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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 09792/2026

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to di competenza sollevato dal Giudice di pace di Dolo nei confronti del Tribunale di Venezia con ordinanza del 10/12/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Dolo, in sede di giudizio dibattimentale, rilevava la propria incompetenza per materia a conoscere del reato di lesione personale ascritto all’imputato [OSCURATO:PERSONA], emergendo dagli atti l’esistenza di circostanze aggravanti (quali quelle indicate dall’art 585 cod. pen., in rapporto all’art. 577 dello stesso codice, peraltro formalmente non contestate), tali da importare la devoluzione del processo al Tribunale territorialmente competente, con sede in Venezia.

Operato tale rilievo, il medesimo Giudice si determinava a rimettere direttamente gli atti a questa Corte di cassazione «ai fini della decisione sul regolamento di competenza».

2. Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. 3.

Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto negativo di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del giudizio, a causa del conflitto insorto tra due organi giurisdizionali che, l’uno di seguito all’altro, rifiutino il riconoscimento della competenza stessa (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, G.i.p.

Modena, Rv. 278489-01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc.

Gentivo, Rv. 249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927- 01).

Tale situazione di stasi non è, per definizione, ravvisabile in presenza di una prima declinatoria di competenza, non contrastata dal giudice che sia stato, con essa, individuato come competente.

4. Il giudice che, per primo, rilevi la propria incompetenza per qualunque causa è tenuto infatti, dopo l’esercizio dell’azione penale, a pronunciare sentenza, a norma dell’art. 23 cod. proc. pen., e a trasmettere gli atti, per l’ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Corte cost., n. 214 del 1993 e n. 70 del 1996), non potendo e dovendo sollevare alcun conflitto.

Né la diretta investitura della Corte di cassazione può essere inquadrata, nel presente caso, quale rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza – e giustificarsi, così, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. – posto che tale istituto (introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022) riguarda le sole questioni di competenza per territorio, anche se derivante da connessione, e non può essere attivato a proposito della competenza per materia.

5. In difetto di duplice e contrapposta ricusazione di competenza, il conflitto odierno deve essere dichiarato insussistente e gli atti debbono essere restituiti al giudice che l’ha promosso.

P.Q.M Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Dolo.

Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to di competenza sollevato dal Giudice di pace di Dolo nei confronti del Tribunale di Venezia con ordinanza del 10/12/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Dolo, in sede di giudizio dibattimentale, rilevava la propria incompetenza per materia a conoscere del reato di lesione personale ascritto all’imputato [OSCURATO:PERSONA], emergendo dagli atti l’esistenza di circostanze aggravanti (quali quelle indicate dall’art 585 cod. pen., in rapporto all’art. 577 dello stesso codice, peraltro formalmente non contestate), tali da importare la devoluzione del processo al Tribunale territorialmente competente, con sede in Venezia. Operato tale rilievo, il medesimo Giudice si determinava a rimettere direttamente gli atti a questa Corte di cassazione «ai fini della decisione sul regolamento di competenza». 2. Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen. 3. Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto negativo di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del giudizio, a causa del conflitto insorto tra due organi giurisdizionali che, l’uno di seguito all’altro, rifiutino il riconoscimento della competenza stessa (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, G.i.p. Modena, Rv. 278489-01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927- 01). Tale situazione di stasi non è, per definizione, ravvisabile in presenza di una prima declinatoria di competenza, non contrastata dal giudice che sia stato, con essa, individuato come competente. 4. Il giudice che, per primo, rilevi la propria incompetenza per qualunque causa è tenuto infatti, dopo l’esercizio dell’azione penale, a pronunciare sentenza, a norma dell’art. 23 cod. proc. pen., e a trasmettere gli atti, per l’ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Corte cost., n. 214 del 1993 e n. 70 del 1996), non potendo e dovendo sollevare alcun conflitto. Né la diretta investitura della Corte di cassazione può essere inquadrata, nel presente caso, quale rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza – e giustificarsi, così, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. – posto che tale istituto (introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022) riguarda le sole questioni di competenza per territorio, anche se derivante da connessione, e non può essere attivato a proposito della competenza per materia. 5. In difetto di duplice e contrapposta ricusazione di competenza, il conflitto odierno deve essere dichiarato insussistente e gli atti debbono essere restituiti al giudice che l’ha promosso. P.Q.M Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Dolo. Così deciso il 20/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09792/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris