregresso ricorso per cassazione) avverso il provvedimento negativo emesso dallo stesso giudice il 4 gennaio 2020, ha rigettato l'opposizione volta all'accoglimento dell'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca del sequestro preventivo e della confisca dei beni immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]., ablati in forza di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., in relazione all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società e detentore del 67% delle quote del capitale sociale, nell'ambito del processo conclusosi con statuizioni irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che: premessa la definitività della confisca, all'esito del sequestro attuato con trascrizione del 25 giugno 2013, era da rilevare che alcuni dei beni oggetto di tale confisca risultavano essere stati poi trasferiti a [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della procedura esecutiva iniziata con pignoramento trascritto il 16.03.2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a soddisfacimento dei crediti derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato da Immobiliare SARP, dante causa di [OSCURATO:PERSONA], con la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pompiano e della Franciacorta, garantito da ipoteca volontaria iscritta il 9.03.2007; data tale vicenda, [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto l'estraneità dei relativi beni rispetto alla sfera di quelli di cui il soggetto passivo aveva la disponibilità, essendo, i beni attinti dall'iscrizione ipotecaria e poi dal pignoramento del 16.03.2015, appartenenti a persona estranea al reato e dovendo escludersi che la confisca avesse determinato l'estinzione del diritto reale di garanzia; tale prospettazione non era da condividersi, per essere stato eseguito e trascritto - il sequestro emesso dall'Autorità giudiziaria penale - in data antecedente alla trascrizione del pignoramento immobiliare promosso dal creditore. 2. Avverso l'ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 2808, 2644 e 2919 cod. civ. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il punto, evidenziato nell'istanza e nell'atto di opposizione, dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in tempo antecedente al sequestro preventivo, per concentrarsi sulla trascrizione del pignoramento successivamente promosso dal creditore ipotecario, così escludendo di poter applicare al caso di specie il disposto degli artt. 2808 e 2644 citt.: invece, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che l'azione esecutiva promossa in sede civile dal creditore pignorante, nel caso in cui - come nella specie - il credito azionato era assistito da garanzia reale, non poteva veder opporre all'aggiudicatario i diritti iscritti o trascritti, non soltanto in epoca successiva al pignoramento, ma anche in epoca successiva all'iscrizione della garanzia reale, ossia dell'ipoteca, non essendo giuridicamente fondato opporre all'aggiudicatario gli eventuali atti di disposizione del bene staggito se il cespite era gravato da ipoteca iscritta anteriormente a tali atti, in quanto l'ipoteca attribuiva al suo titolare il diritto di sottoporre il bene a esecuzione forzata anche nei confronti del terzo che se ne fosse reso acquirente. In tal senso, secondo la difesa, i rapporti tra le misure penali e le procedure esecutive civile, al di fuori dell'ambito disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono considerarsi regolati dall'orda temporalis che contraddistingue le formalità iscritte nei pubblici registri: non vengono, quindi, condivisi i riferimenti operati dall'indirizzo propugnato nel provvedimento impugnato che muove dall'apodittica affermazione, svincolata da un concreto aggancio al diritto positivo, della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali. 2.2. Con il secondo motivo si prospettano la carenza assoluta di motivazione sul tèma, implicitamente affrontato, dell'affermata prevalenza del sequestro preventivo e della confisca seguente sulla garanzia ipotecaria iscritta prima della trascrizione del sequestro e l'inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. Il sequestro preventivo può legittimamente dispiegarsi - sottolinea la difesa - sulla res, ma per come essa si trova nella disponibilità dell'indagato, tenendo conto dei diritti dei terzi che comprimono il diritto del titolare, soltanto in tale ambito del resto realizzandosi il fine specifico della misura di sicurezza a cui il vincolo è finalizzato: pertanto, quando il sequestro preventivo venga attuato su un bene gravato da diritto reale di garanzia, l'effetto prenotativo determinato dalla trascrizione del sequestro stesso resta limitato dalla preesistente iscrizione del diritto reale stesso, dovendo escludersi che l'applicazione della misura