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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 16551/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO.21ato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, tramite atto di appello, la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 2.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 17 comma 1 lettera a), 109 comma 1, 101 comma 3 e 70 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, fatti accertati in Taranto il 28 febbraio 2019; rilevato che l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che con la sentenza di condanna del Tribunale è stata inflitta all'imputato la sola pena pecuniaria; preso atto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, per cui l'odierna impugnazione non può essere ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il 1.C% Iglierg,estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO.21ato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, tramite atto di appello, la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 2.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 17 comma 1 lettera a), 109 comma 1, 101 comma 3 e 70 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, fatti accertati in Taranto il 28 febbraio 2019; rilevato che l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che con la sentenza di condanna del Tribunale è stata inflitta all'imputato la sola pena pecuniaria; preso atto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, per cui l'odierna impugnazione non può essere ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il 1.C% Iglierg,estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16551/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris