CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva e la notevole ampiezza dell'arco temporale in esame dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Questa correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione romano, che, con un percorso argomentativo incongruo, disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le ipotesi di reato di cui si assumeva la preordinazione criminosa, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione degli elementi processuali acquisiti, che non consentono di ritenere i comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] omogenei. L'ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA], escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati ascritti al condannato. Si consideri, in proposito, che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite presupposte - riguardanti i reati di furto, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali - e dall'ampiezza dell'arco temporale oggetto di valutazione, compreso tra il 09/03/2017 e il 22/06/2020, che impedivano di ipotizzare il programma criminoso unitario invocato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Voci, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]