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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 maggio 1948

Cassazione n. 27302/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1948 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 23/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa di condanna del predetto per furto aggravato di energia elettrica, danneggiamento aggravato e danneggiamento (in Augusta il 30 gennaio 2013), con la recidiva qualificata, ha dichiarato non doversi procedere per il danneggiamento semplice per difetto di querela, confermando nel resto; ritenuto che il secondo motivo, inerente al diniego delle generiche, è manifestamente infondato atteso che le stesse sono state riconosciute già in primo grado e dichiarate equivalenti con le aggravanti, come del resto precisato nella sentenza impugnata; che, con riferimento allà rilevata improcedibilità, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. e aggiunto il comma 4 all'art. 635, cod. pen. [art. 2, comma 1, lett. i) e n)], a decorrere dal 30 dicembre 2022, così rendendo, nelle more del ricorso, i due reati procedibili a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», la questione è nella specie irrilevante, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] d nte [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1948 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 23/11/2022, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa di condanna del predetto per furto aggravato di energia elettrica, danneggiamento aggravato e danneggiamento (in Augusta il 30 gennaio 2013), con la recidiva qualificata, ha dichiarato non doversi procedere per il danneggiamento semplice per difetto di querela, confermando nel resto; ritenuto che il secondo motivo, inerente al diniego delle generiche, è manifestamente infondato atteso che le stesse sono state riconosciute già in primo grado e dichiarate equivalenti con le aggravanti, come del resto precisato nella sentenza impugnata; che, con riferimento allà rilevata improcedibilità, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. e aggiunto il comma 4 all'art. 635, cod. pen. [art. 2, comma 1, lett. i) e n)], a decorrere dal 30 dicembre 2022, così rendendo, nelle more del ricorso, i due reati procedibili a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», la questione è nella specie irrilevante, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] d nte [OSCURATO:PERSONA] D