CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 aprile 2022 - resa a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza da parte della Quarta Sezione della Corte di Cassazione - la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dalla ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte territoriale ha omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e non ha spiegato se e come l'esito dell'esame tossicologico avrebbe potuto determinare una ricaduta sulla valutazione della condotta della ricorrente, né quale diversa condotta ella avrebbe potuto tenere per evitare l'errore dell'autorità giudiziaria, a fronte della sua risposta all'interrogatorio formale e della natura della sostanza sequestrata, oggettivamente non stupefacente. Secondo la difesa, posto che la riparazione per ingiusta detenzione era stata riconosciuta al coindagato Marano, a maggior ragione la stessa doveva essere riconosciuta all'odierna ricorrente, perché quest'ultima - a differenza del primo - aveva sempre negato ogni addebito, come peraltro emerge dall'interrogatorio di garanzia agli atti: non è infatti dato comprendere con quale comportamento l'indagata sia incorsa in colpa grave, né quale comportamento avrebbe dovuto tenere per non incorrervi. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la mancanza, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione oltre alla violazione dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte d'appello non fornisce alcuna risposta circa il contributo che l'indagata avrebbe dovuto dare al compendio probatorio, rispetto a quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia; non vi è, poi, nessuna spiegazione in merito al nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'indagata e l'applicazione e/o il mantenimento della misura cautelare né alcun riferimento in merito alla protrazione della misura cautelare, anche a seguito del deposito della consulenza tossicologica. 3. Con memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte il 7 aprile 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria del 28 settembre 2022, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione circa la colpa grave ostativa - è parzialmente fondato.1.1. Prima di passare all'esame delle questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte, occorre operare una breve ricostruzione dei fatti per una migliore comprensione della vicenda. In data 24 agosto 2015 l'odierna ricorrente veniva arrestata poiché trovata in possesso, insieme a [OSCURATO:PERSONA], di un involucro contenente 54 grammi di polvere bianca poi risultata (all'esito del narcotest) essere eroina. La sostanza in questione era stata ceduta al Marano da soggetti stranieri per il corrispettivo di circa 300,00 euro. Successivamente, tuttavia, emergeva da una consulenza tossicologica del 25 ottobre 2015 che la sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'indagata non aveva natura stupefacente. Conseguentemente, con provvedimento del 16 gennaio 2017, il Gip disponeva l'archiviazione del procedimento. Con ricorso ritualmente depositato, l'odierna ricorrente chiedeva davanti alla Corte d'appello di Firenze la riparazione per l'ingiusta detenzione subita. La Corte territoriale, però, rigettava l'istanza ritenendo che l'indagata - avendo partecipato insieme al Marano ad un acquisito di una sostanza che, nelle intenzioni dei due, aveva natura stupefacente, e avendo cercato, alla vista degli agenti della Polizia di Stato di disfarsi della sostanza per evitare di essere rinvenuta nel possesso della stessa - avesse dato causa con colpa grave alla custodia cautelare, ingenerando la falsa apparenza della configurabilità di un reato. La Corte di Cassazione, Quarta Sezione, con sentenza n. 9850 del 2021, in accoglimento del ricorso proposto dall'indagata, annullava l'ordinanza della Corte territoriale, affermando il principio di diritto per cui, sebbene la circostanza dell'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave operi, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tale operatività non può esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione di una loro diversa valutazione. La Corte d'appello, chiamata nuovamente a pronunciarsi in sede di rinvio, precisa che nel caso di specie non vi era stato annullamento da parte del Tribunale del riesame, ma revoca della misura, e che questa revoca è intervenuta sulla base di un fatto sopravvenuto, rappresentato dalla consulenza tossicologica del 25 ottobre 2015, che è stata depositata il 27 ed era quindi nota a partire da quella data. 1.2. In tale quadro, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha comunque negato la riparazione per ingiusta detenzione senza distinguere fra i vari periodi per i quali la stessa è stata patita. Per il periodo precedente al 27 ottobre 2015, infatti, la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo cui la richiedente avrebbe dato causa alla custodia cautelare con la propria condotta al momento dell'arresto e con le dichiarazioni rese, deve essere considerata sufficiente, in presenza di un narcotest alla luce del quale la sostanza detenuta pareva essere stupefacente. L'ordinanza impugnata, però, non si confronta con le questioni sorte con riferimento al periodo successivo al 27 ottobre 2015, quando ormai era noto che la sostanza in questione non era stupefacente. La custodia cautelare infatti, anche se successivamente revocata da Gip, si è comunque protratta sino al 4 dicembre 2015, nonostante si sapesse già che la sostanza rinvenuta non era stupefacente. Ma la colpa grave che genera la misura non può giustificare la protrazione della misura stessa se nel corso della sua esecuzione sopravviene un elemento ulteriore e diverso da cui si desume che il fatto non sussiste. Con riferimento a questo periodo, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sopra enunciati. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla valutazione circa l'indennizzo per riparazione di ingiusta detenzione dal 28 ottobre 2015 al 4 dicembre 2015, con rinvio a