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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 492/2025

ECLI:EU:C:2025:999
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0296_RES

Causa C‑296/24 [Jouxy] ( i ) SM e PX contro [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo (Lussemburgo)] Sentenza/Ordinanza/Avviso della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Assegni familiari – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore non residente per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito secondo cui tale lavoratore deve «provvedere al mantenimento» del figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sull’esistenza di un domicilio comune – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “familiare”» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Beneficiari del principio di parità di trattamento – Figli di lavoratore migrante – Nozione – Figli del coniuge o del partner registrato di tale lavoratore – Inclusione (Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7, § 2) (v. punti 27, 29, 31, 32) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Nozione – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Inclusione (Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7, § 2) (v. punto 28) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore frontaliero per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito relativo al mantenimento del figlio – Prova – Esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio – Presunzione di mantenimento del figlio – Necessità di condividere un domicilio comune a tempo pieno – Insussistenza [Art. 45 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, i), e 67, e n. 492/2011, art. 7, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2] (v. punti 33-39, 44, 35-45 e dispositivo) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore frontaliero per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito relativo al mantenimento del figlio – Prova – Insussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero e il figlio – Possibilità di fornire altri elementi oggettivi di prova, quali la partecipazione alle spese di alloggio, di trasferimento e/o della vita del figlio [Art. 45 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, i), e 67, e n. 492/2011, art. 7, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2] (v. punto 40) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore frontaliero per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito relativo al mantenimento del figlio – Prova – Esistenza di un contributo alimentare o di un diritto di visita dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio del coniuge o partner registrato del lavoratore non residente – Irrilevanza [Art. 45 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, i), e 67, e n. 492/2011, art. 7, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2] (v. punti 41-43) [OSCURATO:PERSONA] di controversie vertenti sul rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei figli, Lussemburgo) (in prosieguo: la «CAE») di versare assegni familiari a lavoratori frontalieri, la Corte, adita in via pregiudiziale, fornisce chiarimenti sul requisito secondo cui il lavoratore non residente deve provvedere al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato al fine di poter beneficiare, conformemente al diritto dell’Unione, di un siffatto assegno per tale figlio.

I ricorrenti nei procedimenti principali sono lavoratori frontalieri residenti in Belgio, in Germania o in Francia ed esercitano un’attività lavorativa subordinata in Lussemburgo.

Con decisioni della CAE, ai ricorrenti è stata negata la concessione degli assegni familiari per i figli dei loro coniugi o partner registrati, oppure è stato loro revocato, con effetto dal 1 o agosto 2016, il beneficio degli assegni percepiti per tali figli.

Secondo la CAE, i figli di cui trattasi non presentavano alcun legame di filiazione con i lavoratori frontalieri interessati e non avevano quindi la qualità di «familiare» che conferisce diritto all’assegno familiare previsto dalla normativa lussemburghese.

Il giudice di primo grado investito dei loro ricorsi avverso tali decisioni ha accolto questi ultimi, ma il giudice d’appello ha confermato le decisioni della CAE.

I ricorrenti nei procedimenti principali hanno quindi proposto un ricorso di cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Quest’ultima rileva che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants ( 1 ), la Corte ha subordinato il diritto del lavoratore frontaliero di beneficiare del versamento dell’assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, con il quale non ha un legame di filiazione, alla prova che egli provvede al mantenimento di detto figlio ( 2 ).

Poiché, nei procedimenti principali, il giudice d’appello ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita, il giudice del rinvio si interroga sugli elementi oggettivi idonei a provare tale mantenimento.

In tale contesto, esso chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 ( 3 ), come interpretati dalla giurisprudenza della Corte, debbano essere interpretati nel senso che la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a provvedere al mantenimento di tale figlio, è soddisfatto per la mera circostanza che detto lavoratore e detto figlio condividono uno stesso domicilio o se al fine di stabilire l’esistenza di un siffatto mantenimento debbano essere presi in considerazione altri elementi oggettivi.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte rileva, per quanto riguarda l’assegno familiare di cui trattasi nei procedimenti principali, di aver già statuito, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants ( 4 ), da un lato, che tale assegno costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ( 5 ).

