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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2019

Cassazione n. 19607/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 18913/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 187/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: A seguito del rigetto -da parte della Corte di Appello di Messina- dell'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale che lo condannava a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di oltre 173 milioni di lire, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia effettuò il pagamento, al contempo ricorrendo per cassazione avverso la sentenza; detta sentenza venne cassata con rinvio e il Comune riassunse il giudizio con atto di citazione notificato nel novembre 1995; la Corte di rinvio pronunciò sentenza non definitiva (n. 267/2002) con cui dichiarò la nullità del lodo, alla quale seguì la sentenza definitiva (n. 66/2005) con cui venne accertato che nessuna somma era dovuta dal Comune al Battaglia; con atto di citazione notificato nel luglio 2006, il Comune convenne in giudizio il Battaglia e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta del trasferimento di immobili effettuato dal primo in favore della seconda con atto dell'8.1.1996; la domanda, rigettata in primo grado, è stata accolta dalla Corte di Appello', che ha dichiarato la simulazione assoluta del trasferimento di proprietà intervenuto tra gli appellanti; la Corte ha affermato che: era infondata l'eccezione di difetto di interesse dell'attore alla domanda, in ragione della intervenuta prescrizione della pretesa alla restituzione dell'indebito; e ciò in quanto il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza n. 7191/2013 di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 66/2005 con cui la Corte di Appello aveva dichiarato che nessuna somma era dovuta al Battaglia; dal che conseguiva che, non essendo ancora decorso il temine prescrizionale dell'azione di ripetizione, il Comune non poteva essere ritenuto carente di interesse ad agire per far valere la simulazione dell'atto di vendita; poiché il pregiudizio che legittima il creditore ad agire per far valere la simulazione di atti dispositivi posti in essere dal debitore va valutato con riferimento al tempo della decisione e «può consistere anche nell'impedire o rendere incerto ovvero più difficile il conseguimento o l'esercizio del diritto», non convinceva il ragionamento del primo Giudice, quando aveva ritenuto insufficiente, ai fini della sussistenza della simulazione, l'elemento temporale della stipula dell'atto, giacché -all'epoca- l'esito del giudizio riassunto era comunque incerto per le parti; sussistevano elementi probatori -primo fra tutti il rapporto di coniugio tra le parti- sufficienti a far presumere la simulazione dell'atto, «senza necessità di approfondire l'eventuale congruità del prezzo di vendita ovvero la sua effettiva corresponsione»; hanno proposto ricorso per cassazione il Battaglia e la Giorgianni, affidandosi a tre motivi; ha resistito il Comune con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c., i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 100 e 389 c.p.c. e degli artt. 2033, 2934, 2935 e 2946 c.c., «per avere il Giudice di prima cura ritenuto sussistente l'interesse ad agire del Comune, nonostante la maturata prescrizione del diritto di credito, tutelato dall'azione di simulazione»; i ricorrenti assumono che già con la sentenza non definitiva n. 267/2002 (mai sottoposta a gravame) si era verificata l'assoluta improduttività di effetti giuridici della decisione arbitrale che aveva dato origine all'indebito oggettivo, «sicché si appalesa[va] inconferente l'assunto motivazionale secondo cui il dies a quo della dedotta prescrizione decorrerebbe dalla data della sentenza n. 7191/2013 emessa dalla Suprema Corte»; aggiungono che, in ogni caso, il diritto al ripristino si delineava come esigibile ancor prima, ossia per effetto della sentenza di rinvio n. 6579/94, emessa dalla Suprema Corte in data 9.11.93, che aveva rilevato il vizio procedimentale determinante la nullità del lodo; concludono che, «alla data della proposizione del giudizio di simulazione (4.7.2006), il preteso diritto di credito presupposto dell'azione si era già prescritto per il decorso del termine decennale (spirato nel 2005) stante l'assenza di azioni interruttive, inerenti la ripetizione di