di sicurezza possa determinare l'estinzione dell'altrui diritto reale di garanzia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere vagliata, in termini di tutela del diritto di affidamento del terzo acquirente, mentre il giudice dell'esecuzione l'aveva liquidata come non meritevole di considerazione, per il solo fatto che questi era edotto dell'esistenza del vincolo penale sul bene, in tal senso il provvedimento impugnato non avendo fatto corretta applicazione dell'art. 2919, secondo comma, cod. civ.4. Hanno rassegnato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato. Con essa si è chiesto di ritenere privi di fondamento entrambi i motivi di impugnazione, avendo - il giudice dell'esecuzione - conferito giustamente preminenza al principio di cui all'art. 2915 cod. civ. in forza del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento, con l'effetto che, nel caso in esame, essendo stato - il sequestro penale - trascritto prima del pignoramento promosso dal creditore, esso aveva nei confronti di questo, soltanto successivamente pignorante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non può, nel suo complesso, ritenersi fondato e va, pertanto, rigettato. 2. Si premette che a ragione del provvedimento assunto il giudice dell'esecuzione, posto l'assetto fattuale richiamato in parte narrativa, ha rilevato che l'esistenza dell'ipoteca iscritta dal dante causa di [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile conteso non aveva impedito l'efficace sequestro per equivalente del relativo bene, per cui la tutela del creditore ipotecario restava assicurata dalla persistenza dello ius praelationis all'esito della confisca, da farsi valere al momento della vendita del bene: in effetti, la procedura esecutiva iniziata dall'avente causa del creditore ipotecario in epoca successiva alla trascrizione del sequestro non era opponibile da [OSCURATO:PERSONA], non potendo quest'ultimo fare affidamento incolpevole sugli effetti di tale procedura, da lui iniziata con pignoramento avente data successiva alla trascrizione del sequestro. Alla prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la trascrizione del sequestro preventivo, non solo non aveva determinato l'estinzione dell'ipoteca, ma non aveva dispiegato alcun effetto nei confronti del creditore ipotecario con iscrizione antecedente al sequestro, alla stregua del disposto degli artt. 2808, 2644 e 2919 cod. civ., è stato obiettato dalla Corte di appello che il dato rilevante era costituito, invece, dalla trascrizione del sequestro preventivo intervenuta in data antecedente al pignoramento immobiliare promosso dal creditore ipotecario, con la conseguenza che la procedura esitata nella confisca si era efficacemente dispiegata, non potendo equipararsi la posizione del creditore ipotecario a quella dell'acquirente in sede esecutiva e rilevando il principio fissato dall'art. 2915 cod. civ., in base al quale hanno effetto nei confronti del creditore pignorante gli atti trascritti prima del pignoramento: in questo caso, il sequestro penale era stato trascritto prima del pignoramento promosso dal dante causa di [OSCURATO:PERSONA], per cui la relativa procedura non poteva reputarsi efficace nei confronti della confisca seguita al sequestro. Affermato tale assetto dei rapporti fra sequestro e pignoramento, è stato poi specificato che il giudice dell'esecuzione civile non aveva titolo a ordinare la cancellazione del vincolo penale, funzione riservata all'autorità giudiziaria penale, la quale avrebbe potuto disporla soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge, che non ricorrevano nel caso di specie. 3. Il ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione è sostanzialmente corretto. Opera, nel caso in esame, il principio, più volte affermato in sede di legittimità, per il quale l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così - tale antecedenza - a costituire il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente. Si è già precisato da parte della giurisprudenza di legittimità - e il Collegio, condividendolo, intende dare continuità all'orientamento - che, in tema di sequestro preventivo, allorquando si verifichi la coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo, con la, non superflua, specificazione che il terzo acquirente del bene già gravato da sequestro preventivo potrà far valere le sue ragioni solo all'esito del provvedimento di confisca ed in concomitanza con le coesistenti ragioni dello Stato (Sez. 6, n. 6814 del 04/12/2019, dep. 2020, Bussola, Rv. 278350 - 01). In via speculare si è puntualizzato che, ove venga assoggettato a sequestro preventivo un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile al terzo acquirente in buona fede soltanto qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, che può essere disposta anche successivamente all'acquisto; qualora, invece, la trascrizione del sequestro sia 5.1/( successiva al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da parte del terzo aggiudicatario (Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140 - 02). 