Dall’altro, essa ha statuito che una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori non residenti possono beneficiare di tale assegno familiare solo per i propri figli, ad esclusione di quelli del coniuge con cui non hanno alcun legame di filiazione ma al cui mantenimento provvedono, era contraria a tale disposizione, mentre tutti i figli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] diritto a percepire tale assegno.

Nel caso di specie, a seguito di tale sentenza, il giudice d’appello ha ritenuto che la CAE avesse giustamente negato l’assegno familiare di cui trattasi nei procedimenti principali ai ricorrenti, con la motivazione che questi ultimi non provvedevano per intero al mantenimento dei figli dei loro coniugi o partner registrati.

A tal riguardo, la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza ( 6 ), si presume che i figli siano a carico fino all’età di 21 anni, e che la qualità di familiare a carico del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore frontaliero può oggettivamente risultare dall’esistenza di un domicilio comune tra tale lavoratore e il figlio interessato.

La Corte ne deduce che l’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio del coniuge o del partner registrato di quest’ultimo è di per sé sufficiente, in linea di principio, a dimostrare che tale lavoratore provvede al mantenimento del figlio, in quanto il domicilio comune caratterizza un collegamento stabile tra essi.

Qualsiasi altra interpretazione sarebbe, secondo la Corte, non solo contraria al principio secondo cui le disposizioni del diritto dell’Unione che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate estensivamente, ma violerebbe altresì la giurisprudenza della Corte ( 7 ) che impone di tener conto della definizione di «familiare» di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, la quale comprende i discendenti diretti del coniuge o del partner, per valutare se il lavoratore frontaliero possa beneficiare indirettamente della parità di trattamento, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

La Corte ne conclude che l’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio del coniuge o del partner registrato è sufficiente per dimostrare che il requisito relativo al mantenimento di tale figlio è rispettato.

Infatti, si può presumere che tale lavoratore contribuisca a coprire almeno una parte delle spese del nucleo familiare, vale a dire, in particolare, i costi connessi all’alloggio e alla vita del nucleo familiare e, quindi, al soddisfacimento dei bisogni dei suoi membri, compresi quelli del figlio del coniuge o del partner registrato.

Per quanto riguarda tale domicilio, la Corte precisa tuttavia che esso non deve necessariamente esserlo a tempo pieno.

Da un lato, tenuto conto dell’importanza del fenomeno delle famiglie ricostituite, il minore può anche convivere per una parte del tempo con l’altro genitore, biologico o adottivo.

Dall’altro, il figlio può, a causa della prosecuzione dei suoi studi, abitare una parte del tempo al di fuori di tale domicilio.

Tenuto conto dei quesiti del giudice del rinvio, la Corte aggiunge, in primo luogo, che l’amministrazione, o eventualmente i giudici nazionali, non possono esigere che il lavoratore non residente dimostri più specificamente, oltre alla prova dell’esistenza di un domicilio comune, che egli contribuisce alle spese quotidiane o al soddisfacimento delle esigenze particolari del figlio interessato.

Ciò premesso, qualora manchi del tutto un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio interessato, in particolare a causa degli studi seguiti da tale figlio, devono poter essere presi in considerazione altri elementi oggettivi che presentino una certa stabilità, quali, in particolare, la partecipazione alle spese di alloggio, di trasferimento e/o della vita di tale figlio, al fine di consentire a tale lavoratore di dimostrare di continuare a provvedere al suo mantenimento.

In secondo luogo, l’esistenza di un contributo alimentare a carico dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore non residente, o di un diritto di visita e di alloggio di tale genitore non sono circostanze che consentono di escludere che tale lavoratore provveda al mantenimento di tale figlio, con il quale condivide lo stesso domicilio.

Un’esclusione del genere contrasterebbe con il principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori.

Ciò vale a maggior ragione in quanto il contributo alimentare a carico dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio non costituisce una condizione che esclude il beneficio di un assegno familiare a favore del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore residente con il quale quest’ultimo condivide lo stesso domicilio.

In terzo luogo, la concessione dell’assegno familiare può essere negata al lavoratore non residente solo in circostanze eccezionali.

Un siffatto rifiuto può essere giustificato solo se dal fascicolo risulta che tale lavoratore ha rilasciato false dichiarazioni o non partecipa, in realtà, in alcun modo alle spese connesse al mantenimento del minore, le quali sono interamente prese in carico da un terzo.

Di conseguenza, in forza del diritto dell’Unione ( 8 ), la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a provvedere al mantenimento di tale figlio, è soddisfatta qualora esista una comunità familiare tra tale lavoratore e il figlio biologico o adottivo del coniuge o del partner registrato, caratterizzata dall’esistenza di un domicilio comune allo stesso lavoratore e a tale figlio. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) ( C‑802/18 , EU:C:2020:269 ). ( 2 ) La Corte si è basata sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1 , GU 2007, L 204, pag. 30 e GU 2018, L 2 pag. 15 ), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 , GU 2007, L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305 pag. 116 ). ( 3 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 , GU 2007, L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305 pag. 116 ), ( 4 ) Sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) ( C‑802/18 , EU:C:2020:269 ). ( 5 ) Da tale disposizione risulta che i lavoratori non residenti beneficiano, conformemente al principio di non discriminazione, degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali. ( 6 ) Sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. ( da C‑401/15 a C 403/15 , EU:C:2016:955 ). ( 7 ) Sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. ( da C‑401/15 a C‑403/15 , EU:C:2016:95 ), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) ( C‑802/18 , EU:C:2020:269 ). ( 8 ) La Corte si fonda sull’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n.492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0296_RES Causa C‑296/24 [Jouxy] ( i ) SM e PX contro [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo (Lussemburgo)] Sentenza/Ordinanza/Avviso della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Vantaggi sociali – Assegni familiari – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore non residente per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito secondo cui tale lavoratore deve «provvedere al mantenimento» del figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sull’esistenza di un domicilio comune – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2, lettera c) – Nozione di “familiare”» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Beneficiari del principio di parità di trattamento – Figli di lavoratore migrante – Nozione – Figli del coniuge o del partner registrato di tale lavoratore – Inclusione (Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7, § 2) (v. punti 27, 29, 31, 32) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Nozione – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Inclusione (Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 492/2011, art. 7, § 2) (v. punto 28) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore frontaliero per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito relativo al mantenimento del figlio – Prova – Esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio – Presunzione di mantenimento del figlio – Necessità di condividere un domicilio comune a tempo pieno – Insussistenza [Art. 45 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, i), e 67, e n. 492/2011, art. 7, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2] (v. punti 33-39, 44, 35-45 e dispositivo) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore frontaliero per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito relativo al mantenimento del figlio – Prova – Insussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero e il figlio – Possibilità di fornire altri elementi oggettivi di prova, quali la partecipazione alle spese di alloggio, di trasferimento e/o della vita del figlio [Art. 45 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, i), e 67, e n. 492/2011, art. 7, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2] (v. punto 40) Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Assegno familiare connesso all’esercizio da parte di un lavoratore frontaliero di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro – Condizione per la concessione di tale assegno ad un lavoratore frontaliero per un figlio del coniuge o del partner registrato – Requisito relativo al mantenimento del figlio – Prova – Esistenza di un contributo alimentare o di un diritto di visita dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio del coniuge o partner registrato del lavoratore non residente – Irrilevanza [Art. 45 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, i), e 67, e n. 492/2011, art. 7, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 2, punto 2] (v. punti 41-43) [OSCURATO:PERSONA] di controversie vertenti sul rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei figli, Lussemburgo) (in prosieguo: la «CAE») di versare assegni familiari a lavoratori frontalieri, la Corte, adita in via pregiudiziale, fornisce chiarimenti sul requisito secondo cui il lavoratore non residente deve provvedere al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato al fine di poter beneficiare, conformemente al diritto dell’Unione, di un siffatto assegno per tale figlio. I ricorrenti nei procedimenti principali sono lavoratori frontalieri residenti in Belgio, in Germania o in Francia ed esercitano un’attività lavorativa subordinata in Lussemburgo. Con decisioni della CAE, ai ricorrenti è stata negata la concessione degli assegni familiari per i figli dei loro coniugi o partner registrati, oppure è stato loro revocato, con effetto dal 1 o agosto 2016, il beneficio degli assegni percepiti per tali figli. Secondo la CAE, i figli di cui trattasi non presentavano alcun legame di filiazione con i lavoratori frontalieri interessati e non avevano quindi la qualità di «familiare» che conferisce diritto all’assegno familiare previsto dalla normativa lussemburghese. Il giudice di primo grado investito dei loro ricorsi avverso tali decisioni ha accolto questi ultimi, ma il giudice d’appello ha confermato le decisioni della CAE. I ricorrenti nei procedimenti principali hanno quindi proposto un ricorso di cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultima rileva che, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants ( 1 ), la Corte ha subordinato il diritto del lavoratore frontaliero di beneficiare del versamento dell’assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, con il quale non ha un legame di filiazione, alla prova che egli provvede al mantenimento di detto figlio ( 2 ). Poiché, nei procedimenti principali, il giudice d’appello ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita, il giudice del rinvio si interroga sugli elementi oggettivi idonei a provare tale mantenimento. In tale contesto, esso chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38 ( 3 ), come interpretati dalla giurisprudenza della Corte, debbano essere interpretati nel senso che la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a provvedere al mantenimento di tale figlio, è soddisfatto per la mera circostanza che detto lavoratore e detto figlio condividono uno stesso domicilio o se al fine di stabilire l’esistenza di un siffatto mantenimento debbano essere presi in considerazione altri elementi oggettivi. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte rileva, per quanto riguarda l’assegno familiare di cui trattasi nei procedimenti principali, di aver già statuito, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants ( 4 ), da un lato, che tale assegno costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ( 5 ). Dall’altro, essa ha statuito che una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori non residenti possono beneficiare di tale assegno familiare solo per i propri figli, ad esclusione di quelli del coniuge con cui non hanno alcun legame di filiazione ma al cui mantenimento provvedono, era contraria a tale disposizione, mentre tutti i figli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] diritto a percepire tale assegno. Nel caso di specie, a seguito di tale sentenza, il giudice d’appello ha ritenuto che la CAE avesse giustamente negato l’assegno familiare di cui trattasi nei procedimenti principali ai ricorrenti, con la motivazione che questi ultimi non provvedevano per intero al mantenimento dei figli dei loro coniugi o partner registrati. A tal riguardo, la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza ( 6 ), si presume che i figli siano a carico fino all’età di 21 anni, e che la qualità di familiare a carico del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore frontaliero può oggettivamente risultare dall’esistenza di un domicilio comune tra tale lavoratore e il figlio interessato. La Corte ne deduce che l’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio del coniuge o del partner registrato di quest’ultimo è di per sé sufficiente, in linea di principio, a dimostrare che tale lavoratore provvede al mantenimento del figlio, in quanto il domicilio comune caratterizza un collegamento stabile tra essi. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe, secondo la Corte, non solo contraria al principio secondo cui le disposizioni del diritto dell’Unione che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate estensivamente, ma violerebbe altresì la giurisprudenza della Corte ( 7 ) che impone di tener conto della definizione di «familiare» di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, la quale comprende i discendenti diretti del coniuge o del partner, per valutare se il lavoratore frontaliero possa beneficiare indirettamente della parità di trattamento, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. La Corte ne conclude che l’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio del coniuge o del partner registrato è sufficiente per dimostrare che il requisito relativo al mantenimento di tale figlio è rispettato. Infatti, si può presumere che tale lavoratore contribuisca a coprire almeno una parte delle spese del nucleo familiare, vale a dire, in particolare, i costi connessi all’alloggio e alla vita del nucleo familiare e, quindi, al soddisfacimento dei bisogni dei suoi membri, compresi quelli del figlio del coniuge o del partner registrato. Per quanto riguarda tale domicilio, la Corte precisa tuttavia che esso non deve necessariamente esserlo a tempo pieno. Da un lato, tenuto conto dell’importanza del fenomeno delle famiglie ricostituite, il minore può anche convivere per una parte del tempo con l’altro genitore, biologico o adottivo. Dall’altro, il figlio può, a causa della prosecuzione dei suoi studi, abitare una parte del tempo al di fuori di tale domicilio. Tenuto conto dei quesiti del giudice del rinvio, la Corte aggiunge, in primo luogo, che l’amministrazione, o eventualmente i giudici nazionali, non possono esigere che il lavoratore non residente dimostri più specificamente, oltre alla prova dell’esistenza di un domicilio comune, che egli contribuisce alle spese quotidiane o al soddisfacimento delle esigenze particolari del figlio interessato. Ciò premesso, qualora manchi del tutto un domicilio comune tra il lavoratore non residente e il figlio interessato, in particolare a causa degli studi seguiti da tale figlio, devono poter essere presi in considerazione altri elementi oggettivi che presentino una certa stabilità, quali, in particolare, la partecipazione alle spese di alloggio, di trasferimento e/o della vita di tale figlio, al fine di consentire a tale lavoratore di dimostrare di continuare a provvedere al suo mantenimento. In secondo luogo, l’esistenza di un contributo alimentare a carico dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore non residente, o di un diritto di visita e di alloggio di tale genitore non sono circostanze che consentono di escludere che tale lavoratore provveda al mantenimento di tale figlio, con il quale condivide lo stesso domicilio. Un’esclusione del genere contrasterebbe con il principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori. Ciò vale a maggior ragione in quanto il contributo alimentare a carico dell’altro genitore biologico o adottivo del figlio non costituisce una condizione che esclude il beneficio di un assegno familiare a favore del figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore residente con il quale quest’ultimo condivide lo stesso domicilio. In terzo luogo, la concessione dell’assegno familiare può essere negata al lavoratore non residente solo in circostanze eccezionali. Un siffatto rifiuto può essere giustificato solo se dal fascicolo risulta che tale lavoratore ha rilasciato false dichiarazioni o non partecipa, in realtà, in alcun modo alle spese connesse al mantenimento del minore, le quali sono interamente prese in carico da un terzo. Di conseguenza, in forza del diritto dell’Unione ( 8 ), la condizione per la concessione al lavoratore non residente, nello Stato membro di occupazione, di un assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner registrato, vale a dire che tale lavoratore è tenuto a provvedere al mantenimento di tale figlio, è soddisfatta qualora esista una comunità familiare tra tale lavoratore e il figlio biologico o adottivo del coniuge o del partner registrato, caratterizzata dall’esistenza di un domicilio comune allo stesso lavoratore e a tale figlio. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) ( C‑802/18 , EU:C:2020:269 ). ( 2 ) La Corte si è basata sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1 , GU 2007, L 204, pag. 30 e GU 2018, L 2 pag. 15 ), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 , GU 2007, L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305 pag. 116 ). ( 3 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 , GU 2007, L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305 pag. 116 ), ( 4 ) Sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) ( C‑802/18 , EU:C:2020:269 ). ( 5 ) Da tale disposizione risulta che i lavoratori non residenti beneficiano, conformemente al principio di non discriminazione, degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali. ( 6 ) Sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. ( da C‑401/15 a C 403/15 , EU:C:2016:955 ). ( 7 ) Sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. ( da C‑401/15 a C‑403/15 , EU:C:2016:95 ), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) ( C‑802/18 , EU:C:2020:269 ). ( 8 ) La Corte si fonda sull’articolo 45 TFUE, l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n.492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38.