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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1990

Cassazione n. 39080/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1990 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inahimissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0 O /2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ersilia C.v.nese An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1990 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inahimissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0 O /2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ersilia C.v.nese An
Sentenza Cassazione n. 39080/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris