CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 26151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29619/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ra ppresentat o e difes o d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Celimontana n. 38 , giusta procura in calce a l ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Ligurian. 591/06/20 15, depositata il 18.05.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , esercente Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP, IVAe altro l’attività di ristorante, trattoria e pizzeria, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, in relazione all’anno 2006, riducendo il maggior imponibile recuperato a tassazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava sia l ’appello principale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, sia quello incidentale proposto da l contribuente, confermando la sentenza di primo grado; - [OSCURATO:PERSONA] impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; - l’Agenzia delle Entrate si è c ostituita al sono fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente denuncia , ai sensi de gli ar t t. 360, comma 1, n. 4 e 112 cod. proc. civ. , 36, comma 3, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante la richiesta di rideterminazione delle sanzioni; -con il secondo motivo, denuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1 , n. 4, 132, comma 2, n. 4, 156 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rideterminazione delle sanzioni; - con il terzo motivo, deduce, in via subordinata, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR omesso di ricalcolare le sanzioni alla stregua di una precedente sentenza emessa per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005; - con il quarto motivo, deduce, sempre in via subordinata, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR omesso di ricalcolare le sanzioni , alla l uce della definizione agevolata effettuata dal contribuente con riferimento alle sanzioni applicate in relazione aglianni d’imposta 2003 e 2004; -successivamente, con atto notificato all’Agenzia delle Entrate in data 11.05.2022, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore , il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione , avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, conv. con modif. dalla l. 1.12.2016, n. 225; -con successiva memoria, il ricorrente ha insistito nella dichiarazione di estinzione del processo e nella compensazione delle spese; - la rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (si veda l’accettazione apposta in calce alla rinuncia e depositata in data 7.06.2022); - il giudizio deve essere, p ertanto , dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude , ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deci