indebito»; il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1416 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello «assunto come prova della dedotta simulazione gli indizi frammentari e privi dei presupposti normativi»; col terzo motivo, i ricorrenti denunciano l'«omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, inerente al pregiudizio subito dal creditore procedente in forza dell'atto dallo stesso denunciato come simulato»; il primo motivo risulta infondato; premesso che la prescrizione del credito del Comune quale situazione legittimamente all'azione di simulazione assoluta concerne un credito di restituzione della somma a suo tempo corrisposta dallo stesso al Battaglia, risulta corretto l'assunto della sentenza impugnata là dove ha affermato che il decorso del termine di prescrizione di quel credito iniziò solo dal momento in cui sopravvenne la sentenza n. 7191 del 2013 della Corte di Cassazione; va esclusa, infatti, la possibilità di far decorrere la prescrizione dalla sentenza parziale che aveva dichiarato nullo il lodo in forza del quale la somma oggetto del credito restitutorio era stata pagata; invero, a seguito della detta sentenza, rimase comunque in discussione il credito vantato dal Battaglia e conseguentemente rimase controversa la pretesa di restituzione di quanto pagato al medesimo; egualmente va escluso che la mancata impugnazione della sentenza parziale di annullamento del lodo abbia prodotto effetti di cosa giudicata sull'inesistenza del credito del Battaglia e conseguentemente sull'esistenza del credito restitutorio del Comune: sia la prima che, conseguentemente, l'altra questione rimasero sub íudice e solo con la successiva sentenza di cassazione si verificò la cosa giudicata.se è pur vero che il Comune avrebbe potuto chiedere la restituzione nel giudizio in cui venne emessa la sentenza parziale, svolgendo ivi la domanda di condanna, ciò non toglie che, a livello di accertamento dell'obbligo di restituzione, la res rimase controversa fino alla sentenza di cassazione e, dunque, la relativa pretesa beneficiò dell'effetto interruttivo permanente sulla sussistenza del credito del Battaglia, in quanto da esso dipendente; il secondo motivo è inammissibile giacché l'evocazione dell'art 2729 c.c. -compiuta nella rubrica del motivo- non risulta illustrata nei termini richiesti da Cass., S.U. n. 1785/2018 (punto 4.1 delle ragioni della decisione) con la specifica individuazione del 'come' il ragionamento svolto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità o di quello della precisione o di quello della concordanza; invero, il motivo sostiene innanzitutto che non sarebbe "concordante" l'elemento del rapporto di coniugio, ma non lo fa argomentando direttamente su di esso, bensì (e peraltro in termini puramente assertivi) evocando una ragione "fiscale" riguardo alla quale omette di dire se essa fosse stata allegata (e dove) nel giudizio di merito; si limita, quindi, a prospettare l'esistenza di un dato fattuale che a suo dire evidenzierebbe l'inesistenza della concordanza; per tale ragione, in disparte la genericità e la novità dell'allegazione, il motivo si risolve non nella denuncia di un vizio in iure, ma in una sollecitazione ad una valutazione in facto; quanto all'elemento della data dell'atto, il motivo è del tutto apodittico e privo di spiegazione sul perché il riferimento alla pendenza del giudizio sulla pretesa creditoria evidenzierebbe la carenza di concordanza; inoltre, si omette di considerare che la corte territoriale ha fatto leva -indirettamente- sulla prossimità temporale con l'atto di riassunzione e, dunque, l'assunto risulta privo di pertinenza con la motivazione della sentenza impugnata;quanto poi alla gravità, risultano oscuri, in quanto non adeguatamente illustrati, i riferimenti all'aspetto economico del presunto danno e al mancato approfondimento del prezzo; il terzo motivo è privo di fondamento, in quanto deduce la mancata considerazione di un fatto del tutto irrilevante e dunque privo di decisività, quale l'impossidenza del Battaglia (non contemplato nel paradigma normativo dell'azione di simulazione esercitata dal creditore); la peculiarità (e sostanziale novità) della questione dedotta col primo motivo costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, 2° co. c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla

I. n. 263/2005 e succ. mod. (applicabile ratione temporis, a fronte di una causa iniziata nel luglio 2006); sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 18913/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 187/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: A seguito del rigetto -da parte della Corte di Appello di Messina- dell'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale che lo condannava a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di oltre 173 milioni di lire, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Fitalia effettuò il pagamento, al contempo ricorrendo per cassazione avverso la sentenza; detta sentenza venne cassata con rinvio e il Comune riassunse il giudizio con atto di citazione notificato nel novembre 1995; la Corte di rinvio pronunciò sentenza non definitiva (n. 267/2002) con cui dichiarò la nullità del lodo, alla quale seguì la sentenza definitiva (n. 66/2005) con cui venne accertato che nessuna somma era dovuta dal Comune al Battaglia; con atto di citazione notificato nel luglio 2006, il Comune convenne in giudizio il Battaglia e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta del trasferimento di immobili effettuato dal primo in favore della seconda con atto dell'8.1.1996; la domanda, rigettata in primo grado, è stata accolta dalla Corte di Appello', che ha dichiarato la simulazione assoluta del trasferimento di proprietà intervenuto tra gli appellanti; la Corte ha affermato che: era infondata l'eccezione di difetto di interesse dell'attore alla domanda, in ragione della intervenuta prescrizione della pretesa alla restituzione dell'indebito; e ciò in quanto il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza n. 7191/2013 di questa Corte, che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 66/2005 con cui la Corte di Appello aveva dichiarato che nessuna somma era dovuta al Battaglia; dal che conseguiva che, non essendo ancora decorso il temine prescrizionale dell'azione di ripetizione, il Comune non poteva essere ritenuto carente di interesse ad agire per far valere la simulazione dell'atto di vendita; poiché il pregiudizio che legittima il creditore ad agire per far valere la simulazione di atti dispositivi posti in essere dal debitore va valutato con riferimento al tempo della decisione e «può consistere anche nell'impedire o rendere incerto ovvero più difficile il conseguimento o l'esercizio del diritto», non convinceva il ragionamento del primo Giudice, quando aveva ritenuto insufficiente, ai fini della sussistenza della simulazione, l'elemento temporale della stipula dell'atto, giacché -all'epoca- l'esito del giudizio riassunto era comunque incerto per le parti; sussistevano elementi probatori -primo fra tutti il rapporto di coniugio tra le parti- sufficienti a far presumere la simulazione dell'atto, «senza necessità di approfondire l'eventuale congruità del prezzo di vendita ovvero la sua effettiva corresponsione»; hanno proposto ricorso per cassazione il Battaglia e la Giorgianni, affidandosi a tre motivi; ha resistito il Comune con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c., i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 100 e 389 c.p.c. e degli artt. 2033, 2934, 2935 e 2946 c.c., «per avere il Giudice di prima cura ritenuto sussistente l'interesse ad agire del Comune, nonostante la maturata prescrizione del diritto di credito, tutelato dall'azione di simulazione»; i ricorrenti assumono che già con la sentenza non definitiva n. 267/2002 (mai sottoposta a gravame) si era verificata l'assoluta improduttività di effetti giuridici della decisione arbitrale che aveva dato origine all'indebito oggettivo, «sicché si appalesa[va] inconferente l'assunto motivazionale secondo cui il dies a quo della dedotta prescrizione decorrerebbe dalla data della sentenza n. 7191/2013 emessa dalla Suprema Corte»; aggiungono che, in ogni caso, il diritto al ripristino si delineava come esigibile ancor prima, ossia per effetto della sentenza di rinvio n. 6579/94, emessa dalla Suprema Corte in data 9.11.93, che aveva rilevato il vizio procedimentale determinante la nullità del lodo; concludono che, «alla data della proposizione del giudizio di simulazione (4.7.2006), il preteso diritto di credito presupposto dell'azione si era già prescritto per il decorso del termine decennale (spirato nel 2005) stante l'assenza di azioni interruttive, inerenti la ripetizione di indebito»; il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1416 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello «assunto come prova della dedotta simulazione gli indizi frammentari e privi dei presupposti normativi»; col terzo motivo, i ricorrenti denunciano l'«omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, inerente al pregiudizio subito dal creditore procedente in forza dell'atto dallo stesso denunciato come simulato»; il primo motivo risulta infondato; premesso che la prescrizione del credito del Comune quale situazione legittimamente all'azione di simulazione assoluta concerne un credito di restituzione della somma a suo tempo corrisposta dallo stesso al Battaglia, risulta corretto l'assunto della sentenza impugnata là dove ha affermato che il decorso del termine di prescrizione di quel credito iniziò solo dal momento in cui sopravvenne la sentenza n. 7191 del 2013 della Corte di Cassazione; va esclusa, infatti, la possibilità di far decorrere la prescrizione dalla sentenza parziale che aveva dichiarato nullo il lodo in forza del quale la somma oggetto del credito restitutorio era stata pagata; invero, a seguito della detta sentenza, rimase comunque in discussione il credito vantato dal Battaglia e conseguentemente rimase controversa la pretesa di restituzione di quanto pagato al medesimo; egualmente va escluso che la mancata impugnazione della sentenza parziale di annullamento del lodo abbia prodotto effetti di cosa giudicata sull'inesistenza del credito del Battaglia e conseguentemente sull'esistenza del credito restitutorio del Comune: sia la prima che, conseguentemente, l'altra questione rimasero sub íudice e solo con la successiva sentenza di cassazione si verificò la cosa giudicata.se è pur vero che il Comune avrebbe potuto chiedere la restituzione nel giudizio in cui venne emessa la sentenza parziale, svolgendo ivi la domanda di condanna, ciò non toglie che, a livello di accertamento dell'obbligo di restituzione, la res rimase controversa fino alla sentenza di cassazione e, dunque, la relativa pretesa beneficiò dell'effetto interruttivo permanente sulla sussistenza del credito del Battaglia, in quanto da esso dipendente; il secondo motivo è inammissibile giacché l'evocazione dell'art 2729 c.c. -compiuta nella rubrica del motivo- non risulta illustrata nei termini richiesti da Cass., S.U. n. 1785/2018 (punto 4.1 delle ragioni della decisione) con la specifica individuazione del 'come' il ragionamento svolto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità o di quello della precisione o di quello della concordanza; invero, il motivo sostiene innanzitutto che non sarebbe "concordante" l'elemento del rapporto di coniugio, ma non lo fa argomentando direttamente su di esso, bensì (e peraltro in termini puramente assertivi) evocando una ragione "fiscale" riguardo alla quale omette di dire se essa fosse stata allegata (e dove) nel giudizio di merito; si limita, quindi, a prospettare l'esistenza di un dato fattuale che a suo dire evidenzierebbe l'inesistenza della concordanza; per tale ragione, in disparte la genericità e la novità dell'allegazione, il motivo si risolve non nella denuncia di un vizio in iure, ma in una sollecitazione ad una valutazione in facto; quanto all'elemento della data dell'atto, il motivo è del tutto apodittico e privo di spiegazione sul perché il riferimento alla pendenza del giudizio sulla pretesa creditoria evidenzierebbe la carenza di concordanza; inoltre, si omette di considerare che la corte territoriale ha fatto leva -indirettamente- sulla prossimità temporale con l'atto di riassunzione e, dunque, l'assunto risulta privo di pertinenza con la motivazione della sentenza impugnata;quanto poi alla gravità, risultano oscuri, in quanto non adeguatamente illustrati, i riferimenti all'aspetto economico del presunto danno e al mancato approfondimento del prezzo; il terzo motivo è privo di fondamento, in quanto deduce la mancata considerazione di un fatto del tutto irrilevante e dunque privo di decisività, quale l'impossidenza del Battaglia (non contemplato nel paradigma normativo dell'azione di simulazione esercitata dal creditore); la peculiarità (e sostanziale novità) della questione dedotta col primo motivo costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, 2° co. c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla I. n. 263/2005 e succ. mod. (applicabile ratione temporis, a fronte di una causa iniziata nel luglio 2006); sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de
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