CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che nelle more è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione; ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, Sent. n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004) Rv. 227681-01); rilevato che nel caso di specie è intervenuta remissione di querela seguita da formale accettazione; segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; Ritenuto che anche il reato di cui all'art. 635 cod. pen. commesso con violenza o minaccia è divenuto procedibile a querela della persona offesa; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] nte