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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 120/1968

ECLI:IT:COST:1968:120
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 81, capoverso, Codice penale, e 114 T.U. leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione all'art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicato sul settimanale "A B C" di cui è direttore responsabile, degli avvisi amorosi) il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 marzo 1967, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, della citata legge di pubblica sicurezza che dispone e sanziona il divieto di inserzione nei giornali od in altri scritti periodici di "corrispondenze o di avvisi amorosi".

Secondo il Tribunale di Milano la norma denunziata, vietando inserzioni a contenuto amoroso che, di per sé, non possono essere considerate manifestazioni contrarie al buon costume, si pone in contrasto con l'art. 21, comma sesto, della Costituzione, che vieta soltanto queste ultime.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967.

Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La causa viene pertanto portata e decisa in camera di consiglio. : L'art. 21 della Costituzione, dopo avere, nel primo comma, affermato che "tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione", passa a dettare, nei commi dal secondo al quinto, le norme atte ad assicurare al libero uso di quello che, ancor Oggi, resta il più importante mezzo di diffusione del pensiero, e cioè della stampa, esonerandola da ogni forma di autorizzazione e di censura preventiva e limitando il sequestro successivo degli stampati, da disporsi con la garanzia dell'intervento dell'autorità giudiziaria, al solo caso di delitti commessi a mezzo di essi.

Dopo avere, con tanta incisività, proclamato e garantito questo diritto di libertà, lo stesso art. 21, al sesto comma, aggiunge che sono però "vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume".

E lo stesso comma dispone che, in proposito, "la legge stabilisce i provvedimenti adeguati a reprimere ed a prevenire le violazioni".

Da tali disposizioni discende - come la Corte ha più volte affermato - che la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il buon costume a causa della sua particolare rilevanza.

Ne discende che la disposizione contenuta nell'art. 114, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale vieta la inserzione nei giornali e in altri scritti periodici di "corrispondenze o di avvisi amorosi", non s'inquadra nel sistema.

Le inserzioni a contenuto amoroso, benché attinenti a rapporti ai quali la riservatezza e il pudore dovrebbero essere connaturali ed ai quali mal si attaglia la diffusione di una pubblica esternazione, non sono tuttavia contrarie di per sé al buon costume.

Esse possono solo divenirlo quando, per le espressioni adoperate, i concetti espressi o i riferimenti contenuti, si rivelino atti ad offenderlo.

Ma ciò rappresenta però soltanto un'evenienza che non può giustificare alcuna precauzionale limitazione di libertà volta a scongiurarla.

La Corte ritiene pertanto costituzionalmente illegittimo il divieto di inserzione nella stampa di "corrispondenze o di avvisi amorosi", nella parte in cui tale disposizione, per la sua genericità, include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 81, capoverso, Codice penale, e 114 T.U. leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione all'art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicato sul settimanale "A B C" di cui è direttore responsabile, degli avvisi amorosi) il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 marzo 1967, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, della citata legge di pubblica sicurezza che dispone e sanziona il divieto di inserzione nei giornali od in altri scritti periodici di "corrispondenze o di avvisi amorosi". Secondo il Tribunale di Milano la norma denunziata, vietando inserzioni a contenuto amoroso che, di per sé, non possono essere considerate manifestazioni contrarie al buon costume, si pone in contrasto con l'art. 21, comma sesto, della Costituzione, che vieta soltanto queste ultime. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967. Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene pertanto portata e decisa in camera di consiglio. : L'art. 21 della Costituzione, dopo avere, nel primo comma, affermato che "tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione", passa a dettare, nei commi dal secondo al quinto, le norme atte ad assicurare al libero uso di quello che, ancor Oggi, resta il più importante mezzo di diffusione del pensiero, e cioè della stampa, esonerandola da ogni forma di autorizzazione e di censura preventiva e limitando il sequestro successivo degli stampati, da disporsi con la garanzia dell'intervento dell'autorità giudiziaria, al solo caso di delitti commessi a mezzo di essi. Dopo avere, con tanta incisività, proclamato e garantito questo diritto di libertà, lo stesso art. 21, al sesto comma, aggiunge che sono però "vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume". E lo stesso comma dispone che, in proposito, "la legge stabilisce i provvedimenti adeguati a reprimere ed a prevenire le violazioni". Da tali disposizioni discende - come la Corte ha più volte affermato - che la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il buon costume a causa della sua particolare rilevanza. Ne discende che la disposizione contenuta nell'art. 114, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale vieta la inserzione nei giornali e in altri scritti periodici di "corrispondenze o di avvisi amorosi", non s'inquadra nel sistema. Le inserzioni a contenuto amoroso, benché attinenti a rapporti ai quali la riservatezza e il pudore dovrebbero essere connaturali ed ai quali mal si attaglia la diffusione di una pubblica esternazione, non sono tuttavia contrarie di per sé al buon costume. Esse possono solo divenirlo quando, per le espressioni adoperate, i concetti espressi o i riferimenti contenuti, si rivelino atti ad offenderlo. Ma ciò rappresenta però soltanto un'evenienza che non può giustificare alcuna precauzionale limitazione di libertà volta a scongiurarla. La Corte ritiene pertanto costituzionalmente illegittimo il divieto di inserzione nella stampa di "corrispondenze o di avvisi amorosi", nella parte in cui tale disposizione, per la sua genericità, include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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