Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 14226/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 18768/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza n. 892/2021, pubblicata in data 8/3/2021 dalla Corte di appello di Venezia; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc; P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza.

Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 18768/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza n. 892/2021, pubblicata in data 8/3/2021 dalla Corte di appello di Venezia; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc; P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL P
Decreto Cassazione n. 14226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris