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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 16162/2024

Testo disponibile della fonte

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toria sul ricorso iscritto al n. 16902/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in Roma, Via A. Friggeri n. 106, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - r icorrent i - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Oggetto: società di fatto morte del socio liquidazione quota AC –06/06/2024 r.g. n. 16902/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] di Cassazione e all’indirizzo pec avvalfonso [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Salerno n. 217/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati al pagamento di euro 28.567,00 ciascuno, oltre accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento pro quota, quali eredi dell’originario socio della società di fatto “[OSCURATO:PERSONA]”, della relativa partecipazione detenuta al 31 dicembre 2016, epoca in cui era cessata l’attività di impresa stante il decesso del predetto socio e dante causa dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la sentenza n. 386/2015, resa tra le parti dalla Corte di appello di Salerno, non aveva autorità di cosa giudicata nel presente giudizio, atteso che l’oggetto della presente controversia attiene al recupero delle somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] successivamente al decesso dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], mentre il r.g. n. 16902/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] primo giudizio aveva a oggetto la determinazione del valore della quota dovuta al predetto [OSCURATO:PERSONA] per effetto del riconoscimento della società di fatto costituita con il fratello Salvatore; b) che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era ammissibile, siccome il termine per la proposizione del gravame decorre unicamente per effetto della notificazione a tali fini della sentenza impugnanda, dovendo escludersi che tale effetto possa essere collegato ad altre forme di conoscenza del contenuto della decisione, quand’anche provenienti dalla stessa parte onerata dell’impugnazione; c) che l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio andava qualificata come di regresso nei confronti degli eredi del defunto socio [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un credito derivante dall’estinzione di debiti societari nei confronti delle banche, di cui il primo aveva fornito ampia prova, con conseguente accoglimento della relativa domanda.

4. Con memoria del 6 maggio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che la presente controversia sia riunita a quella pendente innanzi a questa stessa Sezione della Corte e distinta con il n.r.g. 30102/2021, avente a oggetto l’impugnazione della decisione che ha dichiarato inammissibile la revocazione della stessa sentenza di secondo grado qui impugnata, e per la quale questa stessa Sezione ha già disposto rinvio a nuovo ruolo ai fini della valutazione dell’opportunità di disporre la riunione dei giudizi.

5. Parte controricorrente ha depositato una memoria in data 28 maggio 2024, dunque tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 380-bis1 cod. proc. civ., essendo l’udienza fissata per il 6 giugno 2024.r.g. n. 16902/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le allegazioni dedotte dai ricorrenti nella memoria del 6 marzo 2024 appaiono meritevoli di accoglimento, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento al fine di disporne la trattazione congiunta con quello pendente innanzi a questa stessa Sezione e distinto con il n.r.g. 30102/2021, già rinviato a nuovo ruolo per il medesimo incombente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di disporne la trattazione congiunta con quella pendente innanzi a questa stessa Sezione e distintacon il n.r.g. 30102/2021.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toria sul ricorso iscritto al n. 16902/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in Roma, Via A. Friggeri n. 106, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - r icorrent i - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Oggetto: società di fatto morte del socio liquidazione quota AC –06/06/2024 r.g. n. 16902/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di Cassazione e all’indirizzo pec avvalfonso [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Salerno n. 217/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati al pagamento di euro 28.567,00 ciascuno, oltre accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento pro quota, quali eredi dell’originario socio della società di fatto “[OSCURATO:PERSONA]”, della relativa partecipazione detenuta al 31 dicembre 2016, epoca in cui era cessata l’attività di impresa stante il decesso del predetto socio e dante causa dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la sentenza n. 386/2015, resa tra le parti dalla Corte di appello di Salerno, non aveva autorità di cosa giudicata nel presente giudizio, atteso che l’oggetto della presente controversia attiene al recupero delle somme pagate da [OSCURATO:PERSONA] successivamente al decesso dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], mentre il r.g. n. 16902/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] primo giudizio aveva a oggetto la determinazione del valore della quota dovuta al predetto [OSCURATO:PERSONA] per effetto del riconoscimento della società di fatto costituita con il fratello Salvatore; b) che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era ammissibile, siccome il termine per la proposizione del gravame decorre unicamente per effetto della notificazione a tali fini della sentenza impugnanda, dovendo escludersi che tale effetto possa essere collegato ad altre forme di conoscenza del contenuto della decisione, quand’anche provenienti dalla stessa parte onerata dell’impugnazione; c) che l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio andava qualificata come di regresso nei confronti degli eredi del defunto socio [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un credito derivante dall’estinzione di debiti societari nei confronti delle banche, di cui il primo aveva fornito ampia prova, con conseguente accoglimento della relativa domanda. 4. Con memoria del 6 maggio 2024 i ricorrenti hanno chiesto che la presente controversia sia riunita a quella pendente innanzi a questa stessa Sezione della Corte e distinta con il n.r.g. 30102/2021, avente a oggetto l’impugnazione della decisione che ha dichiarato inammissibile la revocazione della stessa sentenza di secondo grado qui impugnata, e per la quale questa stessa Sezione ha già disposto rinvio a nuovo ruolo ai fini della valutazione dell’opportunità di disporre la riunione dei giudizi. 5. Parte controricorrente ha depositato una memoria in data 28 maggio 2024, dunque tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 380-bis1 cod. proc. civ., essendo l’udienza fissata per il 6 giugno 2024.r.g. n. 16902/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le allegazioni dedotte dai ricorrenti nella memoria del 6 marzo 2024 appaiono meritevoli di accoglimento, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento al fine di disporne la trattazione congiunta con quello pendente innanzi a questa stessa Sezione e distinto con il n.r.g. 30102/2021, già rinviato a nuovo ruolo per il medesimo incombente. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di disporne la trattazione congiunta con quella pendente innanzi a questa stessa Sezione e distintacon il n.r.g. 30102/2021. Così
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