CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18959/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; e .CitebiAJAL. ,v [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Ni dio n. 321 iiizz I o FAvrc presso lo studio dell'avvocato '[OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa daiiBavvocatct) [OSCURATO:PERSONA],'t- 1:AuTE; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1516/2014, depositata il 24 marzo 2014, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1516/2014, depositata il 24 marzo 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto le impugnazioni di avvisi di liquidazione emessi per il recupero a tassazione delle imposte ipocatastali dovute dalle contribuenti in relazione ad una compravendita immobiliare; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resistono con controricorsi, ed hanno depositato memorie. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell'importo dovuto; 1.1 - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:- «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); - «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.» (comma 14);2. - risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, - e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata la cui efficacia soggettiva si estende, come previsto dalla disposizione normativa, al coobbligato (nella fattispecie la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - la Corte, del resto, ha in più occasioni rimarcato che la solidarietà dell'obbligazione comporta, per il disposto dell'art. 1292 cod. civ., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde, Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031); 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 20