3.1. Il ricorrente, nel censurare l'ordinanza impugnata, evidenzia quale dato discretivo idoneo a determinare la prevalenza della sua posizione soggettiva rispetto a quella determinata dal vincolo del sequestro esitato nella susseguente confisca il fatto che il suo diritto di credito risulta assistito da garanzia ipotecaria iscritta in data antecedente alla disposizione e all'attuazione del sequestro di cui si tratta: egli annette all'iscrizione ipotecaria una valenza prenotativa tale da incidere sulla stessa efficacia del provvedimento cautelare reale e della susseguente misura di sicurezza patrimoniale, così da determinare la sostanziale impossibilità giuridica del loro efficace dispiegamento rispetto all'esito del procedimento espropriativo introdotto in sede civile dal creditore. Tale prospettazione non può essere condivisa, giacché, se è corretto affermare che il diritto reale di garanzia ipotecario costituito sul bene immobile in epoca antecedente al sequestro penale non è vanificato per il solo fatto dell'avvenuta esecuzione del sequestro preventivo, va in pari tempo ritenuto che il creditore ipotecario non sia legittimato a bloccare l'iter finalizzato alla confisca o chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, allo scopo di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile separatamente intrapresa: invero, la sua posizione giuridica non può considerarsi assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà (che invece comporta l'immediata restituzione del bene al titolare) e, pertanto, il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione soltanto nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274259 - 01; Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273349 - 01; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].coop. p.a.r.I., Rv. 265392 - 01). Pure con riferimento alla confisca per equivalente si è osservato che la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato dal terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede (Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272627 - 01, in fattispecie nella quale l'istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato iscritto prima del sequestro). Ciò, nel solco di una coerente analisi che muove dal generale principio del riconoscimento del diritto del creditore privilegiato ad ottenere, in caso di estraneità al reato, il ristoro dal pregiudizio correlato alla sottrazione del bene oggetto di garanzia, fermo restando che non si vede in ipotesi di concorrenza di pretese creditorie, poiché con la confisca si determina la scti traslazione della proprietà del cespite in capo allo Stato (traslazione che, come ha chiarito Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511 - 01, non determina per ciò solo l'estinzione del preesistente diritto reale, in quel caso del diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto, quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, essendosi stabilito che in tale ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate vanno compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita). Merita aggiungere che l'elaborazione maturata sull'argomento, razionalizzando gli elementi scaturenti dalla disciplina inerente alle varie forme di confisca conosciute dall'ordinamento, è pervenuta ad affermare che, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277159 - 01). 3.2. Ferma, dunque, la persistente possibilità di tutela del soggetto estraneo al reato e titolare in buona fede del diritto di credito, rafforzato dal diritto reale di garanzia, che ha titolo a non vedere vanificata la sua posizione soggettiva dall'intervento ablativo della confisca, non si può - come invece finisce per sostenere il ricorrente - parificare questa posizione a quella del proprietario del bene estraneo al reato. Invero, soltanto il proprietario è titolare di un diritto che, in quanto connotato dall'attributo dell'assolutezza, si pone in una relazione di giuridica incompatibilità con il diritto vantato dallo Stato che, mediante il sequestro finalizzato alla confisca e, poi, con la disposizione della confisca, è funzionalizzato a conseguire (e consegue) a titolo derivativo la medesima situazione giuridica, vale a dire la proprietà, inerente allo stesso bene rivendicato dal terzo (ed è al terzo proprietario che Sez- U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01, ha affermato doversi garantire anche da parte del giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato, con suo diritto, in caso di diniego, a proporre appello