CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto indicati a p. 2 della motivazione della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 Il Consigliere E ensore Il Presidente