CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 25 ottobre 2021 che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 583-quinquies cod. pen.; - che il motivo di ricorso formulato con l'atto di impugnazione datato 4 luglio 2022, con il quale l'imputato denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di giustificazione ex art. 52 cod. pen. è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura inerenti alla legittima difesa e al tentativo di aggressione patito dal Chucks e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata); - che i motivi di ricorso formulati con l'atto di impugnazione datato 14 luglio 2022, con i quali l'imputato lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono inammissibili perché, da un lato, censurando l'attendibilità, la credibilità e lo spessore della valenza probatoria delle deposizioni delle persone offese, prefigurano una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e, dall'altro, reiterando i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultano generici, in quanto omettono di attaccare con una critica argomentata la sentenza di secondo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d