dinanzi al tribunale del riesame). Con riguardo, invece, alla posizione del creditore assistito dal diritto reale di garanzia, il conflitto non sorge fra due soggetti che reclamano il medesimo diritto 5(4 sullo stesso bene, bensì fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, sia pure acquisito all'esito del processo penale concluso con la condanna dell'imputato: il credito ipotecario, poi, è caratterizzato dal diritto di sequela, ma esso non ha la stessa valenza del diritto di proprietà, dal momento che il bene su cui si concentrano i diritti in questione resta di proprietà dell'imputato e, poi, dalla sua sfera (se del caso, con la previa cautela dell'attuazione del sequestro) si trasferisce, in virtù del provvedimento ablatorio, nella sfera giuridica dello Stato. Per tale ultimo ambito, va applicato, quindi, il principio, ormai assodato in sede di legittimità, secondo il quale l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, poiché il verificarsi di questa antecedenza integra il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente. 3.3. In tal senso si profila corretto il riferimento operato dal giudice dell'esecuzione all'ordo temporalis fissato dall'art. 2915 cod. civ., al lume del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se - però - non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento, così come non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignora mento. Ed è assodato che, nel caso in esame, il sequestro preventivo è stato autorizzato e trascritto prima del perfezionamento del pignoramento da parte del creditore ipotecario. Pertanto, si rivela infondata la pretesa del ricorrente di vedere applicato, nella dialettica descritta, il disposto dell'art. 2919 cod. civ. in merito all'effetto traslativo della vendita forzata promossa in sede civile, esitata con il decreto di trasferimento emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente però oggetto il cespite gravato da sequestro e poi da confisca, con effetti prevalenti, siccome riferiti a trascrizione antecedente al pignoramento immobiliare promosso dalla Banca, dante causa del ricorrente. Si conferma quindi che, quello puntualizzato è il discrimen rilevante, in corrispondenza del principio secondo cui l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all'acquisto: solo se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita. 3.4. Non è, dunque, l'iscrizione dell'ipoteca in tempo antecedente alla trascrizione del sequestro - ma la trascrizione del sequestro preventivo in tempo antecedente al pignoramento promosso dal creditore - il dato determinante ai presenti fini. Il dato dell'iscrizione ipotecaria, nel suo rapporto con il procedimento innescato dalla trascrizione del sequestro preventivo, rileva comunque per la verifica della persistente efficacia della garanzia ipotecaria al fine dell'utile sequela connotante il suo diritto nei confronti dello Stato, proprietario del cespite confiscato, nel quadro dei principi richiamati in precedenza. In questo snodo, non rilevano primariamente i principi invocati dal ricorrente con riferimento agli effetti e al contenuto del diritto reale di garanzia dell'ipoteca, concernente la facoltà di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (art. 2808 cod. civ.), e al limite degli effetti delle trascrizioni immobiliari (per quanto qui interessa) con riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente (art. 2644 cod. civ.). Piuttosto, dai principi desumibili da tali disposizioni deriva, come si è visto, che la consecutio qui rilevata, se preclude la dedotta inopponibilità al creditore ipotecario che abbia proceduto in sede civile degli effetti del sequestro e della confisca, non implica anche l'indiscriminata compressione o estinzione del diritto reale. Non si revoca, infatti, in dubbio che il terzo titolare del diritto di credito assistito da garanzia reale non possa essere pregiudicato in modo generale e indifferenziato dalla confisca penale eseguita su quei beni, nei sensi già puntualizzati, non potendo - la misura sanzionatoria - risolversi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito, qualora i terzi che vantano diritti reali abbiano assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata. Trattasi però di posizione giuridica da far valere nei confronti dello Stato, quale titolare del bene immobile confiscato, nei sensi e nei termini che, nei limiti di quanto di interesse, si sono qui richiamati: pretesa ontologicamente diversa da quella di rivendica della piena proprietà dell'immobile - coltivata dal ricorrente in questa con i due motivi di impugnazione, unitariamente analizzati e, per le ragion esposte, da disattendersi. 4. Al rigetto del ricorso fa seguito, ai sens
Sentenza Cassazione n. 17897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris