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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2025

Cassazione n. 17710/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 03/02/2025 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 01/10/2024, ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Gip della stessa città aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a più reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 commessi a Maiori, tra ottobre e dicembre 2022.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per avere il Tribunale trascurato di valutare in relazione alle esigenze cautelari, il fatto che Belluno si era allontanato dal luogo di consumazione dei reati contestati e quindi aveva interrotto le condotte criminose commesse in Maiori nell'anno 2022.

3. Deduce, con un secondo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad un copia - incolla dell'ordinanza genetica, del precedente provvedimento di riesame e della sentenza rescindente della Corte di cassazione senza valutare l'adeguatezza delle misura cautelare applicata, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare.

4. Il ricorso è inammissibile.

In data 24/03/2025 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia/ non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è stata determinata dall'intervenuta revoca della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. p.q.nn.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 03/02/2025 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 01/10/2024, ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Gip della stessa città aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a più reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 commessi a Maiori, tra ottobre e dicembre 2022. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per avere il Tribunale trascurato di valutare in relazione alle esigenze cautelari, il fatto che Belluno si era allontanato dal luogo di consumazione dei reati contestati e quindi aveva interrotto le condotte criminose commesse in Maiori nell'anno 2022. 3. Deduce, con un secondo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad un copia - incolla dell'ordinanza genetica, del precedente provvedimento di riesame e della sentenza rescindente della Corte di cassazione senza valutare l'adeguatezza delle misura cautelare applicata, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. 4. Il ricorso è inammissibile. In data 24/03/2025 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia/ non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è stata determinata dall'intervenuta revoca della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. p.q.nn. Dichiara inammissibile il ricorso. Così d
Sentenza Cassazione n. 17710/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris