CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39139/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
)(?) Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12696/2020 R.G., proposto f91 DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO E [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Messina, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 7 novembre 2019 n. 6363/16/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 7 novembre 2019 n. 6363/16/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF ed IVA relative all'anno 2006, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina il 28 giugno 2011 n. 577/01/2011, con compensazione delle spese qiudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, quale introdotto dall'art. 3 del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 159, non consentisse la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione dell'importo dovuto in forza della cartella di pagamento in caso di ritardato pagamento della prima rata. [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 159, il Quale ha introdotto l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 15, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il beneficio del "lieve inadempimento" fosse applicabile ex tunc ad una fattispecie relativa all'anno di imposta 2006. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 15 -ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale introdotto dall'art. 3 del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 159 (in vigore dal 22 ottobre 2015) - a cui tenore: «In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena» - non è applicabile retroattivamente ad anni di imposta pregressi, come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall'art. 15, comma 4, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 159 (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2016, n. 9176; Cass., Sez. 6"-5, 4 giugno 2018, n. 14279; Cas., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2020, n. 27440). 1.2 Nella specie, il giudice di appello ha palesemente contravvenuto a tale principio, facendo applicazione del beneficio del "lieve inadempimento" a fattispecie di rateazione relativa ad imposte dovute per l'anno 2006, nonostante la difforme previsione dell'art. 15, comma 4, del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 159 3. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 settembre 2021. IL PRESIDENTE D